Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23714 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12843-2008 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASENTO

37, presso lo studio dell’avvocato GERARDI PIETRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DI LONARDO VIRGILIO giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI POTENZA, in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 21/07 del GIUDICE DI PACE di POTENZA del

2/01/08, depositata il 04/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha

concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che A.J., cittadino (OMISSIS), con ricorso dell’8 maggio 2008, ha proposto ricorso per cassazione – deducendo sette motivi di censura, nei confronti del Prefetto di Potenza, avverso il decreto del Giudice di pace di Potenza depositato in data 4 gennaio 2008, con il quale il Giudice adito ha respinto il ricorso dell’ A. avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Potenza in data 3 dicembre 2007 e dell’ordine di allontanamento emesso dal Questore di Potenza, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a);

che resiste, con controricorso, il Prefetto di Potenza, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;

che questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 663/2010 del 18 gennaio 2010 – rilevato che il riscorso per cassazione era stato notificato al Prefetto di Potenza presso l’Avvocatura generale dello Stato, ancorchè questa non si fosse costituita nel giudizio dinanzi al Giudice di pace, e che la nullità della notificazione non era stata sanata neppure dall’avvenuto deposito del controricorso ad opera della medesima Avvocatura generale – ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione al Prefetto di Potenza presso la sua sede, dando termine di giorni sessanta dalla comunicazione dell’ordinanza per tale incombente;

che tale ordinanza è stata comunicata al difensore del ricorrente in data 4 febbraio 2011.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è inammissibile, per intempestività della rinnovazione della notificazione ordinata dalla predetta ordinanza di questa Corte n. 663 del 2010;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 cod. proc. civ. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 625 del 2008 e 15062 del 2004);

che, nella specie – posto che il termine, assegnato da questa Corte, di sessanta giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza, eseguita il 4 febbraio 2011, scadeva il 5 aprile 2011 -, la notificazione del ricorso per cassazione al Prefetto di Potenza presso la sua sede è stato eseguito in data 14 aprile 2011, cioè oltre detto termine perentorio;

che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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