Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23716 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25573-2010 proposto da:

G.E. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI

PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato MALQUORI MICHELE giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. Rep. 941/09 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

DEL 12/06/09, depositato il 30/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che G.E., con ricorso del 4 novembre 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Firenze depositato in data 30 giugno 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del G. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente, a titolo di equa riparazione, la somma di Euro 5.000,00;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia, il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per intempestività della sua proposizione, lo stesso essendo stato notificato oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.;

che, all’esito dell’odierna camera di consiglio, il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente, che il ricorso è inammissibile, per intempestività della sua proposizione;

che, infatti, il decreto impugnato – non notificato – è stato pubblicato in data 30 giugno 2009, mentre il ricorso è stato notificato, ai sensi della L. n. 53 del 1994 ed a mezzo del servizio postale, in data 4 novembre 2010, cioè oltre il termine di un anno e novantadue giorni di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1 – nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46 secondo quanto disposto dalla stessa L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, applicabile alla specie ratione temporis, termine scaduto in data 30 settembre 2010;

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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