Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23709 del 22/11/2016

Cassazione civile sez. III, 22/11/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 22/11/2016), n.23709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8795-2014 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

123, presso lo studio dell’avvocato BRUNO D’ANGELO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 537/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Verona, con sentenza del 5 marzo 2001, rigettava la domanda proposta da S.R. e St.An., quali genitori esercenti la potestà sul minore S.M., al fine di ottenere il risarcimento dei danni da quest’ultimo patiti a seguito di sinistro stradale di cui assumevano essere responsabile P.G., convenuto in giudizio unitamente alla Assicurazioni Generali S.p.A., compagnia assicuratrice del motociclo di sua proprietà; rigettava, altresì, la domanda di danni proposta in via riconvenzionale dal P., con compensazione integrale delle spese di lite.

2. – Avverso tale decisione proponevano impugnazione in via principale, con ricorso depositato il 22 settembre 2011, S.R. e St.An., quali genitori esercenti la potestà sul minore S.M., nonchè impugnazione incidentale sia P.G., che la Assicurazioni Generali S.p.A. (quest’ultima unicamente sul capo relativo alle spese di lite).

2.1. – La Corte di appello di Venezia, con sentenza resa pubblica il 2 ottobre 2013, rigettava l’appello principale ed accoglieva quello incidentale proposto P., condannando gli appellati S. e St. al pagamento della somma risarcitoria di Euro 4.576,00, oltre accessori, nonchè, in favore di entrambe le parti appellanti incidentali, di metà delle spese processuali, con compensazione della restante metà.

3 – Per la cassazione di tale sentenza ricorre S.M., affidando le sorti dell’impugnazione ad un unico motivo.

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati P.G. e la Assicurazioni Generali S.p.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la “inammissibilità/nullità insanabile dell’appello principale e degli appelli incidentali per carenza di legittimazione attiva e passiva degli appellanti principali”, nonchè nullità della sentenza e la violazione degli artt. 83, 157, 299 e 300 c.p.c. e art. 320 c.c..

Il ricorrente deduce di esser nato il (OMISSIS) e, dunque, di esser divenuto maggiorenne il (OMISSIS), ossia dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, ma prima della proposizione dell’appello da parte dei genitori nella qualità di rappresentanti legali di esso “minore”, nonchè degli appelli incidentali proposti dal P. e da Assicurazioni Generali.

Ne consegue, pertanto, che la Corte di appello, ignorando il dato della raggiunta maggiore età di esso attore sostanziale, avrebbe errato nel non dichiarare inammissibili gli appelli, principale ed incidentali, mancando di fare applicazione del principio – enunciato da Cass., sez. un., n. 15783 del 2005 (e confermato dalla successiva giurisprudenza: tra le altre, Cass. n. 19015 del 2010) – secondo cui il giudizio di impugnazione deve essere in ogni caso instaurato “da e contro e soggetti effettivamente legittimati”, non potendo neppure valere il principio di ultrattività della procura rilasciata dai genitori al proprio difensore, essendo esso circoscritto alla sola fase processuale relativa al rilascio del mandato stesso (e, quindi, nella specie, al primo grado), stante l’autonomia dei singoli gradi di giudizio.

2. – Il motivo non può trovare accoglimento.

2.1. – Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014 – mutando orientamento rispetto a taluni precedenti dello stesso organo e, tra questi, segnatamente, rispetto a Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15783, su cui il ricorso, essenzialmente, trae fondamento – ha enunciato, tra gli altri, il principio secondo cui il “procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell’ambito del processo ancora in vita e capace”.

Tale principio – secondo la citata sentenza delle Sezioni Unite è in funzione dell’esigenza, anche di rango costituzionale (art. 111 Cost.), di conseguire un “effetto stabilizzante per il processo” e ciò per il tramite della “stabilizzazione” della parte stessa, in forza della riaffermazione della teoria (sostanzialmente abbandonata dalla giurisprudenza prevalente dopo le pronunce delle Sezioni Unite n. 1228, n. 1229 e n. 1230 del 21 febbraio 1984) “dell’ultrattività del mandato”, per cui, “in linea di principio, il decesso della parte non pregiudica alcun diritto dei suoi successori, in quanto la presenza in giudizio del procuratore ad litem garantisce ed assicura il rispetto del contraddittorio”.

Ultrattività che – si assume ancora nella sentenza n. 15295 del 2014 – opera anche nel caso di evento (morte o perdita di capacità della parte) verificatosi nella fase di “quiescenza” del rapporto processuale e, segnatamente, tra un grado e l’altro del processo (nello stesso senso, successivamente: Cass., 27 luglio 2015, n. 15724), discostandosi così dall’orientamento precedente che, sulla scorta di una certa esegesi dell’art. 328 c.p.c., sosteneva “l’imprescindibilità della nuova realtà soggettiva venutasi a determinare, con la conseguenza che il nuovo grado di giudizio andrebbe instaurato da e contro i soggetti reali”.

In tal senso, le Sezioni Unite del 2014 hanno affermato che “la giusta parte è quella che ha instaurato e quella contro cui è stato instaurato il giudizio, ossia quelle che lo hanno fondato e costruito, conferendo il loro mandato al difensore per la globale cura della controversia. Parti che, seppur menomate nella loro capacità o nella loro stessa esistenza in vita, continuano a veder tutelate le proprie ragioni, in favore di coloro che saranno i successori, ad opera del loro rappresentate eletto, al quale soltanto è conferito il potere di disvelare al giudice ed alla controparte l’avvenuta verificazione di quella menomazione”.

2.2. – Posto, dunque, il principio dell’ultrattività del mandato alle liti riaffermato dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, non può ritenersi che l’appello principale proposto da S.R. e St.An., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore S.M. (all’epoca del gravame, tuttavia, divenuto già maggiorenne), sia inammissibile per difetto della capacità di rappresentanza legale, giacchè – come emerge dalla procura rilasciata al difensore (avv. Stefano Cordoni) e posta a margine dell’atto di citazione di primo grado (la cui verifica è consentita a questa Corte per la natura processuale del vizio denunciato) – il mandato alle liti era esteso anche al giudizio “di appello”.

Di qui, conseguentemente, anche l’ammissibilità degli appelli incidentali svolti nel medesimo giudizio di secondo grado validamente attivato dalla predetta impugnazione principale – di P.G. e delle Assicurazioni generali S.p.A..

3. – Il ricorso – che è circoscritto unicamente alla denuncia del vizio innanzi scrutinato, senza proporre alcuna impugnazione “di merito” avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia – va, dunque, rigettato.

In assenza di attività difensiva da parte degli intimati, non occorre disporre in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016

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