Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2371 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 02/02/2010), n.2371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A., in proprio elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso il proprio studio, rappresentato

e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO VINCENZO, FABIANI

GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 593/2005 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 15/11/05, depositata il 24/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. TOFFOLI Saverio;

udito l’Avvocato P.A., difensore di se stesso

(ricorrente) che si riporta ai motivi del ricorso;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio, che

conferma le conclusioni scritte.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

La Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale accoglimento dell’appello proposto, nei confronti dell’Inps, da R. D. ed altri nove lavoratori – assicurati, avverso la sentenza di primo grado (in un giudizio avente ad oggetto l’integrazione della indennita’ agricola relativa ad alcuni anni), condannava l’Inps al pagamento nei confronti degli appellanti delle spese del giudizio di primo grado (dal relativo giudice riconosciute in misura inferiore e parzialmente compensate), liquidate in complessivi Euro 1690,00, oltre IVA e contributi di legge, mentre compensava le spese del giudizio di appello.

L’avv. P.A., nella sua qualita’ di procuratore antistario della R. e degli altri assicurati propone personalmente nei confronti dell’Inps, ricorso per Cassazione. Deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., carenza assoluta di motivazione e omessa pronuncia su un capo della domanda, lamentando che, presumibilmente per un errore materiale, la Corte non abbia previsto la distrazione in suo favore delle spese come liquidate in appello.

L’Inps si e’ limitato a depositare procura difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso merita accoglimento.

L’esame degli atti permette di verificare, preliminarmente, l’insussistenza della ragione di improcedibilita’ segnalata dal P.G. nella sua requisitoria scritta (mancata attestazione di autenticita’ nella prodotta copia della sentenza impugnata), e, con riferimento al merito, che effettivamente la richiesta di distrazione delle spese, gia’ formulata in primo grado, e accolta dal Tribunale, era stata ribadita in appello. E’ quindi ravvisabile il vizio di omessa pronuncia al riguardo, che puo’ essere denunciato mediante impugnazione della sentenza.

Sussistono le condizioni ex art. 384 c.p.c., comma 1, per la decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con riconoscimento quindi della richiesta distrazione delle spese a favore dell’avv. P.A. in relazione alla pronuncia sulle spese intervenuta nel giudizio di merito.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, distrae a favore dell’avv. P.A. le spese liquidate per il giudizio di primo grado; condanna l’Inps a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio in Euro 30,00 oltre Euro mille/00 per onorari, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA