Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23708 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 24/09/2019), n.23708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25362-2013 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI

5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO GIUSEPPE MELIDEO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 38/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 04/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di segnalazione dell’Anagrafe tributaria, da cui risultava che N.A. era dante causa nella locazione di 47 immobili, l’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento parziale, per l’anno di imposta 2004, con il quale rettificava la dichiarazione dei redditi della contribuente determinando un imponibile per redditi da fabbricati pari ad Euro 143.654 in luogo di Euro 126.234.

Contro l’avviso di accertamento N.A. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo rigettava con sentenza n. 94 del 2011.

La contribuente interponeva appello rigettato dalla Commissione tributaria regionale con sentenza n. 38 del 4 aprile 2013.

Contro la sentenza di appello N.A. propone cinque motivi di ricorso per cassazione.

L’Agenzia delle Entrate deposita atto di costituzione, non notificato, ai soli fini della eventuale partecipazione alla pubblica udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis in combinato disposto con il TUIRD.P.R. n. 917 del 1986, art. 26 anche alla luce della mancata contestazione da parte dell’Ufficio resistente delle percentuali di possesso (degli immobili) riferibili alla contribuente”.

Il motivo è inammissibile poichè non deduce alcuna violazione delle norme di legge indicate, ma introduce circostanza di merito in ordine alla proprietà non esclusiva degli immobili produttivi del maggior reddito di locazione, circostanza già esaminata dal competente giudice di merito, le cui valutazioni la ricorrente cerca di sovvertire trasformando surrettiziamente il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (conforme Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017).

2.11 secondo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 bis e 42 nonchè della L. 31 luglio 2006 n. 241/90, art. 3 (obbligo di motivazione degli atti amministrativi)”.

3. Il terzo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”, in quanto dai contratti prodotti in giudizio dalla ricorrente risulta che taluni degli immobili sono di proprietà di Ba.Am. ed Ba.An., di cui la ricorrente è tutrice.

I motivi secondo e terzo sono infondati. Come rilevato dalla C.T.R., l’atto impositivo è motivato con l’accertamento del reddito di locazione risultante dai contratti in cui la contribuente figura quale dante causa, con la precisazione che il maggior reddito di locazione contestato rinviene da altri contratti, diversi da quelli prodotti in giudizio dalla contribuente, dettagliatamente indicati dall’Ufficio impositore e rispetto ai quali la contribuente non ha fornito giustificazioni.

4. Il quarto motivo denuncia: “Nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4)”, poichè la C.T.R. non ha correttamente esaminato i documenti (contratti) prodotti in giudizio dalla ricorrente.

Il motivo è inammissibile perchè sussunto in una fattispecie (art. 360 c.p.c., n. 4, error in procedendo) estranea al vizio denunciato. E’ ulteriormente inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi: il giudice di appello ha rilevato che i maggiori redditi da locazione contestati derivano dai contratti elencati da Agenzia delle Entrate diversi da quelli prodotti in giudizio dalla ricorrente.

5.11 quinto motivo deduce: “Omessa insufficiente e contraddittorio motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’Ufficio(art. 360 c.p.c., n. 5 sotto un duplice profilo: “omessa o insufficiente motivazione circa il valore dei documenti prodotti e delle analitiche esplicazioni della parte contribuente; “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa la difformità tra l’importo indicato nell’avviso di accertamento (Euro 15.420) e il minore importo da recuperare a tassazione quantificato dalla Agenzia delle Entrate in corso di giudizio (Euro 14.989).

Il motivo è inammissibile per più ragioni: viene dedotto il vizio di motivazione secondo il parametro del previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mentre, in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (14 aprile 2013), si deve avere riguardo alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 che prevede il diverso parametro dell’omesso esame di “un fatto” (inteso come accadimento storico-naturalistico) decisivo e sul quale le parti hanno discusso; della questione dedotta con la censura in oggetto non vi è traccia nella sentenza impugnata, e la ricorrente non riproduce gli atti processuali idonei a dimostrare che si tratta di questione già sottoposta al vaglio del giudice di appello e non di questione nuova. Inoltre l’ipotetico errore di computo dell’importo provento delle locazioni (Euro 14.989 in luogo di Euro 15.420) non costituisce vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, potendo semmai essere oggetto di richiesta di correzione di errore di calcolo ovvero di impugnazione per errore revocatorio.

Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva della Agenzia delle Entrate.

PQM

Rigetta ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 24 settembre 2019

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