Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23708 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 28/10/2020), n.23708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18870/2012 proposto da:

E.M.R., rappresentata e difesa dagli avv.ti Benito

Aleni e Roberta Bonadeo, elettivamente domiciliata in Roma, al viale

Giulio Cesare n. 59, presso l’avv. Linda Di Rico;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

cui è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/25/12 della Commissione tributaria

regionale del Veneto, pronunciata in data 23 gennaio 2012,

depositata il 26 gennaio 2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 17 luglio

2020 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

E.M.R. ricorre con sei motivi avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 29/25/12 della Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito C.t.r.), pronunciata in data 23 gennaio 2012, depositata in data 26 gennaio 2012 e non notificata, che ha accolto parzialmente l’appello della contribuente, in controversia concernente l’impugnazione degli avvisi di accertamento, con i quali l’amministrazione finanziaria, ai fini Irpef, aveva determinato sinteticamente, per gli anni di imposta 2003 e 2004, il maggior reddito della contribuente, a seguito dei finanziamenti effettuati da quest’ultima in favore delle società Vesuvio s.a.s. e Nuova Expopell s.a.s.;

con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che l’Agenzia delle entrate avesse correttamente ripartito nei cinque anni previsti dalla legge le quote degli investimenti, dopo aver dedotto le somme derivanti dai disinvestimenti, ritenuti idonei a giustificare parte del finanziamento;

inoltre, il giudice di appello rilevava che il “contesto di conclamata artificiosità della disponibilità finanziaria” delle società rendeva inverosimile che la contribuente avesse potuto avere prestiti dalle stesse, “in realtà risultate totalmente prive dell’effettiva disponibilità finanziaria corrispondente a quella simulata”;

in particolare, in relazione al prestito più consistente, di 1.000.000,00 di Euro, che la contribuente assumeva di aver ricevuto dalla società Expopell s.r.l., la C.t.r. riteneva inutilizzabile, ai sensi della L. n. 18 del 1999, art. 25, comma 3, (oltre che irrilevante per le ragioni esposte in precedenza), la documentazione, prodotta solo nel giudizio di appello, senza che la stessa fosse stata trasmessa all’Ufficio in risposta al suo invito;

infine, il giudice di appello riteneva che correttamente il giudice di primo grado avesse ricollegato la gran parte dei disinvestimenti documentati al compimento di operazioni speculative in borsa, che la contribuente aveva effettuato anche negli anni in questione e di cui vi era in parte la prova nei documenti agli atti;

a seguito del ricorso l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 luglio 2020;

la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente perchè connessi, la ricorrente denunzia la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè degli artt. 2727 e 2728 c.c., degli artt. 3,53, e 97 Cost.;

secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe errato nel ritenere necessaria la prova del reddito che giustificava la spesa, da cui scaturiva l’accertamento sintetico, e non la prova che il reddito “presunto” non fosse imponibile;

con il sesto motivo, esaminato insieme ai primi tre, perchè connesso, la ricorrente denunzia l’omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine al rigetto dei motivi di appello nn. 4,5,6, sostanzialmente rivolti ad ottenere il riconoscimento, a giustificazione del maggior reddito presunto, di disinvestimenti effettuati negli anni, dal 1999 al 2003;

i motivi sono infondati e vanno rigettati;

il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 5 e 6, vigente ratione temporis, prevedeva:”Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti.

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”;

al riguardo, secondo un ormai consolidato orientamento di questa Corte, “in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, (applicabile “ratione temporis”), è onerato della prova contraria in ordine sia alla disponibilità di detti redditi che all’entità degli stessi ed alla durata del possesso, sicchè, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1510 del 20/01/2017; vedi anche Cass.. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7757 del 28/03/2018);

sul contenuto della prova contraria, di cui è onerato il contribuente, si è anche chiarito che “in tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto esenti o soggetti a ritenute alla fonte, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l’utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7389 del 23/03/2018);

in sostanza, la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere);

in tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati;

nel caso di specie, dunque, la C.t.r. ha ritenuto che l’amministrazione avesse correttamente determinato il maggior reddito presunto, suddividendo lo stesso nelle cinque annualità di legge, previa deduzione dal reddito sinteticamente determinato dei disinvestimenti ritenuti “giustificati”;

inoltre, il giudice di appello ha evidenziato la mancata prova della permanenza di tali redditi nella disponibilità della contribuente, ritenendo che non potesse escludersi per alcuni di essi il reimpiego in investimenti in borsa, in parte documentalmente provato;

dalla sentenza impugnata, dunque, si evince che il giudice di appello ha ritenuto che la contribuente, sottoposta all’onere di dimostrare l’esistenza di redditi esenti capaci di sostenere le spese poste a base dell’accertamento, non avesse dimostrato l’esistenza di disponibilità finanziarie esenti o sottoposte a tassazione separata capaci di consentire detti incrementi, nè la loro entità e la durata del possesso;

con il quarto motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame e l’omessa motivazione in ordine a questioni di fatto decisive ai fini della risoluzione della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

in particolare, la ricorrente contesta l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, laddove il giudice di appello afferma che il “contesto di conclamata artificiosità della disponibilità finanziaria” delle società rendeva inverosimile che la contribuente avesse potuto avere prestiti dalle stesse, “in realtà risultate totalmente prive dell’effettiva disponibilità finanziaria corrispondente a quella simulata”;

con il quinto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o la falsa applicazione della L. 18 febbraio 1999, n. 28, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omesso esame e l’omessa motivazione in ordine a questioni di fatto decisive ai fini della risoluzione della controversia;

i motivi devono essere esaminati congiuntamente, perchè connessi;

il quarto è infondato, con conseguente inammissibilità del quinto;

in realtà, nella sentenza impugnata il giudice di appello richiama il provvedimento di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 24 settembre 2010, dal quale sarebbe emersa la mancanza di disponibilità finanziaria delle società che facevano capo alla sig. E. (tra cui la Expopell s.r.l.) e, quindi, l’impossibilità per queste ultime di concedere prestiti alla contribuente;

in particolare, il giudice di appello rileva che il “contesto di conclamata artificiosità della disponibilità finanziaria” delle società rendeva inverosimile che la contribuente avesse potuto avere prestiti dalle stesse, “in realtà risultate totalmente prive dell’effettiva disponibilità finanziaria corrispondente a quella simulata”;

in relazione al prestito più consistente, di 1.000.000,00 di Euro, che la contribuente assumeva di aver ricevuto dalla società Expopell s.r.l., la C.t.r. ritiene inutilizzabile, ai sensi della L. n. 18 del 1999, art. 25, comma 3, (oltre che irrilevante per le ragioni esposte in precedenza), la documentazione, prodotta solo nel giudizio di appello, senza che la stessa fosse stata trasmessa all’Ufficio in risposta al suo invito;

il giudice di appello, dunque, afferma, con valutazione di fatto insindacabile in questa sede, sorretta da motivazione adeguata e logicamente coerente, che dai documenti prodotti risulta che la società, che avrebbe deliberato il prestito di un milione di Euro in favore della socia, era in realtà del tutto priva di disponibilità finanziarie e che si trattava di movimentazione finanziaria fittizia;

tale accertamento, secondo la C.t.r. avrebbe escluso a monte ogni possibile rilevanza alla documentazione prodotta dalla ricorrente, per altro inutilizzabile, in quanto non era stata prodotta in fase amministrativa senza giustificato motivo;

pertanto, il quinto motivo, che lamenta la violazione della L. 18 febbraio 1999, n. 28, art. 25, sotto il profilo dell’ammissibilità della documentazione prodotta in sede giudiziale, è inammissibile, essendo rimasta ferma la valutazione di irrilevanza della stessa ai fini probatori espressa dal giudice di appello;

il ricorso va complessivamente rigettato e parte ricorrente va condannata al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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