Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23707 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 24/09/2019), n.23707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11463-2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI

RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato BRASCA LEONARDO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA

MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato BALDELLI FRONTICELLI

ENRICO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5608/2015 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA.

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza nr 10767/2014 la CTP di Roma rigettava il ricorso proposto da C.A. nei confronti del preavviso di fermo notificato al contribuente da Equitalia Sud s.p.a. e delle tre cartelle di pagamento ad esso sottese relative alla tassa di smaltimento rifiuti per gli anni 2003 e 2004, Irpef, Irap ed Iva per l’anno 2000.

Avverso tale sentenza proponeva appello Antonio Cortesini chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.

Si costituiva Equitalia Sud istando per il rigetto dell’appello.

Con sentenza n. 5608/2015 la CTR di Roma rigettava l’appello rilevando per quanto attiene alla prospettata inutilizzabilità delle copie prodotte da Equitalia che la CTP non aveva ordinato la produzione degli originali e comunque difettava nel caso di specie una contestazione specifica e circostanziata in merito alla dedotta non conformità delle copie prodotte dall’ente di riscossione e l’originale.

Osservava poi in relazione agli ulteriori profili di doglianza riguardanti il provvedimento di fermo e la prescrizione del credito la legittimità della pretesa azionata ritenendo con riferimento alla prima censura non sufficientemente contestate le affermazioni del giudice di primo grado in merito alla possibilità di utilizzare sulla scorta del D.Lgs. n. 203 del 2005 la normativa già prevista per il fermo amministrativo sino all’adozione del decreto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 4.

Evidenziava per il secondo aspetto che doveva trovare applicazione il termine decennale per il credito tributario relativo all’Iva, Irap e Irpef.

Avverso tale sentenza C.A. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso Equitalia Sud eccependo l’inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Lamenta in particolare che il giudice di appello avrebbe avuto un approccio superficiale nel trattare la vicenda relativa al disconoscimento di cui all’art. 2719 c.c..

Sostiene infatti che l’iter motivazionale seguito dal Giudice di appello sarebbe inidoneo a sorreggere il decisum. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.L. n. 306 del 2005, art. 1, della L. n. 296 del 1996, art. 1, comma 161 e dell’art. 2948 c.c..

Osserva infatti che il giudice di appello avrebbe omesso di considerare che alla data di notifica delle cartelle in questione il credito relativo a Irpef e relative addizionali, Iva e Irap per l’anno 2000 con termine di decadenza fissato alla data del 21.12.2006 sarebbe stato tardivamente azionato a distanza di oltre 12 anni e quindi anche oltre il termine di prescrizione che regola la materia e che analoghe considerazioni andavano svolte per i crediti legati ai tributi locali riguardanti le annualità 2003 e 2004 che avrebbero dovuto essere azionati rispettivamente entro il 31.12.2009 ed il 31.12.2010 mentre la prima notifica dell’atto interruttivo risaliva all’anno 2013 a distanza di oltre 10 e 9 anni rispetto alla maturazione del preteso diritto.

Con un terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene che la sentenza impugnata presenterebbe profili di illegittimità in relazione alla negazione del decorso del nuovo termine prescrizionale riferito alla pretesa per Iva,Irap e Irpef e relative addizionali riferite all’anno 2000 nel caso di specie già maturato.

E’ necessario per priorità logica giuridica esaminare l’eccezione di

inammissibilità sollevata dalla controricorrente.

Lamenta Equitalia Sud che il ricorso redatto da Cortesini non soddisferebbe i criteri di sinteticità e chiarezza esplicativa dilungandosi in modo prolisso su questioni non rilevanti ai fini di causa omettendo di specificare con riferimento al primo motivo le norme e i principi di diritto che si assumono violati e mescolando mezzi di impugnazioni eterogenei nonchè prospettando la medesima questione sotto profili incompatibili.

Osserva il Collegio che il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), deve consistere in una esposizione volta a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., SU, 18/05/2006, n. 11653, Rv. 588770 – 01).

La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., SU, 20/02/2003, n. 2602, Rv. 560622 – 01).

Prescrizione questa che nella specie non può ritenersi rispettata.

Va osservato quanto al primo motivo che l’inammissibilità discende innanzitutto dal suo confezionamento come motivo composito, simultaneamente volto-denunciare violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo al principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. 2018 nr 26874;Cass. 23 giugno 2017, n. 15651; Cass. 28 settembre 2016, n. 19133; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443).

In ogni caso:la denuncia di violazione di legge è inammissibile giacchè non verte sul significato e sulla portata applicativa dell’art. 2719 c.c. bensì sulla valutazione del rilievo probatorio legato alla mancata ottemperanza da parte dell’Amministrazione all’ordine di produzione degli originali disposto dalla CTP senza pertanto individuare un preciso fatto storico, decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), che la CTR avrebbe omesso di considerare.

Il ricorrente si limita a censurare le ragioni che hanno spinto i giudici di appello a ritenere utilizzabili le copie fotostatiche pur in presenza di un formale disconoscimento e dell’inosservanza del predetto ordine.

In questa prospettiva occorre ricordare che questa Corte ha precisato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, giacchè mentre quest’ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del 2010; Cass. n. 11269 del 2004; Cass. n. 2419 del 2006; Cass. n. 24456 del 2011).

Il giudice, pertanto, non resta vincolato alla contestazione della conformità all’originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all’originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c. (Cass. 14950/18; Casss 2019 nr 12594). Nel caso di specie la Commissione regionale sul presupposto della genericità del disconoscimento, ha effettuato un accertamento in punto di fatto ed espresso una valutazione di merito che come tale è insindacabile in questa sede di legittimità.

Del resto il ricorrente in violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso, non ha riportato in modo specifico e dettagliato nel ricorso quali argomentazioni ed elementi avrebbe sostenuto in sede di merito per supportare il proprio disconoscimento.

I motivi secondo e terzo che vanno trattati congiuntamente per l’intima connessione solo inammissibili per difetto di specificità in quanto alle pagine 3 e 4 il contribuente non ha riportato gli estremi di tutte le cartelle di pagamento, con indicazione per ciascuna dell’anno di emissione e dell’ente impositore e le relative date di notifiche e neppure le ha prodotte, sì da consentire a questa Corte di comprendere di verificare la fondatezza dei motivi di doglianza.

Va peraltro osservato anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni l’accertata correttezza delle operazioni notificatorie delle cartelle osta alla proposizione di censure relative alla pretesa patrimoniale portata dalle cartelle sottese all’atto impugnato (fermo amministrativo), in quanto ormai divenute definitive, atteso che l’impugnazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all’atto notificato, è consentita unitamente a quest’ultimo, solo nelle ipotesi in cui l’atto presupposto non sia stato notificato (Cass. n. 643/2015; Cass. n. 9239/2019).

Secondo questa Corte, difatti, il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove, come nel caso di specie gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già quelli propri dei suddetti atti impositivi presupposti, che potevano e dovevano dedursi in sede di ricorso avverso quest’ultimi (Cass. 15 gennaio 2014, n. 701; n. 13138/2018).

Il ricorso va rigettato.

Le spese della fase di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri del D.M. n. 37 del 2018.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 2000,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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