Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23709 del 10/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 06/09/2017, dep.10/10/2017),  n. 23709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22296-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, V. NAZARIO SAURO

16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 272/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/09/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Genova ha respinto il gravame incidentale proposto da S.M. avverso la sentenza che l’aveva vista soccombente in relazione alle richieste di declaratoria dell’illegittimità del termine apposto ai contratti e di conversione degli stessi in rapporto a tempo indeterminato ed alla domanda di risarcimento del danno ed ha respinto l’appello principale proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto della predetta, insegnante alle dipendenze del MIUR in forza di consecutivi contratti a tempo determinato succedutisi ininterrottamente, alla progressione professionale retributiva in relazione al servizio prestato e condannato il Ministero a corrispondere le differenze stipendiali in ragione dell’anzianità di servizio maturata;

che la Corte territoriale, per quel che rileva nella presente sede, ha posto a fondamento della pronuncia di rigetto del gravame del Ministero il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 richiamandosi ai principi espressi dalla CGUE ed escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato precisando altresì l’incidenza dell’obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato trasfuso nella indicata Direttiva;

che di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di unico motivo, al quale ha opposto difese la parte intimata, con controricorso; che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il Ministero ha depositato atto di rinunzia al ricorso e la S. memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che, preliminarmente, va rilevato come la memoria della controricorrente, con la quale si chiede la trattazione della causa in pubblica udienza sul presupposto della rilevanza della questione risarcitoria connessa all’abuso della contrattazione a termine, sia esorbitante rispetto all’oggetto del presente giudizio, limitato alla sola questione della violazione del principio di non discriminazione ai fini del riconoscimento del diritto agli scatti di anzianità (non risulta essere stato proposto dalla parte intimata ricorso incidentale);

3. che, non essendo rispettate le formalità previste dall’art. 390 c.p.c., (rinuncia notificata alla parte costituta o comunicata al difensore della stessa) non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo ai sensi di tale norma;

4. che, invero, l’atto di rinunzia ha carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c. che esso sia notificato alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259) e che l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 2 che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

5. che la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 2259 del 2013, Cass. n. 11606 del 2011, ss. uu.n. 3876 del 2010, n. 23685 del 2008, n. 3456 del 2007, n. 24514 del 2006, n. 15980 del 2006,n.22806 del 2004, n. 10573 del 2016);

6. che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

7. che la novità e la complessità della questione sottoposta all’esame, diversamente risolta dalle Corti territoriali e dalla Corte di legittimità soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio;

8. che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

 

dichiara l’inammissibilità del ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA