Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23708 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Emanuele

Gianturco 1, presso l’avv. Pietro Saija, rappresentata e difesa

dall’avv. PREVITI Natale, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

e

F.G. e F.P.;

– intimati –

avverso il decreto della Corte di appello di Palermo in data 16

febbraio 2009 nel giudizio n. 316/2007 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in

data 28 settembre 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. LETTIERI Nicola, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.A. ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di F.G. e di F.P. avverso il decreto in data 16 febbraio 2009, con il quale la Corte di appello di Palermo ha rigettato la domanda di equa riparazione proposta dalla medesima, quale erede di Fr.Gi., deceduto il (OMISSIS), per la violazione del termine ragionevole di durata di due giudizi, successivamente riuniti, promossi dal de cuius davanti alla Corte dei conti con ricorsi del 13 novembre 1969 e del 9 gennaio 1970, riassunti dagli eredi il 21 maggio 1991 e definiti con sentenza del 24 aprile 2006.

A fondamento della decisione impugnata, la Corte di appello di Palermo aveva ritenuto che il Fr. e i suoi eredi avessero, rispettivamente, promosso e riassunto una lite temeraria, avendo piena consapevolezza, della infondatezza delle domanda proposte davanti alla Corte dei conti e che tale consapevolezza fosse incompatibile con l’ansia e il patema d’animo connessi all’incertezza sull’esito del giudizio.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso, mentre F.G. e F.P. non hanno svolto difese.

Nell’odierna Camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di legge, si duole che la Corte di merito abbia rigettato la domanda ritenendo che la consapevolezza della infondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto escludeva il danno non patrimoniale conseguente alla eccessiva durata del giudizio medesimo.

Il ricorso è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto.

Tale quesito – che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, illustra la censura svolta e con il quale la ricorrente chiede se il diritto all’equa riparazione del danno derivato dalla non ragionevole durata del processo vada riconosciuto dal giudice nazionale anche in favore degli eredi della parte che abbia introdotto tale processo e la cui domanda sia stata respinta perchè giuridicamente infondata, ma non temeraria, come nel caso in esame si risolve infatti nel mero e generico interpello della Corte in ordine alle censure così come illustrate, ma non contiene la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso dei ricorrenti, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/2658; Cass. 2008/19769; 208/24339). Infatti il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regola di diritto suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso con il provvedimento impugnato, dovendosi pertanto l’ipotesi della formulazione di un quesito di diritto inidoneo a chiarire l’errore di diritto imputato al provvedimento impugnato equiparare a quella di mancata formulazione del quesito (Cass. S.U. 2008/26020). Nel caso di specie, inoltre, il quesito formulato dalla ricorrente si fonda sulla ritenuta natura non temeraria del giudizio presupposto, con conseguente valutazione di merito delle risultanze di causa difforme da quella compiuta dalla Corte di appello e non deducibile in sede di giudizio di legittimità.

Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il principio della soccombenza, le spese del giudizio di cassazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da liquidarsi come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente. Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali nei confronti degli intimati F. G. e F.P., che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA