Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23708 del 10/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 06/09/2017, dep.10/10/2017),  n. 23708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22215-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.C.A.M., PI.FE.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 358/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 21/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipate del 06/09/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Genova ha respinto il gravame proposto da Pi.Fe. e P.C.A.M. avverso la sentenza del Tribunale che le aveva viste soccombenti in relazione alla richieste di declaratoria dell’illegittimità del termine apposto ai contratti e di conversione degli stessi in rapporto a tempo indeterminato ed alla domanda di risarcimento del danno ed ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto delle predette, assistenti amministrative ATA alle dipendenze del MIUR in forza di consecutivi contratti a tempo determinato succedutisi ininterrottamente, alla progressione professionale retributiva in relazione al servizio prestato e condannato il Ministero a corrispondere alle predette le differenze stipendiali in ragione dell’anzianità di servizio maturata;

che la Corte territoriale ha posto a fondamento della pronuncia di rigetto del gravame del Ministero il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs n. 368 del 2001, art. 6 richiamandosi ai principi espressi dalla CGUE ed escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato, precisando altresì l’incidenza dell’obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a t. d. trasfuso nella indicata Direttiva;

che di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di unico motivo, al quale non hanno opposto difese le parti intimate;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che viene denunziata violazione e falsa applicazione: della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53 dell’art. 142 cenl 24 luglio 2003 e 146 NCCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3; del D.Lgs. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18 come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 e della direttiva 99/70/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendosi che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001 e che il principio di non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla stipula di contratti a termine del personale docente trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa;

che si sostiene che il lavoratore assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile al personale di ruolo, perchè ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente;

che, sull’applicabilità della L. n. 312 del 1980, art. 53 si evidenzia come, alla luce degli interventi legislativi, la lettura dei richiamati articoli della contrattazione collettiva doveva essere nel senso che l’art. 53 menzionato indicava la perdurante vigenza della disciplina specificamente dettata per gli insegnanti di religione, senza alcun riferimento al mantenimento del trattamento giuridico ed economico di una categoria di personale non più esistente, e cioè gli “incaricati” annuali con nomina del Provveditore;

3. che il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato;

4. che, innanzitutto, il ricorso di primo grado non ha prospettato la questione degli scatti biennali ex L. n. 312 del 1980 (aumenti periodici del 2,50% sullo stipendio iniziale di qualifica) e la domanda accolta dal primo giudice è stata, comunque, solo quella tesa all’accertamento dell’avvenuta violazione del principio di non discriminazione economica sancito dalla clausola 4 dell’Accordo quadro ed al riconoscimento di un trattamento paritario, sotto il profilo retributivo (progressione stipendiale correlata al mero decorso del tempo), tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato;

che la Corte di appello, rispetto all’ambito del devolutum quale individuato anche sulla base delle domande formulate nel ricorso introduttivo, ha adottato una motivazione pertinente rispetto alle doglianze formulate nell’atto di gravame (laddove la Corte territoriale ha condiviso l’applicazione del principio di non discriminazione ad opera del primo giudice e ritenuto che la legittimità, in astratto, del ricorso da parte dell’amministrazione alle assunzioni a tempo determinato non avesse alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di servizio), non facendo nessun accenno alla questione, non prospettata, della spettanza degli scatti biennali ai sensi della L. n. 312 del 1980, art. 3;

che, in conseguenza, le doglianze del Ministero incentrate su tale norma non colgono nel segno, essendo inconferenti rispetto ai termini di causa;

5. che, per il resto, la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”; che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che il motivo di ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

6. che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore ed essendo inconferente rispetto ai termini di causa come sopra precisati ogni riferimento alla questione relativa all’applicabilità della L. n. 312 del 1980, art. 53 il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

7. che nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità essendo le controparti rimaste intimate;

8. che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

 

rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA