Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23705 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 24/09/2019), n.23705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4378-2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FIRINU LAURA;

– ricorrente –

contro

C.G., AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI

PALERMO, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

sul ricorso 6544-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.G., AGENTE RISCOSSIONE DI PALERMO RISCOSSIONE SICILIA

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2445/2014 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 30/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO che ha

chiesto il rigetto del ricorso r.g. 6544/2015.

Fatto

Ritenuto che:

La Ctr di Palermo, con sentenza nr 2445/2014/ confermava la pronuncia di primo grado con cui era stato accolto il ricorso proposto da C.G. avverso le iscrizioni a ruolo,gli avvisi di mora e le relative cartelle di pagamento nonché il provvedimento di iscrizione ipotecaria da parte della Serit Sicilia s.p.a. riguardante il fascicolo immobiliare nr 0009319/2002.

Il giudice di appello rilevava l’interesse ad agire del contribuente sottolineando che l’impugnativa aveva riguardato non solo gli estratti di ruolo ma anche l’iscrizione ipotecaria, gli avvisi di mora e le cartelle esattoriali che secondo la prospettazione dell’appellato non erano mai stati notificati.

Riteneva poi che non fosse stata provata la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento per mancata affissione alla porta del debitore secondo le regole stabilite dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che in parte derogano alla disciplina codicistica contenuta nell’art. 137 c.p.c. e s.s..

Osservava in proposito che l’Agenzia delle Entrate si era limitata a produrre alcune copie fotostatiche delle notifiche esistenti nel fascicolo di primo grado già esaminate dalla CTP e non andate a buon fine non assolvendo in tal modo l’onere probatorio che grava sull’amministrazione parte sostanziale del giudizio.

Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione sia Riscossione Sicilia s.p.a. affidandosi a tre motivi (rg 4378/2015), sia l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico articolato motivo (Rg 6544/2015).

Diritto

Considerato che:

Preliminarmente occorre procedere ai sensi dell’art. 335 c.p.c., alla riunione dei ricorsi promossi rispettivamente da Riscossione Sicilia s.p.a. (rg 4378/2015) e da Agenzia delle Entrate (. 6544/2015) da qualificarsi il primo, come principale e il secondo, come incidentale.

Invero nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 c.p.c., in relazione all’art. 333 c.p.c.. Tuttavia, dovendo l’inosservanza della forma del ricorso incidentale, in ragione della mancanza di una espressa affermazione da parte della legge circa l’essenzialità dell’osservanza di tale requisito formale, essere apprezzata secondo i principi generali in tema di nullità, la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c., non impedisce la conversione di detto ricorso in ricorso incidentale, qualora esso risulti proposto (come nella specie) entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi si ravvisa l’idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo. In sostanza solo in difetto di riunione delle due impugnazioni, la pronuncia relativa alla prima rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il simultaneus processus, si verifica un impedimento all’esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l’art. 333 c.p.c., sanziona la prescrizione dell’incidentalità delle impugnazioni successivamente proposte (Cass. 2017 nr 9192; Cass. 21 dicembre 2011, n. 27898).

Ricorso principale:

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., artt. 2 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene infatti che l’Agente della riscossione non avrebbe agito in via esecutiva e che l’impugnativa proposta da C.G. sarebbe stata rivolta nei confronti del ruolo che quale atto interno dell’amministrazione non è suscettibile di essere impugnato.

Con il secondo motivo la società di riscossione deduce la nullità della sentenza e del procedimento in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e dell’art. 112 c.p.c.. Afferma infatti di aver fornito in ordine alle singole cartelle e agli avvisi di mora prova documentale attestante la ritualità delle notifiche eseguite dall’amministrazione in relazione alla quale la CTR non avrebbe dato una adeguata motivazione incorrendo perciò nelle violazioni di legge sopra richiamate.

Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

Lamenta infatti la ricorrente che il giudice di appello pur richiamando correttamente il dettato normativo degli art. 137 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, avrebbe erroneamente concluso per l’irregolarità delle notifiche ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 4, perché eseguite mediante consegna delle cartelle al portiere che si era qualificato addetto alla ricezione atti e custode dello stabile.

Ricorso incidentale:

Con il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19,21,10 e 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Sostiene che l’attività relativa alla notifica delle cartelle è attività propria ed esclusiva dell’agente della riscossione che è pertanto l’unico soggetto ad essere chiamato a rispondere.

Rileva in particolare che in tema di contenzioso tributario per l’impugnazione di una cartella di pagamento o di atti della riscossione sussiste la legittimazione passiva in capo al concessionario del servizio.

Osserva pertanto che la sentenza impugnata avrebbe fatto mal governo dei principi in tema di soccombenza giacché l’annullamento delle intimazioni di pagamento e delle pregresse cartelle avrebbe dovuto essere ascritta unicamente all’Agente di riscossione.

Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate censura la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nonché degli art. 139 e 154 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 4.

Lamenta in particolare che la CTR avrebbe concluso erroneamente per la nullità delle notifiche delle cartelle facendo non corretta applicazione dei principi normativi che governano la materia.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Va premesso che, come puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19704/2015, (“estratto di ruolo” è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, un elaborato informatico creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell’interessato, contenente unicamente gli “elementi” di un atto impositivo e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo l’esattore carente del relativo potere), ed è pertanto, in quanto tale, non impugnabile sia perchè trattasi di atto non rientrante nel novero degli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sia perché trattasi di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse (ex art. 100 c.p.c.) non avendo alcun senso l’eliminazione di esso dal mondo giuridico, senza incidere su quanto in esso rappresentato (in linea con la sentenza delle Sezioni Unite, v. Cass. ordinanza n. 22184 del 22/09/2017; Cass. sentenza n. 6610 del 15/03/2013; Cass. 2018 nr 27779)1.

Con la ricordata pronuncia delle Sezioni Unite e con varie pronunce successive (Cass. 11439/2016; Cass. 20611/2016) è stato tuttavia anche evidenziato che le cose stanno diversamente laddove l’impugnazione investa l’estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati e cioè il ruolo e la cartella, mai notificati. In tale caso sussiste evidentemente l’interesse ad agire e sussiste anche la possibilità di farlo non ostandovi “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Cass. n. 19704/2015).

Resta poi fermo il principio che la impugnazione dell’estratto di ruolo è soggetta al rispetto del termine generale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, essendo ininfluente la facoltatività dell’impugnazione dell’estratto (per la permanenza, in capo al contribuente, del diritto di impugnare anche il primo atto impositivo tipico successivamente notificatogli).

Secondo la ricostruzione riportata in sentenza (v. pagina 5 della sentenza impugnata), l’impugnazione ha avuto ad oggetto, con gli estratti dei ruoli, i ruoli, gli avvisi di mora e le cartelle mai notificati e tale ricostruzione in quanto afferente ad una valutazione di merito non è sindacabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo di quello incidentale, che vanno trattati congiuntamente in quanto affrontano la stessa tematica anche se da prospettazioni diverse, sono fondati.

In proposito, deve tenersi conto degli insegnamenti di questa Corte in ordine alla “mancanza della motivazione”, che, con riferimento al requisito della sentenza di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto, nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero quando, seppure essa formalmente esista come parte del documento, le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 18 Settembre 2009, n. 20112; Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Sussiste, dunque, la nullità della sentenza per motivazione solo apparente quando essa risulta fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la ratio decidendi e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità, ovvero caratterizzata da un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e da “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un. 8053/2014).

E’ allora necessario che il “decisum” sia supportato dalla compiuta esposizione degli argomenti logici che hanno sostenuto il giudizio conclusivo, in modo da consentire la verifica “ab externo” dell’esame critico svolto dal giudice di appello sulla censura mossa dall’appellante alla sentenza impugnata (Cass. 5 Aprile 2017, n. 10998; Cass. 11 Marzo 2016, n. 4791).

Va poi aggiunto che la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, rappresenta “un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione”, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), e tenuto altresì conto del fatto che lo stesso legislatore, nel modificare l’art. 132, citato per mezzo della L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 17, ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (Cass. nn. 22346/15, 920/15, 22845/15; Cass. 2018 nr 17288).

Compiuta esposizione degli argomenti logici nella specie mancante.

La decisione impugnata si limita ad affermare che,da un lato, “non risulterebbe provata la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento per mancata affissione nella porta del debitore in quanto tale notifica disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che in parte deroga alle disposizioni di cui agli art. 137 c.p.c. e s.s., prevedendo il deposito e affissioni alla casa comunale con raccomandate che non sono state prodotte mentre in altri casi mancano del tutto le retate di notifica e le ricevute di ritorno; e dall’altro che ” il contribuente ha fatto tutto quanto in suo potere per dimostrare al giudice tributario l’inattendibilità dell’accertamento, sicché ove l’ufficio avesse voluto sostenere la legittimità del suo provvedimento, avrebbe dovuto quantomeno vagliare con più convinzione quanto sopra dedotto dallo stesso, producendo le notifiche richieste, mentre l’Agenzia delle Entrate ha prodotto in secondo grado alcune copie fotostatiche delle stesse notifiche esistenti nel fascicolo di primo grado, già esaminate dalla Commissione provinciale, e non andate a buon fine”.

Si è ritenuto opportuno trascrivere pedissequamente la motivazione della sentenza gravata perché da essa traspare evidente la superficialità, non solo tematica, con cui la Commissione di appello ha liquidato le censure coltivate dalla Riscossione Sicilia pure diffusamente esposte nell’atto di appello, che la ricorrente, nel rispetto del principio di specificità del ricorso per cassazione, ha integralmente trascritto nel ricorso (pag 10 e 11 del ricorso).

Come ben s’intende leggendo la motivazione resa dalla Commissione di appello, la stessa fa delle generiche, anapodittiche affermazioni in ordine alle ragioni poste a base del decisum, esternando acritica condivisione per l’operato dei Giudici di prime cure, senza dare contezza alcuna né del contenuto intrinseco delle ragioni della decisione di questi ultimi, né delle critiche a questa mosse dall’appellante, né infine dell’iter seguito e dei concreti elementi utilizzati nel percorso decisionale. Le considerazioni sin qui esposte portano all’assorbimento del terzo motivo del ricorso principale.

Relativamente al primo motivo introdotto dall’Agenzia delle Entrate in via incidentale (carenza di legittimazione passiva) la censura va rigettata nei termini di seguito esposti.

A tal fine giova ricordare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi dell’atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’Amministrazione Finanziaria ed il Concessionario alla riscossione, né dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all’ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, né da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all’impugnazione nei diversi gradi del processo tributario (Cass. 2019 nr 9241; Cass. n. 10019/2018; 22729 del 09/11/2016; così Cass. 14/05/2014, n. 10477, tra l’altro pronunciata in fattispecie analoga; si vedano, altresì, Cass. 07/05/2013, n. 10646; Cass. 05/10/2012, n. 16990; Cass. 27/06/2011, n. 14032; Cass. 12/01/2009, n. 369; Cass. 30/10/2007, n. 22939).

In questo quadro non è configurabile una carenza di legittimazione passiva in capo all’Agenzia delle Entrate che ben può essere chiamata a rispondere anche in relazione a vizi propri della cartella e dell’avviso di mora.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte va accolto il secondo motivo del ricorso principale,rigettato il primo ed assorbito il terzo/ nonché accolto il secondo motivo del ricorso incidentale e rigettato il primo/con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR che, in diversa composizione/ dovrà riesaminare integralmente rispetto a ciascuno degli atti impugnati le singole relate nuovamente sottoposte al Giudice di appello e definire la disciplina delle spese anche della fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi accoglie il secondo motivo di ricorso principale, rigettato il primo, assorbito il terzo ed accolto il secondo motivo del ricorso incidentale e rigettato il primo / cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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