Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23706 del 22/11/2016
Cassazione civile sez. III, 22/11/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 22/11/2016), n.23706
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28026/2013 proposto da:
S.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DEI SANTI PIETRO E PAOLO 25, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
VALENSISE, rappresentato e difeso dagli avvocati SIMONA MAROTTA,
VITO PALMERI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
SOC. CATTOLICA ASSICURAZIONE COOP A RL, in persona del suo
Procuratore Speciale Dott. B.A., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio
dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
V.B.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 191/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI
TORRE DEL GRECO, depositata il 28/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato SIMONA MAROTTA;
udito l’Avvocato ALESSANDRO ALBERICI per delega non scritta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo di
ricorso assorbito il 3.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28/5/2013 il Tribunale di Torre Annunziata ha respinto il gravame interposto dal sig. S.E. in relazione alla pronunzia G. di P. Torre del Greco n. 1850/11, di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. V.B. nonchè D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 149, della società Cattolica Assicurazioni s.c.a.r.l. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il (OMISSIS) a (OMISSIS), allorquando mentre procedeva alla guida del proprio motociclo Piaggio tg. (OMISSIS) veniva urtato dall’autovettura Citroen Xantia tg. (OMISSIS) che asseritamente “effettuava repentinamente e senza segnalazione alcuna manovra di inversione ad “U”.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il S. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Resiste con controricorso la società Cattolica Assicurazioni s.c.a.r.l.
L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione” dell’art. 102 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole non essersi dal giudice dell’appello integrato il contraddittorio pur trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario, attesa la pretermissione della sig. T.D., comproprietaria dell’autovettura Citroen Xantia de qua.
Il motivo è fondato.
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., a norma della L. n. 990 del 1969, art. 23, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell’esigenza di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall’azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata (v. Cass., 9/3/2011, n. 5538; Cass., 25/9/1998, n. 9592. E già Cass., 24/5/1982, n. 3162).
Ne consegue che ove l’azione giudiziaria sia stata in siffatta ipotesi proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinchè la sentenza possa essere utiliter data (v. Cass., 13/4/2007, n. 8825; Cass., 8/2/2006, n. 2665. V. altresì Cass., 9/3/2011, n. 5538), come nel caso in cui venga in particolare omessa la proposizione della domanda nei confronti del comproprietario dell’autovettura coinvolta nel sinistro stradale asseritamente danneggiante (cfr. Cass., 27/3/2007, n. 7487).
Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio, applicabile anche in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal vigente Cod. ass. (D.Lgs. n. 209 del 2005), nella specie ratione temporis applicabile, sia quella ordinaria ex art. 144, che quella prevista all’art. 149, per l’ipotesi di risarcimento diretto (come pure quella prevista all’art. 141 in caso di danni al trasportato), essendo volta a rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l’eventuale regresso dell’assicuratore (cfr. Cass., 2/12/1014, n. 25421).
In particolare là dove ha omesso di integrare il contraddittorio nei confronti della sig. T.D., dal ricorrente indicata quale comproprietaria del veicolo Citroen Xantia tg. (OMISSIS).
Dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016