Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23710 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 24/09/2019), n.23710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14756-2014 proposto da:

Z.R., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato LUIGI BERTOLINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

In data 5.8.2010 Z.R., esercente la professione di medico di base del Servizio Sanitario Nazionale, presentava istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni dal 2004 al 2009, rigettata dalla Agenzia delle Entrate con provvedimento espresso di diniego.

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Varese che, con sentenza n. 93, del 2012, lo rigettava con riferimento agli anni di imposta 2004 e 2005 per intervenuta decadenza ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38; lo accoglieva con riferimento ai restanti anni 2006,2007 e 2008.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che lo accoglieva con sentenza n. 178 del 19.12.2013, dichiarando integralmente non dovuto il rimborso dell’Irap. Secondo il giudice di appello, il contribuente non aveva fornito la prova della mancanza di una autonoma organizzazione e la documentazione fiscale in atti attestava l’esistenza di due studi professionali, di costi per strutture polifunzionali e spese per personale di segreteria ed infermieristico, elementi considerati sintomatici della esistenza di una struttura superiore al minimo indispensabile.

Contro la sentenza di appello Z.R. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo deduce:”Erroneità ed infondatezza della motivazione della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5″.

Il motivo è inammissibile. La censura di “infondatezza” o “erroneità” della motivazione non corrisponde all’invocato parametro della violazione di legge previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3: il ricorrente non deduce in concreto alcuna violazione di legge (omettendo ogni indicazione circa la disposizione normativa che si presume violata o falsamente applicata), ma prospetta una carenza e genericità della motivazione, neppure riferibile al parametro di cui al testo vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, che contempla il diverso vizio di omesso esame circa “un fatto” storico, controverso e decisivo.

2. Il secondo motivo deduce: “Illegittimità della sentenza per carenza ed insufficienza della motivazione-omesso esame su dei punti decisivi della controversia”, articolando la censura sotto i seguenti profili: “omesso esame del motivo relativo alla non sussistenza dell’autonoma organizzazione in relazione all’effettiva modalità di svolgimento della attività”; “insufficiente esame del motivo relativo al principio di capacità contributiva”; “carenza della motivazione per insufficiente same del motivo relativo al rapporto di parasubordinazione che lega il medico di medicina generale al S.S.N. “Il motivo è complessivamente inammissibile: la censura di motivazione insufficiente o carente non è più prevista dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che ha introdotto il diverso vizio di omesso esame di un “fatto” controverso e decisivo.Nel presente giudizio il fatto relativo alla sussistenza di elementi integranti l’autonoma organizzazione è stato scrutinato dal giudice di merito, secondo cui il contribuente che chiedeva il rimborso della imposta versata non aveva fornito prove sufficienti ad escludere il presupposto impositivo, considerate le risultanze documentali relative alla disponibilità di due studi, alle spese per utilizzazione di struttura polifunzionale e per personale di segreteria e infermieristico, ritenute dal competente giudice di merito come indicative della dotazione di una struttura organizzativa superiore al minimo necessario per lo svolgimento dell’attività professionale di medico di base.

Spese liquidate come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della costituita Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro tremila oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 24 settembre 2019

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