Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23715 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. I, 28/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6603/2019 proposto da:

O.K., elettivamente domiciliato in Roma Viale Delle Milizie 48,

presso lo studio dell’avvocato Corvasce Francesco, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Brugiapaglia Stefano,

come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1529/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/09/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Ancona, pubblicata il 23 luglio 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da O.K. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale del capoluogo marchigiano. La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso sono rubricati come segue.

Primo motivo: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 8 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Secondo motivo: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Terzo motivo: violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, commi 1 e 1.1 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

2. – Il ricorso è fondato nei termini che si vengono ad esporre.

Il primo motivo oppone, in sintesi, il mancato utilizzo dei corretti criteri che deve seguire il giudice del merito nel valutare il fondamento della domanda di protezione internazionale.

Questa Corte ha precisato che in tema di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 10 luglio 2014, n. 15782, e in precedenza Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138, secondo cui ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrano le richiamate condizioni).

La Corte di appello si è limitata ad affermare che non ricorrerebbero le condizioni per l’accesso alle tre forme di protezione invocate dall’odierno ricorrente, ma non si è curata di verificare se quanto affermato dallo stesso potesse ritenersi veritiero in base ai parametri enunciati dal cit. art. 3, comma 5. Con particolare riguardo al tentativo del richiedente di sottrarsi all’azione della confraternita denominata (OMISSIS), la Corte di appello è venuta osservando che per quanto sia certa l’esistenza della setta in questione, non risulterebbe “nemmeno in via indiziaria che il richiedente sia stato fatto segno di attività della medesima”; secondo il giudice distrettuale, O. aveva bensì riferito che i propri genitori erano stati uccisi da quella confraternita a motivo del suo rifiuto di entrarvi a far parte, ma lo stesso odierno ricorrente non era riuscito “a fornire il benchè minimo riscontro alla narrazione”. E’ dunque completamente mancato un apprezzamento della vicenda del ricorrente alla stregua di quei criteri che il cit. art. 3, comma 5, detta proprio per il caso in cui elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale “non siano suffragati da prove”.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo e del terzo.

3. – La sentenza è cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Ancona che, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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