Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2371 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2371 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 963-2012 proposto da:
CASTALDI NICOLA CSTNCL30A02C929E, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TUSCOLANA 16, presso lo studio dell’avvocato CARAVELLA
RAFFAELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente Contro
DE FANCESCHI MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
POMPEO UGONIO 3, presso lo studio degli avvocati LUIGI ISABELLA
VALENZI e PAVIA CARLO, che la rappresentano e difendono, giusta procura a
margine del controricorso;

– controiicorrente avverso la sentenza n. 5303/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
5.10.2010, depositata il 16/12/2010;

Rel. dott.

g’f-32

7553

1

Data pubblicazione: 04/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Carlo Pavia che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE

che si riporta alla relazione scritta.

Rel.

2

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
« 1. Con sentenza depositata in data 16.12.2010 la Corte di appello di Roma ha
accolto l’appello proposto da Marina De Fanceschi nei confronti di Nicola
Castaldi e, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 24 maggio
2004, ha rigettato l’opposizione a precetto cambiario e pignoramento proposta dal

2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione Nicola Castaldi
formulando unico motivo.
Marina De Fanceschi ha resistito con controricorso, deducendone
l’inammissibilità per tardività e, comunque, l’infondatezza.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt.
376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere dichiarato
inammissibile.
4. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: violazione o falsa applicazione
degli artt.1933, 1955 cod. civ. ovvero omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 nn.3 e/o
5 cod. proc
4.1. Alla presente controversia, avente ad oggetto opposizione a precetto e
pignoramento non si applica — come in tutte le opposizioni esecutive — la
sospensione dei termini per il periodo feriale. Questa Corte è infatti costante
nell’affermare che:
l’opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di
procedere ad esecuzione forzata quando non è ancora iniziata, rientra, come tutte
le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si
applica, neppure relativamente ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la
sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3
delle legge 7 ottobre 1969, n. 749 e 92 dell’ordinamento giudiziario (Cass. civ., Sez.
III, 06/12/2002, n. 17440);

Castaldi, compensando interamente le spese del giudizio tra le parti.

il principio sancito dall’art. 3 della legge n. 742 del 1969, secondo cui talune
cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione, non sono sottoposte a
sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del
procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per
proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui
richiama l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a

l’esigenza di una sollecita trattazione), e non già all’organo giudiziario presso il
quale pende la controversia medesima (Cass. civ., Sez. III, 02/03/2010, n. 4942).
Orbene il presente ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte di
appello depositata in data 16.12.2010 risulta inoltrato per la notifica e notificato in
data 22.12.2011, oltre il termine annuale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. (nel
testo qui applicabile anteriore alla modifica apportata dall’art. 46 della L. n. 69 del
2009 per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009).»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il
Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei
parametri di cui al D.M. n. 140/2012, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al
rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 1.700,00 (di cui €
200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge.
Roma 5 dicembre 2013
IL PR

ENTE

controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare

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