Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23711 del 11/11/2011
Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23711
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.L., elettivamente domiciliata in Roma, via delle Vigne
di Morena 69/A, presso Anna Maria Rossi, rappresentata e difesa
dall’avv. Amato Felice per procura in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente incidentale –
contro
P.L.;
– intimata –
avverso il decreto della Corte di appello di Napoli, cron. n. 635/08,
in data 15 marzo 2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in
data 28 settembre 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;
udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale, dott. LETTIERI Nicola che ha dichiarato di aderire alla
relazione in atti.
Fatto
LA CORTE
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:
Il Consigliere Relatore, letti gli atti depositati;
ritenuto che:
1. P.L. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo avverso il decreto della Corte di appello di Napoli in data 15 marzo 2008 in materia di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2;
1.1. il Ministero della Giustizia intimato ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale con tre motivi;
Osserva:
2. per ragioni di priorità logica va prima esaminato il ricorso incidentale; con il primo motivo il Ministero della Giustizia lamenta che la Corte territoriale, avuto riguardo alla natura previdenziale della controversia, abbia ritenuto che la durata ragionevole del giudizio di primo grado, proposto con ricorso depositato l’8 aprile 2002, definito con sentenza di primo grado del 6 luglio 2005 e con sentenza di appello del 23 marzo 2006, dovesse essere determinata in un anno e sei mesi, anzichè in due-tre anni come stabilito dalla giurisprudenza;
– con il secondo motivo si lamenta che la Corte di merito non abbia tenuto della modestia della posta in gioco, in relazione all’oggetto della controversia riguardante l’indennità di disoccupazione agricola, e della mancanza di apprezzabile nocumento;
– con il terzo motivo si deduce la tardività del ricorso per equa riparazione, proposto oltre il termine di decadenza semestrale, quando si era già formato il giudicato sulla pretesa sostanziale azionata, atteso che l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Vallo della Lucania aveva riguardato solo la pronuncia sulle spese di lite;
3. il primo motivo del ricorso incidentale appare manifestamente fondato, in quanto il complessivo giudizio di primo e secondo grado è durato cinque anni (dall’8 aprile 2002 al 23 marzo 2007, data di passaggio in giudicato della sentenza di appello) per una durata da ritenersi ragionevole alla stregua dei parametri fissati dalla giurisprudenza della CEDU e di questa Corte;
4. restano assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale e il ricorso principale, con il quale la ricorrente si duole della liquidazione delle spese del giudizio di merito e in particolare dell’erronea applicazione della tariffa relativa ai procedimenti in camera di consiglio, anzichè di quella attinente al contenzioso;
5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) osservato che deve preliminarmente disporsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, in quanto attinenti all’impugnazione del medesimo provvedimento, e che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
ritenuto che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio, dopo aver deliberato che la motivazione dell’ordinanza venga redatta in forma semplificata, ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione di cui sopra;
considerato che, in base alle considerazioni che precedono, deve essere accolto il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento degli altri motivi del ricorso incidentale e del ricorso principale;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto de ricorso per equa riparazione proposto dalla P., in quanto – essendosi il giudizio presupposto protratto nei due gradi di merito cinque anni (dall’8 aprile 2002 al 23 marzo 2007, data di passaggio in giudicato della sentenza di appello) per una durata da ritenersi ragionevole alla stregua dei parametri fissati dalla giurisprudenza della CEDU e di questa Corte – non risulta essere stato violato nella specie il termine ragionevole di durata del processo;
che le spese del giudizio di merito e della fase di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi e il ricorso principale.
Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di equo indennizzo.
Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 700,00. oltre alle spese prenotate a debito, e di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 600,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011