Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23706 del 28/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 28/10/2020), n.23706
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA E. Lui – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI P. – Consigliere –
Dott. ARMONE Maria G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3453/2014 R.G. proposto da:
L.B.D., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Del
Fante n. 2, presso lo. Studio dell’Avv. Palmieri Giovanni, che con
l’Avv. Cuva Angelo, lo rappresentano e difendono anche
disgiuntamente, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza dellaè Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia n. 256/24/12, depositata il 18 dicembre 2012.
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 8 luglio 2020
dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi;
Lette le requisitorie della Procura Generale nella persona del suo
Sostituto …, che ha concluso per … del ricorso.
Fatto
RILEVATO E CONSIDERATO:
1. che, con l’impugnata sentenza, la Regionale della Sicilia confermava la decisione della Provinciale che aveva respinto il ricorso promosso da L.B.D., nella sua qualità di erede con beneficio d’inventario del fratello, quest’ultimo in vita socio della Vinicola Siciliana S.a.s., contro un avviso di accertamento che, nei confronti della S.a.s., aveva recuperato IVA IRAP 2003 in relazione a operazioni ritenute “fittizie”, come dimostrato dalla circostanza che le stesse erano state poste in essere da una impresa priva di mezzi, di organizzazione, evasore totale;
2. che, per quanto di stretto interesse, dopo aver affermata la legittimazione passiva del contribuente, la Regionale confermava nel merito la ripresa, ritenendo provato il carattere “fittizio” delle operazioni in ragione della dimostrata natura di “cartiera” dell’impresa che aveva emesso le contestate fatture;
3. che il contribuente ricorreva per quattro motivi, anche illustrati da memoria, ai quali l’ufficio resisteva con controricorso;
4. che, con il primo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente deduceva che la sentenza andava cassata, indi rimessa al giudice del primo grado, in applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 14 e 59, in quanto le due decisioni erano state prese a contraddittorio non integro, atteso che al giudizio non avevano partecipato, quali contraddittori necessari, la S.a.s. e l’altro socio sopravvissuto;
5. che, in premessa, deve riaffermarsi il principio secondo cui, quando col medesimo atto fiscale vengono riprese IVA e IRAP assieme, sussiste, con riguardo alle società di persone, in caso di giudizio comportante accertamenti comuni ad entrambe le imposte, come nella specie, litisconsorzio necessario tra soci e società (Cass. sez. trib. n. 17633 del 2014); deve essere perciò, anche nella presente controversia, applicata la consolidata regola per cui, a cagione del mancato rilievo del difetto di contraddittorio, la sentenza della Regionale deve andare cassata, con rinvio al giudice del primo grado, per quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 546, art. 59 (Cass. sez. un. 14815 del 2008; Cass. sez. un. 1052 del 2007);
6. Assorbito il resto.
PQM
La Corte cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 8 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020