Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23706 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 24/09/2019), n.23706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12505-2015 proposto da:

V.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO

SIACCI 4, presso lo studio dell’avvocato PERONACE MONICA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LAGRECA ANGELA LILIANA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenze n. 2234/2014 della COMM. TRIB. REG. di BARI

depositata il 11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA.

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza nr 2234/20014 la CTR di Bari accoglieva parzialmente l’appello principale proposto V.D. e quello incidentale proposto da Equitalia Sud avverso la sentenza nr 185/2012 della CTP di Bari ritenendo per gli aspetti che qui rilevano ritualmente eseguite le notifiche delle cartelle contestate ai punti 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 con l’esibizione dell’avviso di accertamento e non correttamente eseguite quelle riportate ai punti 2 ed 8 della sentenza.

Avverso tale sentenza V.R. propone ricorso per cassazione basato su un unico articolato motivo. Nessuno si costituisce per Equitalia Sud.

Diritto

Ritenuto che:

Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e degli artt. 1335 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene infatti che l’esibizione del mero avviso di accertamento non sarebbe sufficiente nel caso in cui come nella specie sia contestato il contenuto della busta corrispondente al predetto avviso.

Osserva che in tale ipotesi l’Amministrazione avrebbe dovuto provare il buon fine della procedura.

Sul tema si registrano, invero, due diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, uno secondo cui nel caso di contestazione del contenuto l’onere della prova spetta all’Amministrazione finanziaria (cfr Cass. 2015 nr 2625) e l’altro prevalente cui questo Collegio intende aderire in base al quale, ove il Concessionario si avvalga della facoltà, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1913, n. 602, art. 26, di provvedere alla notifica della cartella esattoriale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del perfezionamento della notificazione è sufficiente – anche alla luce della disciplina dettata dal D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 – che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento a carico dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ai predetti fini non si ritiene invece necessario che l’agente della riscossione dia la prova anche del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso destinatario dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 5397 del 18/3/2016; n. 15315 del 4/7/2014; n. 9111 del 6/6/12; n. 20027 del 30/9/2011).

In altri termini, la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere l’invio e la conoscenza dell’atto, mentre l’onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l’atto spetta non già al mittente (in tal senso, Cass. ord. n. 9533 del 12/5/2015; n. 2625 del 11/2/2015; n. 18252 del 30/7/2013; n. 24031 del 10/11/2006; m 3562 del 22/2/2005), bensì al destinatario (in tal senso, oltre ai precedenti già citati, Cass. 22 maggio 2015, n. 10630; conf. Cass. n. 24322 del 14/11/2014; n. 15315 del 4/7/2014; n. 23920 del 22/10/13; n. 16155 del 8/7/2010; n. 17417 del 8/8/2007; n. 20144 del 18/10/2005; n. 15802 del 28/7/2005; n. 22133 del 24/11/2004; n. 771 del 20/1/2004; n. 11528 del 25/7/2003; n. 4878/1992; 4083/1978; cfr. Cass., ord. n. 20786 del 2/10/2014, per la quale tale presunzione non opererebbe con inversione dell’onere della prova – ove il mittente affermasse di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contestasse tale circostanza).

L’orientamento prevalente risulta peraltro conforme al principio generale di c.d. “vicinanza della prova”, poichè la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato) che al momento dell’apertura il plico era in realtà privo di contenuto (Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2018, n. 33563).

Merita dunque di essere confermato il principio per cui, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 (così come, più in generale, in caso di spedizione di plico a mezzo raccomandata), la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, poichè, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.) della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito) (cfr sul punto Cass. 33563/2018).

Ne consegue che, nel caso di specie, non avendo il contribuente fornito la prova dell’asserita assenza, all’interno della busta notificatagli, delle cartelle detta notifica deve ritenersi validamente perfezionata.

I medesimi principi sono stati recentemente confermati da Cass., Sez. 6-5, 21.2.2018, n. 4275, Rv. 647134-01, la quale ha ribadito che la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, (perfezionandosi, in tal caso, alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redazione di un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c.), mentre la complessiva legittimità di tale forma di notifica (cd. diretta) è stata da ultimo confermata da Corte Cost., n. 175 del 2018, la quale ha osservato come, alla luce di una lettura combinata del cit. art. 26 e della L. n. 212 del 2000, art. 6 (cd. Statuto del contribuente), le ‘regole semplificate (si discorre, nella motivazione del giudice delle leggi, di “scostamenti”) della notifica in commento rispetto al regime “ordinario” non integrano alcuna violazione dell’art. 24 Cost., art. 3 Cost., comma 1 e art. 111 Cost., commi 1 e 2 (Cass. 2018 nr 27261).

Va ricordato poi che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009).

Ciò posto, nel caso di specie la notifica della comunicazione dell’iscrizione ipotecaria, pacificamente eseguita a mezzo del servizio postale in data 26.2.2010, deve ritenersi regolarmente perfezionata con l’avviso di ricevimento debitamente depositato dalla società Equitalia Gerit s.p.a. in aderenza al dettato normativo sopra richiamato.

Non è dunque necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile,come si è detto,solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (così Cass. n. 9246/15, nonchè Cass. n. 24235/15 e Cass. n. 15795/16, tra le più recenti Cass. 2018 8086; Cass. 21533/2017; ancora, sulla presunzione di conoscenza anche Cass. n. 15315/14).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese in assenza dello svolgimento di una attività difensiva da parte della controricorrente.

Non sussistono le condizioni per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato stante l’ammissione del contribuente al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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