Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23716 del 22/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/11/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 22/11/2016), n.23716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11952/2014 proposto da:

D.G.L.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 177, presso lo studio dell’avvocato FERNANDO

ARISTEI STRIPPOLI, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ALESSANDRO MARCONI, ANNALISA MILAZZO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA, in persona dei legali

rappresentanti Dott. P.V. e Dott. D.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 80, presso lo studio

dell’avvocato MARIA SELVAGGIA FORZA, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

UCI – UFFICIO CENTRALE ITALIANO, in persona del suo vice presidente

Dott. P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ARDITI

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6082/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato FERNANDO ARISTEI STRIPPOLI;

udito l’Avvocato ELETTRA BIANCHI per delega orale;

udito l’Avvocato MICHELE ARDITI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo di

ricorso, rigetto dei restanti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nella notte del (OMISSIS), l’auto condotta dal proprietario P.A. ed assicurata per la r.c.a. da una società polacca, con a bordo D.G.L.M. sbandava e si ribaltava. La D. subiva gravi lesioni personali ed agiva per il risarcimento dei danni sia nei confronti dell’INA – Assitalia s.p.a. per conto del FGVS, in relazione alla responsabilità del conducente di una Renault Clio, non identificata proveniente in senso contrario, sia nei confronti di P. e dell’UCI (Ufficio Centrale Italiano).

Il Tribunale di Roma, con la sentenza numero 83/08, rigettò la domanda della D. argomentando che nei capitoli di prova articolati dall’attrice aveva dedotto che P. aveva perso il controllo dell’auto per cause imprecisate sicchè era da escludere la legittimazione passiva del FGVS, inoltre, non era neppure allegata una presunta colpa ascrivibile a P..

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 6082 del 10 dicembre 2013. La Corte ha respinto l’appello principale della D. nei confronti dell’Ina Assitalia perchè carente la dimostrazione del contributo causale ascritto al veicolo mai identificato. Per quanto riguarda l’appello principale nei confronti di UCI e P. ha rilevato che secondo la stessa appellante la colpa del conducente sarebbe da accertarsi ai sensi dell’art. 2054 c.c.. A tal proposito il giudice ha ritenuto che il P. non poteva essere convenuto in giudizio utilizzando la domiciliazione ex lege presso l’UCI (L. n. 990 del 1969, ex art. 6), perchè la notificazione della citazione doveva essere effettuata ex art. 142 c.p.c., con la conseguente inesistenza della notifica operata nei confronti del P. e nullità in parte qua della sentenza appellata e remissione delle parti al Tribunale ex art. 354 c.p.c.. Infine ha rigettato l’appello incidentale proposto da Ina-Assitalia.

3. Avverso tale decisione, D.G.L.M. propone ricorso in Cassazione sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resistono con autonomi controricorso l’UCI e la Società Generali Italia s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 6, 18 e 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e/o n. 4, quanto alla domanda spiegata nei confronti del vettore straniero e dell’UCI. Nullità del procedimento e della sentenza”.

Lamenta che la sentenza è errata laddove stabilisce che la domanda della ricorrente doveva considerarsi improcedibile a causa della mancata corretta integrazione del contraddittorio nei confronti del P. al quale la notificazione avrebbe dovuto essere compiuta personalmente e non presso l’UCI. Sostiene, invece la D. che la Corte d’Appello, in ogni caso, avrebbe potuto decidere sulla domanda proposta ex lege n. 990 del 1969, svolta nei confronti dell’assicuratore.

Il motivo è fondato.

E’ pacifico tra le parti (cfr. ricorso e controricorso Uci) che l’attrice aveva proposto due domande: a) una L. n. 990 del 1969, ex art. 6, nei confronti di Uci e b) l’altra ex art. 2054, nei confronti di P.. La prima domanda è stata ritualmente incardinata. Infatti, nessuna contestazione è stata fatta per la notifica all’UCI perchè la notifica al P. poteva essere fatta al domicilio eletto ex art. 6 L. cit.. Al contrario, la domanda per responsabilità aquiliana contro P., semplicemente connessa a quella ex art. 6, doveva essere notificata personalmente e non al domicilio eletto ex art. 6. Pertanto la Corte d’Appello correttamente ha dichiarato la nullità della sentenza per non integrità del contraddittorio per la domanda ex art. 2054, dipendente da inesistenza della notifica fatta a P. in luogo con il quale non aveva nessun collegamento, mentre ha errato nell’estendere la nullità alla domanda ex art. 6 L. cit. in quanto ha deciso non in conformità con i principi di questa Corte.

Infatti i responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con targa estera, sono domiciliati ex lege presso l’Ufficio Centrale italiano (UCI) solo ai fini della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio. Ove, invece, la vittima intenda formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex art. 2054 c.c., essa ha l’onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze. Stabilire se, nel caso specifico, l’attore che abbia notificato la citazione dei responsabili stranieri presso l’UCI abbia inteso o meno formulare nei loro confronti una domanda di risarcimento del danno è questione di fatto, riservata al giudice di merito, la quale va risolta anche tenendo conto del fatto che la domiciliazione ex lege dei responsabili presso l’UCI è prevista per accelerare e snellire il processo, in coerenza con il disposto dell’art. 111 Cost. (Cass. 7932/2012).

Ove siano proposte contestualmente, come nel caso di specie, azione diretta contro l’UCI e azione di responsabilità aquiliana contro il cittadino straniero, la notificazione della citazione nei confronti di questo, va eseguita con le modalità prescritte dall’art. 142 c.p.c.. Ne consegue che l’inesistenza della notificazione della citazione perchè fatta solo contro l’UCI comporta l’impossibilità di decidere la causa promossa contro lo straniero, non anche quella promossa contro l’UCI, per la quale è integro il contraddittorio, con l’ulteriore conseguenza, trattandosi di cause scindibili, per il giudice di primo grado, di dover dichiarare tale inesistenza e decidere la causa avente ad oggetto l’azione diretta contro e per il giudice di appello, quando il primo giudice non abbia rilevato l’inesistenza e abbia deciso entrambe le cause, di dover dichiarare la nullità della sentenza di primo grado limitatamente all’azione di responsabilità promossa contro lo straniero e decidere l’altra causa.

Di tanto non si è fatto carico la Corte territoriale dal momento che non ha esaminato la domanda della ricorrente contro l’UCI.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la ” Radicale nullità della sentenza – art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost.; dell’art. 134 c.p.c. e art. 177 c.p.c., comma 1 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 c.p.c., art. 163 c.p.c., n. 4, degli artt. 24 e 111 Cost., per omessa qualificazione della domanda spiegata nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada”.

La ricorrente lamenta la nullità della sentenza per aver omesso di qualificare la domanda spiegata nei confronti di Ina – Assitalia -FGVS, con specifico riferimento alla causa petendi negata dal primo giudice rendendo una pronuncia di natura istruttoria.

4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la “nullità della sentenza – art. 360 c.p.c., n. 4 – per violazione delle norme richiamate sub 2 motivo (artt. 99, 112 c.p.c., art. 163 c.p.c., n. 4, art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c.; artt. 134 e 177 c.p.c.; artt. 24 e 111 Cost.). Ovvero subordinatamente, nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; segnatamente, il rapporto di polizia e gli allegati dello stesso”.

Si duole la D. che ove la Corte d’Appello avesse per implicito ritenuto sussistente ed enunciata la causa petendi della domanda la Corte sarebbe anche incorsa nel vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, perchè non ha motivato circa il verbale di polizia stradale allegato agli atti di causa.

Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati insieme perchè strettamente connessi e sono infondati.

La ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice del merito ha esaminato e qualificato la causa petendi allegata da controparte riferita alla domanda svolta nei confronti del FGVS e l’ha disattesa in ragione della mancata allegazione di prove a sostegno della domanda svolta nei confronti di FGVS. Non si è limitato, infatti, ad una pronuncia di rigetto dei mezzi istruttori ma ha fatto una valutazione, rilevandone la contraddittorietà, tra quanto allegato in ricorso ed i mezzi istruttori richiesti.

Per quanto riguarda poi il terzo motivo, oltre a quanto già detto, si evidenzia che in realtà prospetta una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia.

E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011). Valutazione effettuata dal giudice del merito con motivazione scevra da vizi logico-giuridici.

5. Pertanto la Corte accoglie il primo motivo come in motivazione, rigetta il secondo e il terzo, e cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione perchè si conformi ai principi sopra enunciati e valuti la domanda proposta dalla ricorrente, e ritualmente notificata, nei confronti dell’UCI.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo come in motivazione, rigetta il secondo e il terzo, e cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016

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