Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2371 del 27/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2022, (ud. 11/05/2021, dep. 27/01/2022), n.2371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 1235/2015 proposto da:

Agenzia della Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12;

– Ricorrente –

contro

C.G., Rappresentato e difeso dall.avv.to Stefania Jasonna

elettivamente domiciliato in Roma via Atanasio Kirchern 7;

– Controricorrente –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 1220/38/14 depositata il 28/10/2014;

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella

camera di consiglio del 11 maggio 2021.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1220/38/14 depositata il 28/10/2014.

La vicenda trae origine dalla notifica al contribuente C.G. della cartella di pagamento n. (OMISSIS) con cui veniva chiesto il pagamento di Euro 4.177,13, a titolo di maggior IRPEF, relativa al 2006, oltre sanzioni, per prestazioni in forma di capitale a lui erogate dal Fondo pensione “Previndai”, in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 30/06/2006 e maturata dopo il 1.01.2001.

Il contribuente, contestava il criterio del conteggio ed opponeva l’atto e la CTP di Torino in parte riteneva inammissibile il ricorso e in parte lo rigettava. Il successivo appello del contribuente veniva, invece, accolto.

L’Amministrazione ricorre avverso tale ultima decisione ponendo a base dell’impugnativa due motivi, illustrati in motivazione.

Ha resistito il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Ufficio lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 23, commi 1, 5 e 7 nonché degli artt. 17 e 19 e art. 20, comma 1, del TUIR, vigente al 31.12.2006 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, commi 40 e 41, (L. n. 248 del 2006), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Giova ricordare che il D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 23, comma 5 che dispone “Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente D.Lgs., le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le diposizioni previgenti, ad eccezione dell’art. 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data (1.1.2007) per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto, a tale data, all’iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell’art. 20, comma 1, secondo periodo del presente testo unico, non si dà luogo all’attività di riliquidazione prevista dall’art. 20, comma 1, medesimo secondo periodo del medesimo testo unico”.

Il giudice regionale, alla luce della suddetta disposizione, ha ritenuto che “con la novella del D.Lgs n. 252 del 2005 la tassazione operata alla fonte è definitiva ed è esclusa il ricalcolo sulla base delle aliquote risultanti dai redditi del quinquennio precedente”.

L’affermazione circa la definitività della tassazione operata alla fonte, è basata sulla non condivisibile interpretazione che l’art. 23 comma 5, del suddetto D.Lgs., impedirebbe ogni controllo sulla liquidazione effettuata dal sostituto d’imposta per le prestazioni pensionistiche erogate sulla base della disciplina previgente.

Ora la tesi, secondo la quale sarebbe impedito ogni controllo da parte dell’Erario, appare non compatibile con la stessa funzione istituzionale di controllo dell’Amministrazione finanziaria, di cui è espressione il potere di procedere all’accertamento automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, ai fini della rideterminazione della maggiore imposta dovuta.

E’, pertanto, condivisibile quanto sostiene l’Ufficio, secondo cui il D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 23, comma 5, pur se non sia più prevista l’attività di “riliquidazione”, permanga il suindicato potere di procedere all’accertamento automatizzato sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibile dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, al fine di correggere gli errori materiali, delle imposte, dei contributi e dei premi, nonché degli altri casi specificatamente previsti dalla norma. Nondimeno, è da verificare se, nel caso in esame, ricorressero i presupposti perché l’Ufficio potesse avvalersi di quella modalità di accertamento.

Tale profilo introduce l’esame del secondo motivo di ricorso, con cui l’Ufficio si duole della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis laddove il giudice regionale ha ritenuto che l’attività di “riliquidazione” posta in essere dall’Amministrazione non rientrasse nell’ambito di applicazione di quella forma di controllo.

In particolare, il Giudice regionale “ritiene che la riliquidazione effettuata non sia ricompresa nella attività di controllo e correzione di errori ex art. 36 bis, essendo le interpretazioni della CM 70/E successiva al momento impositivo in considerazione”. Ora, pur dovendosi condividere la tesi dell’Ufficio circa la permanenza di un potere di controllo in capo all’A.F., è da ritenere che non ricorressero, nel caso in esame le condizioni per esercitarlo mediante il citato istituto. Infatti, l’attività di controllo posta in essere dall’Amministrazione non si è tradotta nella mera correzione di un errore materiale o di calcolo, commesso dal contribuente nella determinazione dell’imponibile o dell’imposta, ma si è risolta, in sostanza, nella riliquidazione dell’imposta, in base alle considerazioni che seguono:

La CTR, nel ritenere non applicabile al caso in esame l’istituto del controllo automatizzato, ha indicato, come base del conteggio elaborato dall’Ufficio poi trasfuso nella cartella di pagamento n. (OMISSIS), la circolare 70/E. Affermazione che l’Amministrazione ricorrente non ha contestato.

Ciò posto come dato pacifico, è da condividere la decisione impugnata laddove ha ritenuto che l’Ufficio non avesse proceduto, come sostiene l’Amministrazione, ad una mera correzione di un errore materiale, ma avesse dato luogo ad un ricalcolo delle ritenute, introducendo criteri e parametri diversi da quelli adottati dai sostituti d’imposta.

Tal ché il computo da questi effettuato non era in sé era materialmente errato, ma era errato “ideologicamente”, perché fondato su parametri ritenuti dall’Ufficio impropri. L’errore, che l’Ufficio censura, non era quindi sul (e di) calcolo, ma sui parametri posti a base dello stesso.

Infatti, l’Amministrazione, in applicazione dei criteri enunciati dalla circolare 70/E del 18 dicembre 2007, ha tenuto conto, per il conteggio, dell’ammontare delle prestazioni maturate dal 1 gennaio 2001 sino alla cancellazione dell’iscrizione al Fondo. Ed ha determinato il c.d. reddito di riferimento e l’aliquota da applicare, in base al rapporto tra l’ammontare delle prestazioni, maturate dal 1 gennaio 2001 alla cancellazione, e il numero degli anni di effettiva contribuzione in tale arco di tempo. Ciò in applicazione di quanto, appunto, previsto dalla citata circolare 70/E (al paragrafo 5-5.3). In tal modo, non aveva tenuto più conto dell’intero periodo di contribuzione al Fondo, cioè dal 1/1/93, data di iscrizione, alla data di cessazione dell’attività lavorativa, come, invece, previsto dalla circolare 29/E del 2001 al punto 4.3.2., invece, applicata dal sostituto d’imposta.

Tale diverso criterio di valutazione basato, non sull’intero periodo di contribuzione, ma solo su quello dal 1 gennaio 2001 alla cancellazione, aveva modificato i termini del rapporto tra i fattori e dato luogo ad un risultato più oneroso per il contribuente, come confermato dalla maggior somma pretesa.

Tale mutamento, in applicazione della richiamata circolare n. 70/E, non risulta, però, avere base in una specifica norma di legge, che lo prevedesse. Circolare, peraltro, adottata nel dicembre 2007, con applicazione dal 1 gennaio dello stesso anno e quindi successiva all’epoca di maturazione della prestazione da parte del C., il cui rapporto di lavoro era cessato ben prima, nel giugno 2006.

Pertanto, correttamente, la CTR ha ritenuto che in mancanza di una specifica norma primaria l’Ufficio non potesse rettificare, peraltro in termini più gravosi, il criterio di quantificazione delle ritenute sulle prestazioni maturate dal 1 gennaio 20016/.0

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese.

Non sussistono i presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, quale pubblica amministrazione difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate ricorrente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge ed Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA