Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23708 del 22/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/11/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 22/11/2016), n.23708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27205/2014 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 46,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO NOSCHESE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI AMATO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.L., G.G., in proprio nonchè nella qualità di

eredi del Sig. G.A. e della Sig.ra

C.M.L., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO

MANZIONE giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 510/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 16/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato GIAMPAOLO GRECO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 3 motivo di

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8/9/2013 la Corte d’Appello di Salerno, in accoglimento dei gravami interposti dal sig. R.A. – in via principale – e dalle sigg. G.G. e L. – in via incidentale – nonchè dalla società Assicurazioni Generali s.p.a. del pari in via incidentale – e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Salerno 11/5/2007, ha confermato la ravvisata responsabilità del R. nella causazione del sinistro avvenuto il (OMISSIS) (per aver con il proprio motoveicolo Honda 500 tg. (OMISSIS) investito il sig. G.A. che stava percorrendo a piedi (OMISSIS), il quale riportava lesioni personali e senza aver più ripreso conoscenza quindi decedeva l'(OMISSIS)), condannandolo al pagamento, in solido con la compagnia assicuratrice Assicurazioni Generali s.p.a. (quale impresa designata per il F.G.V.S., essendo i risultato il motociclo non coperto da assicurazione per la r.c.a. al momento del sinistro in quanto scaduta), di somma in favore delle eredi del suindicato pedone defunto a titolo di risarcimento dei conseguentemente subiti danni, in proprio e nella qualità.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il R. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso le sigg. G.G. e L., in proprio e nella qualità.

Propone controricorso altresì la società Generali Italia s.p.a. (già Assicurazioni Generali s.p.a.), a mezzo della mandataria e rappresentante Generali Business Solutions s.c.a.r.l., che aderisce al ricorso in via principale proposto dal R., sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 10 motivo il ricorrente in via principale denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 189 c.p.c., art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nonchè “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione” su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112, 115, 163, 164, 189 e 342 c.p.c., art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 87 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione” su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115, 116 e 165 c.p.c., artt. 1310, 2943 e 2947 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione” su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 5 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2054, 2729, 2730, 2733 e 2734 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione” su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 6 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054, c.c., art. 102, (oggi art. 141), art. 103 (oggi art. 142), art. 134 (oggi artt. 190-191) C.d.S., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 7 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 116 c.p.c., artt. 1226, 1227, 2043 e 2056 c.c., art. 102, (oggi art. 141), art. 103 (oggi art. 142), art. 134 (oggi artt. 190-191) C.d.S., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione” su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con atto denominato “controricorso” la società Generali Italia s.p.a. (già Assicurazioni Generali s.p.a.) non contesta il ricorso principale ma vi aderisce, concludendo per il relativo accoglimento.

Tale atto deve pertanto qualificarsi sotto questo profilo ricorso incidentale di tipo adesivo (cfr. Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 17/12/2009, n. 26505; Cass., 22/3/2007, n. 7049; Cass., 2/9/2003, n. 12764).

Con il 1 motivo la ricorrente in via incidentale adesiva denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115, 116, 163, 165 e 184 c.p.c., artt. 74, 87 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione” su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunzia “omessa valutazione dei requisiti indispensabili per ritenere acquisita una prova documentale.

Con il 3 motivo denunzia “errato superamento della eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria.

I motivi dei ricorsi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all’atto di impugnazione”, al “punto n. 2 della comparsa di costituzione e risposta”, al “punto n. 3” della medesima, alla “precisazione delle conclusioni”, agli “scritti difensivi”, all’atto di citazione”, all’elenco degli allegati al fascicolo di parte con il quale si è provveduto ad instaurare il giudizio di primo grado”, alla “comparsa conclusionale (v. pag. 21 ), alla “replica” degli “eredi G.”, ai “verbali”, agli “atti giudiziari”, all’indice, al “verbale della prima udienza, all’avvenuta produzione degli atti interruttivi”, agli “atti di causa, alla “richiesta di risarcimento che si assume ricevuta il 13 marzo 1995″, l'”interrogatorio formale sostenuto dal signor R. in primo grado”, alla “CTU, nella parte dell’elaborato peritale (pagg. 6-7) dedicata alle “considerazioni medico-legali e conclusioni”, agli “atti difensivi in primo e secondo grado”, alla “richiesta di rimessione della causa sul ruolo da parte della difesa del signor R.”, il ricorrente in via principale; all’atto di citazione notificato il 05.03.1997″, alle “richieste stragiudiziali di risarcimento”, alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado del R., propria, nonchè delle intervenute “sigg.re G.G. e G.L., nella qualità di eredi di C.M.L., nelle more deceduta”, all’espletata attività istruttoria, all’appello con atto notificato il 4.09.2007″, alla “pagina 21 della comparsa conclusionale degli attori, alla comparsa di costituzione e risposta nel 2 grado di giudizio con adesione all’appello principale e proposizione di “appello incidentale, all’indice dell’atto introduttivo del 30.1.1997”, alla “documentazione irritualmente prodotta dai danneggiati”, la ricorrente in via incidentale adesiva società Generali Italia s.p.a. (già Assicurazioni Generali s.p.a.)) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nei rispettivi ricorsi ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura solo del loro rispettivo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nei medesimi, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo ricorrenti viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritengono di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Va per altro verso posto in rilievo l’inammissibilità dei vizi di motivazione dai ricorrenti denunziati nei rispettivi ricorsi.

Alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, comma n. 5, nel caso ratione termporis applicabile, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia infatti solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica e non già l’omesso esame di determinati elementi probatori, essendo sufficiente che come nella specie il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità non ricorre invero vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n. 2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n. 1537).

Secondo risalente orientamento di questa Corte, al giudice di merito non può infatti imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).

Emerge dunque evidente come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili le deduzioni dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, si risolvono in realtà nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro rispettive aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso dai medesimi operata (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., essi in realtà sollecitano, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento degli stessi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Attesa la reciproca soccombenza va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente in via principale R. e la ricorrente in via incidentale adesiva società Generali Italia s.p.a. (già Assicurazioni Generali s.p.a.). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore delle controricorrenti sigg. G.G. e L., in proprio e nella qualità, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente in via principale R. e la ricorrente in via incidentale adesiva società Generali Italia s.p.a. (già Assicurazioni Generali s.p.a.). Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore delle controricorrenti sigg. G.G. e L., in proprio e nella qualità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti in via principale e incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per i ricorsi principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016

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