Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23714 del 10/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 06/09/2017, dep.10/10/2017), n. 23714
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 964-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in
persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
C.C., B.L., U.O., CA.AN.,
I.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 326/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 04/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/09/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che la Corte di appello di Genova ha rigettato l’appello proposto da C.C., B.L., U.O., CA.AN., I.A. avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il diritto delle predette, dipendenti non di ruolo del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, incaricate di supplenze in forza di consecutivi contratti a tempo determinato, alla progressione stipendiale in relazione al servizio prestato in forza di tali contratti, condannando il Ministero alla corresponsione delle differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale;
che la Corte territoriale fondava la decisione sul principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 che impone la disapplicazione del diritto interno;
che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che successivamente alla comunicazione è pervenuto atto di rinuncia al ricorso;
che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che è pervenuto a questo ufficio atto, debitamente sottoscritto dall’Avvocato dello Stato, con il quale il Ministero manifesta la volontà di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e chiede che venga dichiarata l’estinzione del giudizio;
che, constatata la regolarità formale della rinuncia, intervenuta in assenza di costituzione della controparte, va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c.;
che nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di lite, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della parte intimata;
che non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017