Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23716 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 24/09/2019), n.23716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul 194 ricorso proposto da:

Venturini Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al

ricorso, dagli Avv.ti Paolo Lorenzini e Marina Petrolo, i quali

hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo

studio del secondo dei procuratori designati, alla via dei

Dardanelli n. 46 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatur Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Firenze il 18.10.2012 e pubblicata il 9.09.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Dott. Di Marzio Paolo;

la Corte osserva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Venturini Srl, che svolge attività di macellazione e produzione di salumi ed insaccati, a seguito di accesso di funzionari dell’Agenzia delle Entrate presso lo stabilimento produttivo ed invito al contraddittorio, riceveva la notifica dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo alla richiesta di integrazione del versamento di Ires (Euro 33.265,00), Iva (Euro 18.957,00) ed Irap (9.986,00) per l’anno 2005, a seguito della riscoperta di maggiori ricavi (Euro 189.950,00) rispetto a quanto aveva dichiarato.

La società impugnava l’accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siena, evidenziando le peculiari caratteristiche della propria azienda. La CTP accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impositivo.

Avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado proponeva appello, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, l’Ente impositore, insistendo circa la legittimità del proprio operato. La CTR dava atto che la procedura seguita dall’Amministrazione finanziaria risultava regolare, anche in fase precontenziosa, avendo istaurato il contraddittorio con la società, che non aveva però ritenuto di profittarne. Riteneva quindi corretta anche l’impostazione seguita dall’Ente impositore che, come emergente dalla “nota tecnica prodotta in giudizio” si era avvalso di studio di settore “idoneo allo scopo” (sent. CTR, p. 3). Tuttavia, riteneva la CTR, l’Agenzia non aveva adeguatamente soggettivizzato la propria valutazione, occorrendo tenere in maggior conto le caratteristiche della specifica impresa. In definitiva, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana iudicava corretta la procedura seguita dall’Agenzia e lo studio di settore utilizzato, ma riteneva di ridurre i ricavi accertati nella misura del 50% in considerazione dell’esigenza di provvedere ad un’adeguata valorizzazione della peculiare realtà aziendale.

Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto impugnazione per cassazione la Srl Venturini, affidandosi a tre motivi di ricorso. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

Ragioni della decisione

1.1. – Con il suo primo motivo di impugnazione la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis, come conv., perchè la CTR ha erroneamente ritenuto che alla società Venturini fosse esattamente applicabile un determinato studio di settore, senza tener conto delle peculiarità dell’impresa.

1.2. – Mediante il secondo motivo di ricorso la società ricorrente critica, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e della L. n. 427 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7, perchè i maggiori corrispettivi che si assume siano stati accertati risultano del tutto inesistenti, e comunque lamenta la contraddittorietà della sentenza di secondo grado che, pur ritenendo fondate le giustificazioni addotte dalla società, ugualmente ha determinato equitativamente “lo scostamento dallo studio di settore” di cui afferma debba rispondere la Venturini Srl.

1.3. – Con il suo terzo motivo di ricorso, che sembra debba intendersi proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la società impugnante censura la decisione della CTR impugnata per essere incorsa nella violazione o falsa applicazione di norme di diritto in materia di determinazione equitativa dei maggiori ricavi ritenuti accertati, e comunque per non aver affatto motivato circa un fatto decisivo per il giudizio, incorrendo in una motivazione meramente apparente, non avendo esposto gli elementi posti a fondamento del proprio convincimento.

2.1. – La Società ricorrente, mediante il primo motivo d’impugnazione, censura la decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, per aver ritenuto senz’altro applicabile, al fine di accertare il reddito d’impresa, un determinato studio di settore (SDO5U), senza valorizzare adeguatamente la specifica realtà aziendale.

Occorre in proposito premettere che lo studio di settore fornisce evidentemente criteri generali di valutazione, applicabili ad una pluralità di imprese, ed è pertanto fisiologico che possa essere necessario correggerne i risultati sul fondamento di valutazioni attinenti la specifica realtà aziendale. Nel caso di specie è pacifico che non meriti censure l’operato predibattimentale dell’Ente impositore. Quest’ultimo ha innanzitutto effettuato un accesso presso i locali aziendali ed esaminato la documentazione contabile, quindi, riscontrata la grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli calcolati mediante lo studio di settore, ha invitato la società, odierna ricorrente, a procedere al contraddittorio, al fine di esporre le proprie ragioni. La società, però, non ha raccolto l’invito. In conseguenza l’Amministrazione finanziaria, preso atto dell’inerzia della contribuente, ha inviato l’atto di accertamento, fondato sui dati emergenti dallo studio di settore.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha ritenuto corretto lo studio di settore individuato dall’Amministrazione finanziaria, operando particolare riferimento alla “nota tecnica prodotta in giudizio” dall’Agenzia, che “conferma l’attendibilità dello studio di settore utilizzato che risulta pertanto idoneo allo scopo” (sent. CTR, p. 3). Questa chiara motivazione fornita dal giudice impugnato non incontra una critica specifica nel periodare della odierna ricorrente. Sta di fatto che lo studio di settore utilizzato ri-comprende anche l’attività di macellazione, su cui ha ripetutamente posto l’accento la ricorrente. Il fatto che le aziende le quali svolgono attività di produzione di salumi ed insaccati, ma provvedono anche alla macellazione, presentino caratteri particolari, ove dimostrati, non induce a ritenere inapcabile lo studio di settore, richiedendo piuttosto un’adeguata soggettivizzazione delle valutazioni. A questo compito non si è sottratto il giudice impugnato.

Le difese proposte dalla contribuente, infatti, sono state attentamente valutate dalla CTR della Toscana, che infatti ha ridotto l’importo dell’accertamento al 50%. Se residuavano ulteriori ragioni di contestazione da parte della società, questa avrebbe dovuto specificamente indicarle, in un giudizio di natura impugnatoria quale è per eccellenza quello di legittimità, certo non potendo limitarsi a proporre di fatto, mediante una critica generica, un’istanza di riesame nel merito dell’intera vicenda processuale che è precluso, per volontà di legge, alla Corte di legittimità.

Alla luce di quanto argomentato, il primo motivo di ricorso deve essere, pertanto, respinto.

2.2. – 2.3. – Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione della stretta connessione che presentano. In sostanza la società ricorrente critica, in relazione ad ogni possibile profilo di vizio, la decisione assunta dal giudice dell’appello perchè ha ritenuto accertati ricavi che non vi è prova siano stati conseguiti, e comunque per aver omesso totalmente di motivare in ordine al modo in cui è pervenuta ad una stima equitativa del (preteso) maggior reddito conseguito dalla società.

In proposito non può che richiamarsi quanto innanzi osservato esaminando il primo motivo di ricorso in materia di legittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria e di insussistenza di violazioni di legge da parte della CTR impugnata.

Lo specifico motivo di ricorso contesta pure, però, che non vi è prova certa del maggior reddito accertato nei confronti della società, e che la CTR non ha affatto motivato come abbia determinato l’ammontare di questo reddito. Può allora ricordarsi che la stima del reddito effettuata mediante l’applicazione dello studio di settore, che si è già chiarito essere risultata legittima nel caso di specie, anche in conseguenza della condotta tenuta dalla società accertata la quale non ha ritenuto di partecipare al contraddittorio cui era stata invitata, consente di raggiunger elementi presuntivi in materia di maggior reddito accertato, che sono comunque suscettibili di correzione, in considerazione della specifica realtà aziendale.

La CTR, in sintesi ma senza incorrere in omissione alcuna, ha provveduto ad un’adeguata soggettivizzazione della valutazione dell’ammontare dei maggiori ricavi che deve ritenersi siano stati conseguiti dalla società, ed ha infatti ritenuto che occorresse comunque tener conto: della vetustà delle attrezzature aziendali, del mancato accesso alla grande distribuzione a causa del mancato conseguimento del marchio di produzione CEE (circostanza intesa come dato oggettivo, fermo restando che non vi è prova che la società avesse provveduto a richiederlo), di una qualche perdurante incidenza delle conseguenze del fenomeno della c.d. “mucca pazza” (maggiori oneri di macellazione per asportare l’osso dalle bistecche), nonchè della perdita di ricavi verificatasi, proprio nell’anno 2005, in conseguenza della necessitata distruzione/svendita di un consistente lotto di prosciutti, mal stagionati da terzi.

La motivazione, pertanto, non solo non è stata omessa, ma anzi è stata esposta con chiarezza, indicandosi analiticamente gli elementi valorizzati al fine di pervenire alla quantificazione del maggior reddito ritenuta corretta. La critica della ricorrente, pertanto, non coglie nel segno, perchè la società, anzichè impegnarsi a dimostrare l’erroneità del calcolo effettuato dalla CTR, indicando mediante quali atti avesse dimostrato una diversa incidenza economica di determinati fattori, o semmai la presenza di ulteriori elementi, trascurati dalla CTR nella sua valutazione, si è limitata a contestare una omissione di motivazione, che non sussiste, ed a domandare la rinnovazione di una valutazione di merito, che risulta inammissibile in questa sede.

I motivi di impugnazione in epigrafe risultano, perciò, inammissibili.

In conseguenza, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto dalla Venturini Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese di lite del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente Società, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 24 settembre 2019

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