Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2371 del 29/01/2019
Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 08/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2371
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22232/2017 R.G. proposto da:
FIMCO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
F.E., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine
del ricorso, dall’avv. Antonio Mario CAZZOLLA, ed elettivamente
domiciliato in Roma, al viale del Vignola, n. 5, presso lo studio
legale dell’avv. Livia RANUZZI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2067/06/2017 della Commissione tributaria
regionale della PUGLIA, depositata il 12/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del giorno 8/11/2018 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.
Fatto
RILEVATO
che:
– la Fimco s.p.a. ricorre con due motivi nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resta intimata, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR, in controversia relativa ad impugnazione di cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo delle somme dovute dalla contribuente ai fini IRES per l’anno d’imposta 2010 sulla base di quanto dalla stessa indicato in sede di dichiarazione, fatta oggetto di controllo formale, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, accoglieva l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria confermando la legittimità della cartella impugnata che riteneva idoneamente motivata, anche in relazione alla misura degli interessi di mora applicati, essendo completa “di tutte le notizie previste dal modello ministeriale”;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso, incentrato sull’omessa specificazione in cartella del calcolo degli interessi moratori, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 20 e della L. n. 212 del 2000, art. 7;
– con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, eccependo la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione in relazione alla questione posta con il primo motivo;
– i motivi sono entrambi infondati e vanno rigettati.
– muovendo dal secondo motivo, che per priorità logico-giuridica va esaminato prioritariamente, osserva il Collegio che, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, la sentenza impugnata contiene una chiara ratio decidendi nel passaggio motivazionale in cui i giudici di appello affermano che la cartella di pagamento era idoneamente motivata, anche in relazione alla misura degli interessi di mora applicati, essendo completa “di tutte le notizie previste dal modello ministeriale (…) che, proprio perchè normativamente approvato, non può essere integrato con l’indicadone di altri dati e notizie non previsti dal decreto istitutivo, come pretende invece l’appellata”;
– in relazione, invece, al primo motivo, va ribadito il principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis”, come nel caso di specie, “costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonchè qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima” (Cass. Sez. 5, seni. n. 26671 del 18/12/2009, Rv. 610912; conf. Cass. n. 25329 del 2014; n. 14236 del 2017);
– che, conclusivamente, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese, non avendo l’intimata spiegato difese.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019