Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23716 del 01/09/2021

Cassazione civile sez. III, 01/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 01/09/2021), n.23716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33785/2019 proposto da:

O.D., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1110/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a due motivi, O.D., cittadino (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, resa pubblica il 24 maggio 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) sussisteva il giudicato sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato per non aver il richiedente appellato il relativo rigetto; b) il racconto del richiedente (aver lasciato il Paese per timore di essere ucciso da aderenti al partito politico (OMISSIS), che già avevano ucciso suo padre per essere passato a partito rivale) aveva un rilievo solo penalistico e, comunque, non era credibile, in quanto generico e non verosimile (carente documentazione circa l’attentato in cui aveva perso la vita il padre; poco credibili le dinamiche in base alle quali il richiedente sarebbe riuscito a scampare all’attentato “mettendosi in salvo nel bosco”); b) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, né in riferimento alle lett. a) e b), né riguardo alla lett. c), non potendosi ravvisare nel sud della (OMISSIS) una situazione di conflitto armato e di pericolo generalizzato per l’incolumità personale; d) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo emersa, anche in ragione della non credibilità del narrato, una situazione di vulnerabilità individuale, né vi era pericolo, in caso di rimpatrio, di contagio dell’ebola, “ormai scongiurato”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo mezzo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo “relativo al rischio di danno grave rilevante ai fini del riconoscimento di protezione sussidiaria nella ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b)”, avendo la Corte territoriale rigettato la domanda di protezione sussidiaria senza compiere alcuna istruttoria sulle circostanze rilevanti e decisive della tutela dei diritti umani in (OMISSIS), del grado di intensità e violenza della competizioni politiche e dei metodi violenti utilizzati in tali competizione, nonché della tutela offerta dalle autorità alle relative vittime.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3-5, art. 5, comma 1, lett. b), art. 6, art. 8, comma 1, lett. e), e art. 14, lett. b), nonché D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, avendo la Corte territoriale ristretto il novero dei motivi di persecuzione, escludendo quelli di carattere “politico” e, al tempo stesso, avendo deciso in base a “soggettivistiche opinioni”, senza operare gli accertamenti richiesti da esso appellante, né assumendo informazioni precise e aggiornate sulla (OMISSIS) e sulla natura violenta del confronto politico.

3. – I motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.

In tema di protezione internazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili. Da ciò consegue che: a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perché il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perché abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se non in base al paradigma del vizio di cui al vigente art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 6897/2020).

La Corte territoriale, nell’apprezzamento della credibilità del racconto del richiedente, si è attenuta al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, prendendo in considerazione le circostanze dedotte in giudizio e reputando non attendibile il narrato, mentre le censure mosse con il ricorso su tale specifica ratio decidendi sono generiche e orientate a criticare piuttosto una carente istruttoria e insufficienze argomentative in punto, soprattutto, di situazione oggettiva del Paese di origine (che la Corte territoriale ha comunque esaminato), tali da ridondare nella denuncia (inammissibile) del vizio motivazionale di cui alla previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ne consegue che tutte le ulteriore censure che investono al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b), sono inammissibili una volta che, (in ragione dello scrutinio che precede) è ormai cristallizzata la valutazione del giudice di merito circa l’inattendibilità della narrazione fatta dal richiedente, operando l’attendibilità delle dichiarazioni al riguardo come presupposto per il riconoscimento della predetta forma di protezione internazionale.

4. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte rimasta soltanto intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

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