Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23707 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 28/10/2020), n.23707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. Lui – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – Consigliere –

Dott. ARMONE Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24331/2014 R.G. proposto da:

Fratelli E. Import-Export S.r.l., E.G.,

E.C., elettivamente domiciliati in Caserta, Via Roma Parco Europa,

presso lo Studio dell’Avv. De Franciscis Carmela, che li rappresenta

e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– intimata –

con atto di costituzione avverso la sentenza della Commissione

Tributaria Regionale della Campania n. 4381/15/14, depositata il 5

maggio 2014.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 8 luglio 2020

dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi;

Lette le requisitorie della Procura Generale nella persona del suo

Sostituto …, che ha concluso per … del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO:

1. che, con l’impugnata sentenza, la Regionale della Campania, in riforma della prima decisione, respingeva i riuniti ricorsi promossi da Fratelli E. di E.C. & C. S.a.s., nelle more trasformatasi in Fratelli E. Import-Esport S.r.l., oltre che dai soci E.C. e E.G., avverso tre distinti avvisi di accertamento, con i quali veniva recuperata a tassazione la somma di Euro 804.000,00 a titolo redditi societari non dichiarati, poi imputati per trasparenza, nella misura della metà, a ciascuno dei due soci, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5;

2. che, la Regionale riteneva sussistente la prova dell’evasione, ricavandola dalla circostanza che i due soci avevano finanziato la somma di Euro 804.000,00 alla S.a.s., pur essendo privi di corrispondente capacità reddituale, senza dare dimostrazione della lecita provenienza del denaro, per cui era da presumersi che la provvista derivasse da guadagni che la S.a.s. non aveva dichiarato;

3. che i contribuenti ricorrevano per sette motivi; l’ufficio rimaneva intimato, pur depositando un atto denominato di costituzione, al dichiarato fine della partecipazione all’udienza di discussione.

4. che, con i primi due motivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti addebitavano alla Regionale di aver erroneamente considerato tassabile il finanziamento soci; mentre, con il terzo motivo, formulato ancora in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma denunciando la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 53, oltre che dell’art. 115 c.p.c., veniva rimproverato alla Regionale di aver riconosciuto legittima la tassazione del finanziamento, nonostante che l’Agenzia non si fosse sul punto difesa, prestando così “implicita acquiescenza”; con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, veniva dedotto che la Regionale nemmeno aveva “vagliato” la questione della tassabilità del finanziamento soci, i quali, peraltro, avevano anche provato la provenienza lecita della somma utilizzata per il finanziamento; con il quinto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma lamentando la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, i contribuenti si dolevano del fatto che erroneamente la Regionale non aveva onerato l’erario della prova della ripresa, anche osservando di aver comunque dato dimostrazione di aver erogato il finanziamento attingendo da leciti risparmi; con il sesto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciando però la violazione dell’art. 53 Cost., oltre che la violazione del citato D.P.R. n. 917, art. 163, i contribuenti sostenevano che la Regionale aveva “avvallato” una indebita ripresa, giacchè le somme utilizzate per il finanziamento costituivano redditi leciti dei soci, già in precedenza tassati; con il settimo, ultimo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, veniva addebitato all’amministrazione di aver illegittimamente ripreso a tassazione, quale reddito societario non dichiarato, la somma di Euro 804.000,00, pur essendo stata, quest’ultima, trasferita dai soci alla S.a.s.;

5. che i motivi, che conviene trattare unitariamente, complessivamente considerati, sono inammissibili, particolarmente perchè non colgono la ratio decidendi dell’impugnata sentenza (Cass. sez. I n. 9013 del 2018); la Regionale, infatti, non ha erroneamente ritenuto tassabile il finanziamento soci di Euro 804.000,00; bensì, ha ritenuto che dall’amministrazione fosse stata provata la ripresa analitico induttiva nei confronti della S.a.s., presumendola dalla circostanza che i soci non erano stati in grado di dimostrare la provenienza lecita delle somme servite per il finanziamento, dovendosi da ciò ricavare che si trattava di introiti che la S.a.s. non aveva dichiarato; i motivi, nella loro residua parte, laddove evocano una, seppure a tratti non chiara, insufficiente, omessa, contraddittoria valutazione delle prove offerte dall’ufficio, come anche delle prove contrarie offerte dai contribuenti, in disparte il difetto di autosufficienza che tutti li connota, facendo riferimento a documenti non precisamente indicati, nè riprodotti, sono comunque parimenti inammissibili, atteso che, successivamente alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è più in alcun modo sindacabile la motivazione circa la concludenza delle prove (Cass. sez. un. 8053 del 2014);

6. che, al rigetto del ricorso, deve seguire la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare all’ufficio le spese processuali, liquidate in Euro 10.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA