Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23716 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. I, 28/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6605/2019 proposto da:

E.F., elettivamente domiciliato in Roma Viale Delle Milizie 48,

presso lo studio dell’avvocato Corvasce Francesco, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Brugiapaglia Stefano,

come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1456/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/09/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Ancona, pubblicata il 17 luglio 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da E.F. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale del capoluogo marchigiano. La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato un atto di costituzione in cui non sono svolte difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso sono rubricati come segue.

Primo motivo: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 8 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Secondo motivo: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Terzo motivo: violazione falsa applicazione dell’art. 19, commi 1 e 1.1, D.Lgs. n. 286 del 1998 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

2. – Il ricorso è infondato.

Il primo motivo oppone, in sintesi, il mancato utilizzo dei corretti criteri che deve seguire il giudice del merito nel valutare il fondamento della domanda di protezione internazionale.

La narrazione del ricorrente, incentrata sul tentativo di affiliazione forzata del richiedente alla setta denominata (OMISSIS) e sulla conseguente attività persecutoria posta in atto dalla confraternita ai danni del medesimo, è stata ritenuta del tutto generica (al punto di non consentire al giudice del merito di esercitare i propri poteri di cooperazione istruttoria) e poco credibile (avendo riguardo alle “modalità dell’iniziazione forzata” e al fatto che l’istante avesse potuto vivere per un anno in villaggio limitrofo alla propria città di origine senza essere fatto oggetto di atti intimidatori di sorta).

Ora, in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati: la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce, poi, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503). L’apprezzamento del giudice del merito è del resto censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340).

Le doglianze formulate dal ricorrente col primo motivo non hanno ad oggetto tali vizi, ma mirano a confutare il giudizio espresso dalla Corte di appello sulla base dei rilievi che sarebbero stati espressi dal Tribunale sulla confraternita (OMISSIS) nella pronuncia di primo grado e sulla scorta, inoltre, di personali considerazioni dello stesso istante sul merito della questione: considerazioni che, come è ovvio, non assumono alcun rilievo nella presente sede.

Il secondo mezzo censura la sentenza impugnata sul punto del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

Si osserva, però, che anche il detto accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054); ciò che non è acceduto. Nè può farsi questione del mancato aggiornamento delle fonti impiegate per dar conto dell’insussistenza della violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato: infatti, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728).

Il terzo motivo, vertente sul mancato riconoscimento della protezione umanitaria è infine inammissibile, in quanto si risolve in deduzioni inidonee a incidere sul giudizio di fatto circa l’insussistenza di condizioni di vulnerabilità del richiedente. La censura attinente alla mancata spendita dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere del resto connotata da assoluta genericità e appare, per conseguenza, priva di decisività: il ricorrente manca infatti di indicare quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso.

3. – Non vi sono spese da liquidare in favore della parte vittoriosa.

PQM

La Corte

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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