Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23715 del 01/09/2021

Cassazione civile sez. III, 01/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 01/09/2021), n.23715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32119/2019 proposto da:

E.M., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA MONICA BASSAN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7580/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 18/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, E.M., cittadino (OMISSIS) ((OMISSIS)), ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Venezia, comunicato il 18 settembre 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della Commissione territoriale di Verona -sez. Padova, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Venezia rilevava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato la (OMISSIS) per timore di essere arrestato dopo che il padre adottivo, con cui lavorava, aveva investito col proprio furgone due giovani che erano, poi, deceduti) non era credibile, in quanto “estremamente generico, incoerente e contraddittorio”; b) non poteva, quindi, riconoscersi lo status di rifugiato, né la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b); c) non sussistevano i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria di cui al citato art. 14, lett. c) non ravvisandosi nell'(OMISSIS), in base alle COI utilizzate (EASO e HR del 2017), una condizione di violenza generalizzata in una situazione di conflitto armato; d) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto non provata una sufficiente integrazione in Italia e una situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio.

3. – Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per “errata valutazione sulla credibilità del ricorrente”.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

In tema di protezione internazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili. Da ciò consegue che: a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perché il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perché abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se non in base al paradigma del vizio di cui al vigente art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 6897/2020).

Il Tribunale, nell’apprezzamento della credibilità del racconto del richiedente, si è attenuto al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, prendendo in considerazione le circostanze dedotte in giudizio e reputando non attendibile il narrato, mentre le censure mosse con il ricorso su tale specifica ratio decidendi sono orientate a criticare piuttosto un profilo di contraddittorietà della motivazione, quale denuncia comunque inammissibile alla luce della vigente, e applicabile ratione temporis, formulazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, art. 14, lett. c) e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 27, comma 1-bis, “per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”.

2.1. – Il motivo – che, al di là della intestazione si riferisce anche ed anzi, come si dirà, esclusivamente, alta protezione sussidiaria di cui al citato art. 14, lett. B – è inammissibile in tutta la sua articolazione.

Le censure che vengono svolte nell’illustrazione a proposito del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b), sono inammissibili una volta che (in ragione dello scrutinio che precede) è ormai cristallizzata la valutazione del giudice di merito circa l’inattendibilità della narrazione fatta dal richiedente, operando l’attendibilità delle dichiarazioni al riguardo come presupposto per il riconoscimento della predetta forma di protezione internazionale.

Quanto alla denuncia di violazione del citato art. 14, lett. c), essa è solo predicata da un mero richiamo a detta norma, senza che, però, siano svolte doglianze pertinenti sia rispetto ai termini in iure della spettanza di simile forma di protezione internazionale, sia rispetto alla ratio decidendi del decreto impugnato, ossia con puntuale riferimento ai presupposti in base ai quali la legge fonda il riconoscimento di tale forma di protezione sussidiaria, siccome oggetto di valutazione da parte del giudice di merito.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 o del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 “per mancata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente ((OMISSIS)) ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

3.1. – Il motivo è fondato.

In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., 29459/2019). A tal riguardo, il giudice di merito, nel procedere alla tale comparazione, non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, ma dovrà coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda personale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità.

Là dove, poi, la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall’irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all’incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l’identità.

A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass., 13897/2019; Cass., 20335/2020).

Nel caso di specie, il Tribunale (cfr. pp. 7/8 del decreto impugnato) ha reso una motivazione non corretta in iure quanto agli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale attuale del richiedente sul territorio italiano e, segnatamente, la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare – attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte (che non possono fondarsi – come correttamente lamenta il ricorrente – sulla verifica effettuata unicamente ai fini della delibazione delle condizioni di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c)) che il ritorno dello stesso richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona.

3. – Vanno, dunque, dichiarati inammissibili i primi due motivi ed accolto il terzo, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso ed accoglie il terzo motivo;

cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia della causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA