Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23713 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20010-2007 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 220, presso lo studio dell’avvocato MAMMOLA DOMENICO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ROMOLO MAURIZIO, MACINO

GIUSEPPE giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIZ. CONS. MINISTRI;

– intimata –

sul ricorso 24492-2007 proposto da:

PRESIENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso il decreto n. 519/06 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

22/2/07, depositato il 15/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha

concluso per il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento di

quello incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che S.G., con ricorso del 2 luglio 2007, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, il decreto della Corte d’Appello di Venezia depositato in data 15 marzo 2007 e notificato il 3 maggio 2007, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dello S. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Presidente del Consiglio dei ministri – il quale ha concluso per l’inammissibilità o per la reiezione del ricorso, ha respinto la domanda;

che resiste, con controricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha anche proposto ricorso incidentale fondato su due motivi;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di giustizia per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 17 maggio 2006, era fondata sui seguenti fatti: a) lo S., asseritamente titolare del diritto alla ricostruzione economica e previdenziale della carriera scolastica, aveva proposto – con ricorso del 14 aprile 1997 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto; b) il Tribunale adito aveva deciso favorevolmente la causa con sentenza del 16 giugno 1998; c) a seguito di appello del Ministro della pubblica istruzione, l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato aveva respinto l’impugnazione con sentenza del 28 febbraio 2002; c) in costanza di inadempimento dell’Amministrazione, lo S. aveva adito il Tribunale amministrativo regionale del Veneto per l’esecuzione della sentenza del T.a.r. Veneto del 16 giugno 1998; d) il Tribunale adito, con ordinanza del 3 dicembre 2003, aveva accolto la domanda e nominato un commissario ad acta; e) in costanza di perdurante parziale inadempimento dell’Amministrazione lo S. aveva sollecitato l’integrale esecuzione del giudicato con raccomandate a.r. dell’8 settembre 2005 e del 16 marzo 2006;

che la Corte d’Appello di Venezia, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda osservando che: a) la decisione che conclude il processo presupposto, di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 va individuata, nel giudizio amministrativo, con il provvedimento del giudice amministrativo che statuisce in ordine alla misura attuativa del giudicato amministrativo; b) nella specie, detta decisione è rappresentata dall’ordinanza del T.a.r. Veneto del 3 dicembre 2003, di nomina del commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per dare esecuzione al giudicato amministrativo; c) tale ordinanza, divenuta definitiva in data 18 febbraio 2005, precede di oltre sei mesi la domanda di equa riparazione, proposta con ricorso del 17 maggio 2006.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente che il ricorso principale e quello incidentale, in quanto proposti contro lo stesso decreto, debbono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente principale sostiene che, conformemente alla giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di legittimità, la L. n. 89 del 2001, art. 4 nella parte in cui dispone che la domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dal momento in cui la decisione conclusiva del processo presupposto è divenuta definitiva, deve interpretarsi nel senso che il dies a quo decorre dal momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione, con la conseguenza che, nella specie, il predetto dies a quo non avrebbe ancora avuto inizio, i quanto la mancata completa realizzazione del diritto azionato comporterebbe la perdurante pendenza del giudizio amministrativo presupposto, promosso con ricorso del 24 marzo 1997;

che, con i due motivi di censura – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione – il ricorrente incidentale critica a sua volta il decreto impugnato, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus avrebbero dovuto preliminarmente dichiarare l’intervenuta decadenza dello S. dal diritto di proporre la domanda di equa riparazione, con riferimento esclusivo al giudizio amministrativo di cognizione, conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato del 28 febbraio 2002, passata in giudicato il successivo 8 luglio 2002;

che il ricorso principale non merita accoglimento;

che, secondo diritto vivente, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, questo va identificato, in base all’art. 6 della CEDU, sulla base delle situazioni soggettive controverse ed azionate su cui il giudice adito deve decidere, situazioni che, per effetto della suddetta norma sovranazionale, sono “diritti e obblighi”, ai quali, avuto riguardo agli artt. 24, 111 e 113 Cost., devono aggiungersi gli interessi legittimi di cui sia chiesta tutela ai giudici amministrativi, con la conseguenza che, in rapporto a tale criterio distintivo, il processo di cognizione e quello di esecuzione regolati dal codice di procedura civile e quello cognitivo del giudice amministrativo e il processo di ottemperanza teso a far conformare la P.A. a quanto deciso in sede cognitoria, devono considerarsi, sul piano funzionale (oltre che strutturale), tra loro autonomi, in relazione, appunto, alle situazioni soggettive differenti azionate in ciascuno di essi, con l’ulteriore conseguenza che, in dipendenza di siffatta autonomia, le durate dei predetti giudizi non possono sommarsi per rilevarne una complessiva dei due processi (di cognizione, da un canto, e di esecuzione o di ottemperanza, dall’altro) e che, perciò, solo dal momento delle decisioni definitive di ciascuno degli stessi, è possibile, per ognuno di tali giudizi, domandare, nel termine semestrale previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 l’equa riparazione per violazione del citato art. 6 della CEDU, con conseguente inammissibilità delle relative istanze in caso di inosservanza di detto termine (cfr., ex plurimis, le sentenze delle Sezioni unite nn. 27348 e 27365 del 2009, nonchè le successive sentenze delle sezioni semplici nn. 16828 del 2010 e 820 del 2011);

che pertanto, nella specie, il termine semestrale di decadenza dal diritto di proporre l’azione di equa riparazione, di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 è scaduto nel 2002 a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato in adunanza plenaria del 28 febbraio 2002, notificata il 9 maggio 2002, mentre la stessa azione è stata intempestivamente promossa in data 17 maggio 2006;

che, in tal senso, deve essere corretta la motivazione in diritto del decreto impugnato, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, essendo il suo dispositivo sostanzialmente conforme al diritto (rigetto del ricorso, anzichè inammissibilità dello stesso);

che il ricorso incidentale è parimenti infondato, sia perchè esso comporta unicamente, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, la correzione della motivazione in diritto del decreto impugnato, nella parte in cui fa decorrere il predetto termine iniziale di decadenza dalla ordinanza emessa in sede di giudizio di ottemperanza, anzichè – come dianzi affermato – dalla data del passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio amministrativo di cognizione, sia perchè il dispositivo di reiezione della domanda deve intendersi, alla luce della stessa motivazione in diritto, come pronuncia di improponibilità della domanda o di inammissibilità del ricorso, per intervenuta decadenza dal diritto di proporlo;

che la soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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