Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23708 del 01/09/2021

Cassazione civile sez. III, 01/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 01/09/2021), n.23708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31880-2019 proposto

O.V., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE

BRIGANTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il

13/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. O.V., cittadina della (OMISSIS), ha proposto contro il Ministero dell’Interno ricorso per cassazione, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, avverso il decreto del 13 settembre 2019, con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha rigettato il suo ricorso contro la deliberazione della Commissione Territoriale competente che aveva negato la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale formulata in tutte le gradate forme previste.

La richiesta era stata basata su una storia personale di abbandono del paese di origine, dove era nata, penultima di nove figli, a (OMISSIS), nell'(OMISSIS), motivata dal timore di essere uccisa da un’organizzazione criminale denominata “(OMISSIS)”, la quale aveva ucciso un suo fratello che, dopo essere stato reclutato, si era rifiutato di uccidere un uomo. Dopo l’omicidio la ricorrente si era trasferita presso una zia materna a Benin City, ma era poi tornata a (OMISSIS) dove la madre doveva partorire e mentre si trovava la sorella era stata aggredita e ferita dall’organizzazione criminale. Era stata allora consigliata da un’amica di fuggire in Libia e nella fuga era rimasta vittima di un’organizzazione di trafficanti, che lucrava sulle giovani schiave e le costringeva a prostituirsi. Era stata consegnata ad un uomo che l’aveva tenuta presso la sua abitazione per alcuni mesi e con i soldi guadagnati era partita per l’Italia, approdando in Sicilia.

2. Al ricorso ha resistito con atto di sola costituzione tardiva il Ministero.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce “nullità del decreto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 1, comma 11, lett. a) e art. 13 e degli artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonché dell’art. 111 Cost., comma 6”.

Il motivo preliminarmente, parafrasando Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014, assume che a seguito della riforma del 2012, sarebbe venuta meno la possibilità di controllare la motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma è rimasto possibile richiedere il controllo sull’esistenza e sulla coerenza della motivazione, rispettivamente quanto al profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza e dell’irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta, e, dunque, preannuncia una censura che di questo dovrebbe dolersi, come emerge sia dal richiamo dell’art. 360 c.p.c., n. 4 sia e soprattutto dall’espresso richiamo dell’art. 737 c.p.c. che impone che nel procedimento camerale il decreto di decisione sia motivato.

La lunga illustrazione, che parte successivamente assumendo di voler censurare il decreto “stante le lacune motivazionali in esso presenti”, si sostanzia nella prospettazione di censure che, però, discutono la motivazione sulla base di elementi aliunde rispetto ad essa e, dunque, il motivo è privo di fondamento, risolvendosi in un dissenso dalla motivazione esistente sulla base di tali elementi.

Come emerge proprio dalla giurisprudenza sulla motivazione inesistente, apparente o talmente contraddittoria da ridondare in motivazione inesistente, richiamata dalla sentenza delle Sezioni Unite e da esse ribadita, la censura ai sensi dell’art. 360, n. 5 per “mancanza di motivazione” deve necessariamente risultare dal tenore della motivazione: infatti, le Sezioni Unite, dopo avere affermato che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione”, hanno soggiunto che “pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.”. Come si vede è sottolineata l’esigenza indefettibile che: “il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”. Le sezioni Unite si sono riferite al provvedimento ricorribile in Cassazione rappresentato dalla sentenza ed hanno evocato l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ma è palese che quando l’ordinamento prevede che il rimedio del ricorso per cassazione sia esperibile contro un provvedimento non qualificato sentenza, bensì “ordinanza”, che deve essere motivata, o, come nella specie, “decreto” e, quanto a quest’ultimo caso, come prevede l’art. 135 c.p.c., impone che sia motivato, il ricordato principio di diritto risulta senza dubbio alcuno applicabile per evidente omologia di ratio.

Pertanto, il motivo, per come risulta lungamente argomentato con riferimenti aliunde rispetto alla motivazione del decreto impugnato, si colloca al di fuori dei limiti del controllo sulla ricostruzione della quaestio facti segnati dall’art. 360 c.p.c., n. 5 proprio secondo l’evocata decisione delle Sezioni Unite. La struttura argomentativa del motivo si ispira alla logica della sollecitazione al controllo della sufficienza della motivazione attraverso il confronto con elementi dello svolgimento processuale e, dunque, al di fuori del detto n. 5. Sicché, anche se si riconvertisse il motivo ai sensi di detta norma (per la verità facendo violenza all’enunciazione programmatica del ricorrente, di cui si è detto dunque, al di fuori dei limiti indicati da Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013), esso non cesserebbe di essere privo di fondamento.

Nella lunga illustrazione si richiamano precedenti di questa Corte, ma sempre nell’ambito di argomentazioni che restano in primo luogo estranee alla censura di mancanza di motivazione per come dedotta e per altro verso e comunque si muovono nella logica di cui si è appena detto, estranea ai limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

Inoltre, lo si nota per completezza, a pagina 34, si allude all’uso di generiche clausole di stile da parte del tribunale e, dunque, vi sarebbe in thesi una astratta corrispondenza con il modo di dedurre la mancanza di motivazione, ma l’assunto non si fa carico effettivamente della motivazione enunciata dal decreto, sicché la doglianza risulta meramente assertoria. Infatti, nessuna identificazione si offre delle pretese clausole di stile.

Collegio non ignora che, per quello che emerge alla data di questa decisione, ricorsi redatti dallo stesso difensore dell’attuale ricorrente nella materia di cui è processo che presentavano la stessa tecnica di argomentazione del motivo in esame, di cui si è riferito, talvolta sono stati accolti dalla Prima Sezione di questa Corte (si veda Cass. n. 4286 del 2021), ma numerose volte sono stati rigettati dalla stessa Sezione, nonché in numerose occasioni dalla Sezione Seconda e in un caso dalla Sezione Lavoro e ciò proprio rilevando che il motivo non argomentava la mancanza di motivazione sulla base della sola decisione.

Le decisioni di accoglimento del primo motivo che si rinvengono nella giurisprudenza della Prima Sezione procedono alio scrutinano senza considerare il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite e per tale ragione non sono condivisibili.

Tanto si osserva, naturalmente, a prescindere da ogni considerazione sulle motivazioni dei provvedimenti in quelle occasioni ritenuti censurabili, intendendosi ribadire solo il valore del principio di diritto di cui si è detto.

1.1. In fine, in chiusura il motivo contiene, sempre come denuncia di mancanza di motivazione e dunque in modo inconferente una lamentela in ordine al non esservi stata motivazione sulla sua richiesta di essere ascoltata in interrogatorio libero; inoltre, lamenta che la richiesta avrebbe dovuto essere a maggior ragione accolta in mancanza di videoregistrazione.

Peraltro, queste censure, qui non scrutinabili perché al di fuori della logica del motivo di mancanza di motivazione, vengono riprese nel terzo motivo e riguardo al loro contenuto si dirà scrutinando detto motivo.

2. Con il secondo motivo ci si duole di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Questo motivo ritiene di denunciare una serie di vizi di omesso esame di fatti (indicati alle pagg. 51-52) attraverso un rinvio al motivo precedente se non accolto. In sostanza i pretesi “fatti” vengono indicati in modo del tutto generico con tale rinvio e, al di là di tale decisiva genericità, si omette di rispettare l’art. 366, n. 6 nell’identificazione della sede in cui il giudice di merito ne era stato investito. Né può valere il rinvio all’illustrazione del motivo precedente per superare la rilevata deficienza, giacché in tal modo si pretende che la Corte debba supplire ad un onere che è a carico del ricorrente, precedendo di sua iniziativa alla ricerca di ciò che nel motivo precedente potrebbe supportare la doglianza in esame. Inoltre, il rinvio al motivo precedente si risolve anche in una delega a questa Corte a ricercare i profili di decisività dei vari fatti di cui sarebbe stato omesso l’esame. Ancora una volta si richiamano i principi sulla deduzione dell’omesso esame enunciati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite.

Non è chiaro nemmeno di quale forma di protezione si discuta, se si esclude un riferimento alla protezione umanitaria a pag. 52.

Il motivo è inammissibile.

3. Con il terzo motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento all’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, art. 32 Cost; alla L. n. 881 del 1977, art. 11; al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, 9, 10, 13, 27, 32, art. 35-bis, comma 9 e comma 11, lett. a) e all’art. 16 Direttiva Europea n. 2013/32 nonché agli artt. 2, 3 – anche in relazione all’art. 115 c.p.c., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 5,6,7 e 14 e al T.U. n. 286 del 1998, artt. 5, comma 6 e art. 19, comma 2”.

Il motivo cumula nell’intestazione la denuncia della violazione e/o falsa applicazione di una congerie di norme, che riesce difficile immaginare come motivo unitario. E nello svolgimento la supposizione trova conferma.

Nella prima parte si prospetta una lamentela in ordine alla valutazione di non credibilità del racconto e riguardo ad essa si assume una violazione del dovere di cooperazione istruttoria, sostenendosi che il tribunale si sarebbe limitato ad adagiarsi sulle conclusioni già raggiunte dalla Commissione, ma non solo non si offre spiegazione di tale assunto, dato che ci si astiene dall’individuare quali fossero state le valutazioni della Commissione e comunque dallo spiegare in che cosa sarebbe consistito l’adagiarsi, ma, di seguito, si omette la benché minima indicazione della motivazione dello stesso tribunale, con la conseguenza che diventa impossibile percepire l’oggetto della censura. Quanto si deduce a pagina 55 e di seguito nella pagina 56 risulta meramente assertorio e nemmeno evidenzia censure in iure, ma censure relative alla valutazione della quaestio facti, eccentriche – al di là della stessa loro genericità – rispetto al motivo. La censura si risolve in una manifestazione di dissenso che impinge nella riserva al giudice del merito della valutazione della quaestio facti, così esprimendo una non consentita richiesta di riesame sotto vari profili della quaestio facti, tra l’altro mai specificamente evocativa – come s’é detto – della motivazione. E’ vero che si evoca il problema giuridico di cooperazione istruttoria, ma non si offre alcuna spiegazione in concreto del perché la motivazione del tribunale l’avrebbe violata.

Il motivo, di seguito, nelle pagg. dalla 56 (a partire dall’ultima proposizione) sino alla seconda proposizione della pagina 60, sempre proseguendo nel suo carattere assolutamente vocato ad affastellare questioni, con assoluta inosservanza del dovere di chiarezza dell’illustrazione (espressione della genuina funzione di un motivo di impugnazione in genere e in particolare in Cassazione), contiene la reiterazione della già segnalata doglianza proposta in chiusura del primo motivo, in ordine alla mancata audizione della ricorrente da parte del tribunale in interrogatorio libero, assumendo che era stata sollecitata a pag. 20 del ricorso, prodotto in questa sede, e ribadendo che essa sarebbe stata necessaria in mancanza della videoregistrazione dell’audizione dinanzi alla Commissione.

Senonché, l’esame del ricorso alla pag. 20, in disparte che, per assumere dignità ai fini della doglianza una richiesta nel ricorso avrebbe dovuto essere reiterata in sede di trattazione, evidenzia soltanto che, nelle conclusioni istruttorie, è testualmente chiesto di “disporre l’audizione della ricorrente, con la nomina di un interprete in lingua inglese, in ordine alle ragioni che hanno indotto la richiedente a chiedere asilo politico nel territorio italiano”.

Ebbene, ferma la già segnalata decisività della mancata indicazione del se la richiesta istruttoria venne effettivamente formulata in sede di trattazione, il che rende la censura per ciò solo inammissibile, essa, comunque, sarebbe infondata, stante l’assoluta sua genericità, al lume del principio di diritto, secondo cui “In materia di protezione internazionale, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dello straniero affermando che, non avendo adempiuto a tale onere di allegazione, non aveva diritto di essere nuovamente sentito solo perché vi erano contraddizioni e incongruenze nella versione dei fatti già narrati).” (così Cass. n. 25439 del 2020, cui il Collegio dovrebbe dare continuità).

Nella successiva esposizione il motivo, dalla pag. 60 sino alla pag. 73, si risolve in una manifestazione di dissenso rispetto alla ricostruzione della quaestio facti sotto vari profili e, dunque, non solo tradisce la logica che avrebbe dovuto avere in dipendenza dell’intestazione, ma si risolve in una sollecitazione a controllare la relativa motivazione, nemmeno sempre evocata, al di fuori dei limiti consentiti dalla già richiamata vigenza dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Tra l’altro, il motivo non si confronta mai con la motivazione, che non evoca, e in chiusura assume che non si sarebbe valutata la negatività dell’esperienza del transito in Libia, quando il tribunale l’ha, invece, espressamente considerata e, peraltro, anche quantificandola in due mesi e non m..

Il motivo è dunque sotto i vari profili indicati inammissibile, non senza che si debba nuovamente rimarcare l’assoluta inosservanza del requisito della chiarezza nel già segnalato carattere di affastellamento in un unico motivo di varie problematiche.

4. Con il quarto motivo si prospetta “violazione e/o falsa applicazione di norme m diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. m riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione Edu, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della direttiva Europea n. 2013/32”.

Questo motivo sì risolve nell’espressa dichiarazione di voler richiamare le considerazioni già svolte nel motivo precedente, che si assumono in modo assertorio idonee a giustificare la violazione delle fonti indicate.

Il motivo non può che seguire la sorte del motivo precedente, non senza doversi sottolineare che sarebbe stato necessario spiegare come e perché le argomentazioni svolte nel motivo precedente sarebbero idonee a dar sostanza al motivo in discorso. Nel mentre ci si limita ad invocare in esordio della breve illustrazione, in modo anodino, “i profili di connessione sia sotto il profilo logico che giuridico con il precedente motivo”.

5. Con il quinto motivo si fa valere “nullità del decreto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 1 e comma 13, e degli artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonché dell’art. 111 Cost., comma 6; in subordine, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; in ulteriore subordine, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,14; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2.

Il motivo, dopo avere esordito con considerazioni che sono relative ad un radicamento del ricorrente in Libia (peraltro nemmeno spiegato e ciò nemmeno e soprattutto spiegabile leggendo la riproduzione dell’audizione presso la Commissione, che si fa alle pagg. 77-78 del ricorso) si risolve nell’assunto che la (OMISSIS) non potrebbe più considerarsi il paese di origine e, quindi, imputa al tribunale di aver omesso di considerare tale circostanza che sarebbe stata rilevante ai fini della concessione della protezione sussidiaria, parrebbe D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, ex lett. c).

Il motivo non contiene alcuna spiegazione in ordine al rilievo giuridico della circostanza della permanenza nel paese di transito ai fini della detta forma di protezione e risulta, dunque, affetto da assoluta genericità e come tale inammissibile alla luce del consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005, ribadito, in motivazione non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017.

E’ appena il caso di rilevare che non si dice che la ricorrente dovrebbe essere rimpatriata in Libia e non si comprende nemmeno come lo si potrebbe sostenere.

6. Con il sesto motivo si lamenta “in subordine ai precedenti motivi di ricorso violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento all’art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, commi 2-ter e 6 e art. 19, comma 2, come modificati dal D.L. n. 113 del 2018”.

Il motivo e’, in realtà, un “non motivo”.

Lo stesso ricorrente rileva che il tribunale avrebbe espressamente affermato – richiamando Cass. n. 4890 del 2019 – il carattere non retroattivo dell’intervento abrogativo della protezione umanitaria operato da parte del D.L. n. 113 del 2018, ma, adducendo il timore che il relativo orientamento possa essere ribaltato dalle Sezioni Unite, alle quali lo stesso tribunale ha registrato all’epoca essere stata rimessa la relativa questione, prospetta con il motivo l’applicabilità comunque della disciplina di cui all’intestazione del motivo.

In tal modo, non si avvede che la mancata impugnazione della statuizione del tribunale, cui egli non aveva interesse, avrebbe reso coperta da cosa giudicata la questione. E’ per questo che si è in presenza di un “non motivo”. Tanto si rileva non senza che debba registrarsi che le Sezioni Unite hanno convalidato l’orientamento applicato dal tribunale: Cass., Sez. Un., n. 29459 del 2019.

7. Il ricorso è rigettato.

Non è luogo a provvedere sulle spese.

8. Stante il tenore della pronuncia (declaratoria della inammissibilità del ricorso), va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. Spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Terza Civile, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

 

 

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