Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23707 del 11/11/2011
Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 11/11/2011), n.23707
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.Y.T.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via P.
Leonardi Cattolica 3, presso l’avv. FERRARA Silvio, che lo
rappresenta e difende per procura in atti;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI CASERTA, in persona del Prefetto pro tempore;
– intimata –
avverso il decreto del Giudice di pace di Caserta in data 13 marzo
2009 nel procedimento n. 68/09;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13
luglio 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso per mancanza dei quesiti di diritto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.Y.T.B., nato in (OMISSIS), ricorre per cassazione, sulla base di due motivi e memoria, avverso il decreto in data 13 marzo 2009, con il quale il Giudice di pace di Caserta ha respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Caserta il 20 novembre 2008.
L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
Nell’odierna Camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione di legge, lamenta la lesione del suo diritto di accedere alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, lesione dedotta anche davanti al Giudice di pace quale motivo di illegittimità della condotta dell’autorità prefettizia.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando ancora violazione di legge, si duole che sia stato leso il suo diritto ad un giusto processo ed alle garanzie procedurali e giurisdizionali assicurate a livello internazionale dalle convenzioni stipulate dall’Italia in materia di protezione umanitaria dei rifugiati.
Il ricorso è inammissibile. Infatti entrambi i motivi di ricorso non sono illustrati con la formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis (il provvedimento impugnato è stato depositato il 13 marzo 2009). Tale quesito non può essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale e autosufficiente della violazione stessa, finalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. S.U. 2007/20360; Cass. 2007/16002;
2007/23153; 2008/16941; 2008/20409).
Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo la Prefettura intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011