Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23710 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.R., elettivamente domiciliata in Roma, via Pieve di

Cadore 30, presso l’avv. Gualtieri Giuseppe, che la rappresenta e

difende, insieme con l’avv. Donato Baruffini del Foro di Corno, per

procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di appello di Brescia in data 2 aprile

2009 nel giudizio n. 353/2008 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 28 settembre 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, dott. LETTIERI Nicola che ha chiesto dichiararsi il ricorso

inammissibile.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.R. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti del Ministero della Giustizia avverso il decreto in data 2 aprile 2009, con il quale la Corte di appello di Brescia ha rigettato la domanda di equa riparazione proposta dalla medesima, in proprio e quale erede del marito D.M., deceduto nell’ (OMISSIS), per la violazione del termine ragionevole di durata di due giudizi civili, successivamente riuniti, promossi dal de cuius davanti al Tribunale di Como il 22 gennaio 1986 e il 23 giugno 1989, definiti in primo grado con sentenza del 1994, appellata con atto di citazione del 15 luglio 1996, a cui aveva fatto seguito sentenza di rigetto della Corte di appello di Milano in data 23 ottobre 2001, gravata di ricorso per cassazione in data 8 aprile 2002, accolto dalla Corte di cassazione con sentenza di annullamento con rinvio del 16 dicembre 2004, a cui era seguito, con atto del 26 gennaio 2006, giudizio di riassunzione davanti alla Corte di appello di Milano, abbandonato all’udienza del 5 febbraio 2008 a seguito di transazione.

A fondamento della decisione impugnata, la Corte di appello di Brescia osservava che il giudizio di primo grado, senza i numerosi rinvii richiesti dalle parti, sarebbe stato definito in un tempo non superiore a cinque anni, da considerarsi fisiologico in relazione alla complessità della controversia; che la fase di appello avrebbe potuto esaurirsi in tre anni e mezzo, mentre le lungaggini erano state causate da eventi (venir meno in tempi successivi di due difensori) estranei alle possibilità di controllo dell’organizzazione giudiziaria; che il giudizio di cassazione si era esaurito in tempi ragionevoli tra il 27 aprile 2002, data di iscrizione a ruolo, al 16 dicembre 2004, data di deposito della sentenza, e che infine, quanto al giudizio di rinvio, escluso il tempo trascorso prima della riassunzione, avvenuta il 26 gennaio 2006, l’udienza di discussione era stata fissata tempestivamente il 23 ottobre 2007, ma la transazione avvenuta tra le parti aveva portato all’abbandono della causa soltanto all’udienza del 5 febbraio 2008.

La Corte di merito osservava conclusivamente che nella complessiva vicenda processuale non si era verificata violazione del termine ragionevole di durata del processo.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di legge, deduce che il metodo adottato dalla Corte di appello per determinare la ragionevolezza della durata del processo non appare condivisibile. Formula quesito di diritto, con il quale chiede se la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, consenta o meno di escludere dal computo della durata del processo, di cui si lamenta l’eccessività e l’irragionevolezza anche alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, i periodi di tempo riconducibili a rinvii richiesti dalla parte nel rispetto delle norme processuali e non meramente dilatori, nonchè ad eventi interruttivi non dipendenti dalla volontà delle parti e dei rispettivi difensori, o ascrivibili ad autonoma statuizione del giudice.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge, deducendo che, pur detraendo dalla durata del processo i rinvii riconducibili alla condotta processuale delle parti o eventi non ricadenti sotto il controllo dell’organizzazione giudiziaria e pertanto ad essa non ascrivibili, la durata ragionevole determinata dalla Corte di appello è eccessiva in quanto di discosta dai parametri di valutazione della Corte di Strasburgo. Formula quesito di diritto, con il quale chiede se sia considerarsi ragionevole, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la durata di un processo civile protrattosi per cinque anni in primo grado, in tre anni e mezzo nel secondo grado e complessivamente per tredici anni.

Il ricorso è inammissibile per inidoneità di entrambi i quesiti di diritto. Tale quesiti – formulati ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis – si risolvono infatti nel mero e generico interpello della Corte in ordine alle censure così come illustrate, ma non contengono la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso dei ricorrenti, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/2658; Cass. 2008/19769; 208/24339). Infatti il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regola di diritto suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso con il provvedimento impugnato, dovendosi pertanto l’ipotesi della formulazione di un quesito di diritto inidoneo a chiarire l’errore di diritto imputato al provvedimento impugnato equiparare a quella di mancata formulazione del quesito (Cass. S.U. 2008/26020). Nel caso di specie, i quesiti formulati dalla ricorrente sono del tutto generici e non tengono conto della ratio della decisione impugnata, incentrata sull’eccesso di rinvii richiesti dalle parti e sulla mancanza di concentrazione nell’attività di deposito di memorie e documenti, che ha comportato un’eccessiva diluizione dell’attività istruttoria di parte. Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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