Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23709 del 01/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 01/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 01/10/2018), n.23709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2096/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Sforza s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Regionale dell’Abruzzo n.

90/2011 depositata il 25 marzo 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 luglio

2018 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Sforza s.r.l., in liquidazione, impugnava la revoca del credito di imposta per incrementi occupazionali esposto in relazione all’anno 2003, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 7. In particolare, la società evidenziava che non poteva trovare applicazione la regola “de minimis” che consentiva di usufruire del beneficio nei soli limiti di Euro 100.000,00 in un triennio.

2. La Commissione tributaria provinciale di Pescara accoglieva il ricorso.

3. La Commissione tributaria regionale di Pescara rigettava l’appello della società, non potendo trovare applicazione la regola del “de minimis”, che riguardava solo gli aiuti alle imprese di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 61 ma non l’art. 63 stessa legge “che si palesa come aiuto alla occupazione dei lavoratori svantaggiati”. La regola del de minimis, quindi, si applicava agli aiuti a favore delle imprese con la esclusione di qualsiasi riferimento in materia di occupazione. La fattispecie, doveva, poi, essere governata non dal Regolamento comunitario n. 69 del 2001, ma dal successivo Regolamento n. 2204/2002, in quanto il primo disciplinava gli aiuti di minore portata destinati alle imprese, mentre il secondo riguardava gli aiuti alle persone svantaggiate.

4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate.

5. La società restava intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 e della L. n. 289 del 2002, art. 63 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare, per la ricorrente la L. n. 289 del 2002, art. 63 ha espressamente richiamato la L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10 che fa esplicito riferimento alla regola del “de minimis”, sicchè il beneficio non può essere goduto oltre il limite di Euro 100.000,00. La normativa interna può essere disapplicata solo in caso di contrasto con la normativa comunitaria, ma nella specie il ventilato contrasto non sussiste. La circostanza che non vi sia un obbligo comunitario per porre un limite al beneficio, non comporta che il legislatore interno non possa introdurre in via autonoma un “tetto massimo” al beneficio, proprio per evitare ogni possibile censura in tema di “aiuti di Stato”.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 e L. n. 289 del 2002, art. 63 in relazione agli artt. 87 e 88 del Trattato CE, nonchè al Regolamento CE 12-12001 n. 69/2001, al Regolamento UE n. 2204/2002, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione regionale, trova applicazione il Regolamento CE n. 69/2001, costituendo il credito di imposta un aiuto di Stato. Inoltre, il Regolamento UE n. 2204/2002non ha eliminato il regime de minimis e non è, peraltro, applicabile alla fattispecie in esame.

3. I motivi primo e secondo, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati.

Invero, la Suprema Corte, con ordinanza del 13-12-2017, n. 29851, ha ritenuto che la L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, già disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 7 ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui al predetto art. 7, quindi anche il contenuto del comma 10, in base al quale “all’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06” e “ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite di Lire 180 milioni nel triennio”.

Pertanto, il criterio comunitario c.d. de minimis è stato espressamente adottato – in via di rinvio alla relativa fonte normativa – dal legislatore nazionale, nel legittimo esercizio dei suoi poteri discrezionali, quale tetto massimo dell’ulteriore credito d’imposta in esame che ha inteso attribuire ai datori di lavoro. Ne deriva l’irrilevanza della normativa comunitaria invocata, dal momento che questa non impedisce che il legislatore nazionale circoscriva benefici fiscali entro soglie predefinite, anche individuate per relationem rispetto a norme dell’ordinamento comunitario (v. ex multis Cass. 04/07/2014, n. 15332; Cass. 20/07/2012, n. 12662; Cass.11/05/2012, n. 7362; Cass. 20/10/2011, n. 21797).

4. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

6. Trattandosi di questione complessa che ha trovato composizione nella giurisprudenza di questa Corte solo successivamente alla proposizione del ricorso, va disposta l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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