Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23707 del 22/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/11/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 22/11/2016), n.23707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6367/2014 proposto da:

L.R., C.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato CAMILLA

BOVELACCI, rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO DE CESARE,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.V., G.A., VA.VA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1660/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato CAMILLA BOVELACCI per delega orale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13/9/2013 la Corte d’Appello di Bologna ha respinto il gravame interposto dal sigg. C.A. e L.R. in relazione alla pronunzia Trib. Ravenna n. 23710/2006, di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. V.B. e della società Toro Assicurazioni s.p.a. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il (OMISSIS) sull’autostrada (OMISSIS) del tratto direzione (OMISSIS), allorquando la loro figlia C.L., mentre procedeva alla guida della propria autovettura Volkswagen Golf tg. (OMISSIS), “per cause imprecisate perdeva il controllo del mezzo, sbandando sulla destra ed andando ad urtare alcuni alberi posti al limite della carreggiata”, l’auto venendo quindi “sbalzata verso la sede stradale ove si arrestava in posizione obliqua tra la corsia di marcia e quella di sorpasso e, così ferma in posizione di quiete, veniva investita con estrema violenza nella parte anteriore-laterale sinistra dall’auto Ford Scorpio tg. (OMISSIS) condotta da V.B., il quale stava percorrendo l’autostrada (OMISSIS) nella medesima direzione di marcia della C.”, e “a causa dell’impatto tra le due vetture la VW Golf era catapultata ad oltre 28 metri dal punto d’urto e la conducente, espulsa dall’abitacolo, decedeva durante il trasporto in Ospedale a seguito delle lesioni riportate”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. C.A. e L.R. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva, ivi compresa la società Generali Italia s.p.a. (già INA Assitalia s.p.a., incorporante la società Alleanza Toro s.p.a.), il cui nominato difensore avv. Anna Paola Mormino ha depositato procura speciale ai soli fini della partecipazione all’udienza per la discussione orale ma non è poi comparsa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 2054 c.c., art. 143 C.d.S., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono dell’erronea valutazione delle emergenze processuali e dell’avere erroneamente ritenuto applicabile la presunzione di corresponsabilità, laddove è emerso che il Vallicelli ha nella specie violato l’art. 143 C.d.S., ostava all’applicabilità dell’art. 2054 c.c..

Il motivo è infondato.

Risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale che la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall’art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, sicchè ove risulti accertata l’esclusiva colpa di uno di essi l’altro conducente è esonerato dalla presunzione, nè è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass., 22/9/2015, n. 18631; Cass., 19/12/2008, n. 29883; Cass., 12/1/2005, n. 456).

Orbene, di tale principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

In particolare là dove, dopo aver vagliato le emergenze probatorie anche alla stregua delle censure mosse dagli odierni ricorrenti all’epoca appellanti, ha ravvisato non sussistere “alcun profilo di colpa addebitabile al V. nel contesto del sinistro stradale in argomento.

Con il 2 motivo i ricorrenti denunziano “omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono dell’erronea valutazione delle emergenze processuali, e in particolare dell’interrogatorio formale e delle “verifiche tecniche svolte dai due ausiliari del giudice di primo grado”.

Il motivo è inammissibile.

Alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione termporis applicabile, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, che deve riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche l’omesso esame di determinati elementi probatori, essendo sufficiente che come nella specie il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016

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