Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23712 del 22/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/11/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 22/11/2016), n.23712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15696/2014 proposto da:

D.T. e C.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA SS PIETRO E PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

TOMASSINI, rappresentati e difesi dall’avvocato TOMMASO CONTI,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A già INA ASSITALIA SPA quale Impresa Designata

per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per il Lazio, a mezzo

della propria mandataria e rappresentante, in persona dei

procuratori speciali P.V. e D.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 119,

presso lo studio dell’avvocato GIULIO DE CESARE, rappresentata e

difesa dall’avvocato DINO LUCCHETTI giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., ALLIANZ S.P.A., O.G.,

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS), R.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2277/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato TOMMASO CONTI;

udito l’Avvocato DINO LUCCHETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – R.S. convenne in giudizio C.C. e D.T. per sentirli condannare, nelle rispettive qualità di conducente e di proprietaria di autoveicolo non coperto da assicurazione, al risarcimento dei danni patiti nel sinistro stradale che assumeva essersi verificato a causa del tamponamento della propria autovettura da parte del C., poi andato a collidere con altra autovettura, condotta da O.G., proveniente dal senso opposto di marcia.

1.1. – Nel costituirsi in giudizio i convenuti C. e D. contestarono la domanda attorea e spiegarono, a loro volta, domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patito nel medesimo sinistro stradale, essendo altresì autorizzati alla chiamata in causa dell’ O., di B.M. e della Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.A. (gli ultimi due, rispettivamente, proprietario ed assicuratore della vettura condotta dall’ O.).

La R. venne autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, Universo Assicurazioni S.p.A., mentre l’ O. fu autorizzato a chiamare in giudizio l’Assitalia S.p.A., quale impresa designata per il Fondo di garanzia delle vittime della strada (FGVS).

1.2. – Radicatosi il contraddittorio ed integratolo con la chiamata in giudizio del Fallimento della società (OMISSIS) (cui il B. aveva alienato l’autovettura), l’adito Tribunale di Roma, all’esito dell’istruzione probatoria (con produzioni documentali, prove orali e c.t.u. medico-legale sulla persona del C.), con sentenza non definitiva n. 1693/2002, dichiarò cessata la materia del contendere, per intervenute transazioni stragiudiziali, tra la R., l’ O., il B. e l’Assitalia, rimettendo la causa sul ruolo istruttorio, con separata ordinanza, “per un più approfondito accertamento dell’an debeatur” e, quindi, per “l’esame di tutte le altre domande avanzate dalle parti in causa”.

1.3. – All’esito di ulteriore istruzione, con espletamento di c.t.u. sulla dinamica del sinistro, il Tribunale adito, con ulteriore sentenza non definitiva n. 1386/2004, reiterata la anzidetta declaratoria di cessazione della cessazione della materia del contendere, rigettava tutte le domande proposte dal C. e dalla D. e, dunque, sia la domanda riconvenzionale nei confronti della R., sia l’ulteriore domanda nei confronti dell’ O., del B. e della Lloyd Adriatico, sia, infine, la domanda nei confronti del Fallimento della soc. (OMISSIS), rimettendo la causa sul ruolo istruttorio in riferimento alla domanda di rivalsa spiegata dalla Assitalia S.p.A..

2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, avverso la sentenza non definitiva n. 1386/2004 proponevano impugnazione C.C. e D.T., che la Corte di appello di Roma rigettava con sentenza resa pubblica il 22 aprile 2013.

2.1. – La Corte territoriale osservava, anzitutto, che “nella sentenza parziale non risulta(va) contenuta alcuna statuizione vincolante ai fini dell’accertamento dell’esatta dinamica del sinistro e delle conseguenti responsabilità”, ritenendo, quindi, non affatto preclusa al Tribunale, pur avendo disposto (ed essendo stata espletata) c.t.u. sulla dinamica del sinistro a seguito della rimessione della causa in istruttoria, “una diversa futura valutazione delle prove assunte fino al momento dell’emanazione della prima sentenza non definitiva”.

2.2. – Il giudice di appello confermava, poi, sulla scorta delle medesime risultanze istruttorie valutate dal Tribunale (peraltro, rinvenienti sostanziale riscontro nella c.t.u. sulla dinamica del sinistro), il giudizio sulla esclusiva responsabilità per il sinistro oggetto di cognizione in capo al C., conducente dell’autovettura di proprietà della D..

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono C.C. e D.T., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Generali Italia S.p.A., già Ina Assitalia, quale impresa designata per il FGVS.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Italiana Ass.ni S.p.A. (già Universo Ass.ni S.p.A.), Allianz S.p.A. (già Lloyd Adriatico S.p.A.), R.S., O.G. e il Fallimento soc. (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo articolato mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 279 c.p.c., nonchè “omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia violazione del giudicato interno della sentenza non definitiva – effetti della pronuncia sulla pronuncia successiva”.

Il ricorrente deduce che la prima sentenza non definitiva n. 1693/2002 aveva ritenuto indispensabile una consulenza tecnica d’ufficio ai fini della ricostruzione del sinistro, in ragione della mancanza di univocità e concordanza delle risultanze istruttorie per giungere al convincimento sulla responsabilità, esclusiva o concorrente, dei conducenti coinvolti nell’incidente, stante i contrasti emergenti tra dichiarazioni di parte, deposizioni testimoniali e rapporto della Polizia stradale.

La seconda sentenza non definitiva n. 1386/2004 aveva, invece, fondato la propria decisione sugli stessi elementi che la prima decisione aveva reputato insufficienti per addivenire ad un accertamento sulla responsabilità civile.

La Corte di appello, in violazione dell’art. 279 c.p.c., avrebbe, quindi, errato a ritenere non precluso da giudicato quanto statuito dalla prima sentenza non definitiva, non potendo la seconda decisione risolvere in modo diverso le questione già “definite” e quelle da esse “dipendenti”.

1.1. – Il motivo è manifestamente infondato, ove non inammissibile.

Al di là del rilievo che con esso non si dà contezza dei contenuti specifici degli atti processuali all’uopo rilevanti (ossia, in particolare, delle sentenze non definitive intervenute nel giudizio e delle ordinanze di rimessione della causa sul ruolo, veicolandosi deduzioni generiche che lasciano indistinti i rispettivi e propri contenuti di detti atti), nè si fornisce degli stessi puntuale localizzazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le doglianze si scontrano, infatti, con il chiaro dato normativo di riferimento di cui all’art. 279 c.p.c..

Tale norma pone in evidenza (comma 2, n. 4) che la decisione non definitiva può intervenire su “questioni di giurisdizione” (comma 2, n. 1), “questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito” (comma 2, n. 2) ovvero questioni di “merito” (comma 2, n. 3), là dove, poi, il giudice provvede distintamente “per l’ulteriore istruzione della causa” (comma 2, n. 4) con “separata ordinanza” (comma 3), la quale, comunque motivata, non può mai pregiudicare la decisione della causa e, salvo diversa disposizione di legge, è modificabile e revocabile e non soggetta ai mezzi di impugnazione stabiliti per la sentenza (comma 4).

Ed alle “questioni” sopra specificate (ed a quelle che ne costituiscono il presupposto logico necessario) soltanto si riferisce la giurisprudenza di questa Corte, in parte richiamata dagli stessi ricorrenti, allorquando afferma la preclusione da giudicato interno in ordine al riesame, in modo diverso, della stesse “questioni” da parte del giudice della prosecuzione della causa (tra le tante, Cass., 8 giugno 2007, n. 13513; Cass., 3 maggio 2012, n. 6689).

Nella specie, avendo il giudice di primo grado, con la sentenza non definitiva n. 1693/2002, deciso soltanto sulle domande di alcune parti processuali (invero, in modo definitivo e, dunque, con sentenza parziale), senza affatto pronunciarsi su qualsivoglia “questione” (ai sensi dell’art. 279 c.p.c.) inerente alle domande proposte dal C. e dalla D., ma soltanto provvedendo, con separata ordinanza, all’ulteriore istruzione probatoria della controversia, nessuna preclusione da giudicato interno poteva aversi in base a tale ultimo provvedimento (ma, eventualmente, anche in base ad analoghe affermazioni contenute in sentenza, sempre agli stessi fini istruttori) per il giudice che ha proseguito il giudizio, non essendo in alcun modo pregiudicante della decisione nel merito della controversia stessa (relativamente alle posizioni ancora da definire), rimanendo nel potere del giudice ogni valutazione sul complessivo materiale probatorio acquisito nel corso dell’intero processo (in tale prospettiva, la giurisprudenza consolidata: tra le altre, cfr. Cass., 14 novembre 1972, n. 3390 e Cass., 19 marzo 2014, n. 6426).

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, “in relazione all’art. 279 c.p.c.”.

Il giudice di appello avrebbe dovuto attenersi alla presunzione di cui dell’art. 2054 c.c., comma 2, non avendo la c.t.u. “modale” – resa necessaria dalla prima sentenza non definitiva fornito elementi sufficienti ed ulteriori di giudizio sulla responsabilità esclusiva circa la verificazione del sinistro per cui era causa.

2.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

Posto che – come già evidenziato in precedenza – non è apprezzabile alcuna violazione dell’art. 279 c.p.c., nè della preclusione da giudicato interno da parte della Corte territoriale, la doglianza (oltremodo generica), lungi dall’evidenziare un reale error in iudicando, pone in discussione – senza evidenziarne omissioni nell’esame del fatto o insanabili aporie, tale da rendere solo apparente l’iter argomentativo – l’accertamento in fatto del giudice del merito, in forza della valutazione ad esso rimessa delle complessive risultanze probatorie, con denuncia, dunque, non scrutinabile, come tale, in questa sede, anche, e a maggior ragione, alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis.

3. – Il ricorso va, pertanto, rigettato e i ricorrenti condannati, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE:

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016

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