Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23705 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. III, 11/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15068/2010 proposto da:

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI Enrico, che la rappresenta

e difende giusta procura margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato BATTISTA

Domenico, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso per revocazione ex art. 391 bis;

– controricorrente –

e contro

MO.SE., MO.OT.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10281/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 7/10/08, depositata il 05/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Caroli Enrico, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha

concluso confermemente alla relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 20 luglio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380jbis cod. proc. civ.:

“1.- Con atto notificato in data 11 giugno 2010 la s.p.a. Italiana Assicurazioni ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 cod. proc. civ., n. 4, avverso la sentenza 7 ottobre 2008 – 5 maggio 2009 n. 10281 della Corte di cassazione, assumendo che la Corte è incorsa in errore materiale nella parte in cui ha ritenuto che sia stato tempestivamente proposto da M. G. il ricorso contro la sentenza n. 106/2003 della Corte di appello di Bologna, depositata il 6 febbraio 2003 e non notificata.

La sentenza era stata emessa nella causa di risarcimento dei danni da incidente stradale, promossa dal M. e da Ma.Ir., quali eredi di M.R., deceduto a seguito dell’incidente, contro Mo.Ot., conducente, e M. B.G., proprietario, dell’automobile che aveva investito il M., il quale ultimo procedeva in sella alla sua bicicletta.

La Corte di appello – in riforma della sentenza di primo grado, che aveva ravvisato la responsabilità esclusiva dell’automobilista – ha ritenuto il concorso di colpa in ugual misura del M. e del Mo., condannando quest’ultimo e la s.p.a. Italiana Assicurazioni al risarcimento dei danni in favore di Ma.

I., nella misura di Euro 58.741,03.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.

La ricorrente assume che il ricorso era stato presentato agli ufficiali giudiziari con la richiesta di notifica il 24 marzo 2004, mentre il termine di un anno dal deposito della sentenza impugnata, al netto della sospensione feriale dei termini processuali, sarebbe venuto a scadere il 23 marzo 2004, e che pertanto la Corte di cassazione avrebbe dovuto dichiarare il ricorso inammissibile perchè tardivo.

Resiste con controricorso M.G. ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso per revocazione, sia perchè la ricorrente non ha formulato i quesiti di diritto; sia perchè la questione della tempestività o meno del ricorso che ha dato luogo alla sentenza impugnata aveva costituito oggetto di controversia fra le parti.

Rileva comunque, nel merito, che la notificazione era stata chiesta il 23 marzo 2003, non il 24 successivo, sicchè il ricorso era tempestivo.

2.- Il ricorso è inammissibile per entrambe le ragioni indicate dal resistente.

2.1.- In primo luogo ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., a causa della mancata formulazione del quesito di diritto.

La sentenza impugnata è stata pubblicata il 5 maggio 2009, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha introdotto l’art. 366 bis cod. proc. civ. (artt. 6 e 27 D.Lgs. cit.) e prima della sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69 (artt. 47 e 58).

La formulazione del quesito era richiesta anche in relazione ai ricorsi per revocazione contro le sentenze della Corte di cassazione, atteso il rinvio che l’art. 391 bis c.p.c., fa all’art. 365 c.p.c. , e segg., quindi anche all’art. 366 bis (Cass. civ. Sez. 3, 28 febbraio 2007 n. 4640) e considerato che anche nel caso del ricorso per revocazione sussiste l’esigenza, cui risponde l’art. 366 bis c.p.c., che il ricorrente assolva l’onere di precisare su quali punti della decisione impugnata ed in che termini richiede una diversa decisione della Corte, e lo faccia in modo chiaro ed immediatamente intelligibile (Cass. civ. Sez. 3, 12 marzo 2008 n. 6638).

2.2.- In secondo luogo la Corte di cassazione ha preso espressamente in esame, nella sentenza di cui si chiede la revocazione, la questione della tempestività del ricorso, risolvendola in senso positivo; sicchè la revocazione non potrebbe comunque essere chiesta, venendo meno uno dei requisiti di cui all’art. 395 cod. proc. civ., n. 4.

2.3.- Infine e soprattutto, il ricorso per revocazione è inammissibile poichè l’errore denunciato costituisce un mero errore materiale dell’estensore della sentenza impugnata, che avrebbe potuto giustificare solo un’istanza di correzione della sentenza.

Ed invero, come ha eccepito il resistente, la notificazione del ricorso asseritamente tardivo risulta essere stata richiesta all’ufficiale giudiziario il 23 marzo 2004, cioè entro il termine che la stessa ricorrente dichiara utile e tempestivo.

La circostanza che la sentenza impugnata dichiari che il ricorso fu portato all’ufficiale giudiziario il 24 marzo 2004, manifesta un mero errore materiale dell’estensore nella trascrizione della data (indicata come 24 anzichè come 23 marzo), errore inidoneo a giustificare l’istanza di revocazione.

E’ appena il caso di soggiungere che la circostanza che l’art. 391 bis cod. proc. civ., regoli anche il procedimento di correzione delle sentenze della Corte di cassazione è irrilevante, qualora il ricorrente non proponga la relativa domanda ma, come nel caso in esame, chieda espressamente ed esclusivamente la revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, della sentenza impugnata.

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con provvedimento in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione circa l’inammissibilità del ricorso per l’omessa formulazione del quesito di diritto, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non consentono di disattendere.

Soggiunge e precisa che il ricorso sarebbe comunque inammissibile, anche a voler superare la mancanza del quesito.

Ed invero, l’affermazione del resistente secondo cui la notificazione del ricorso per cassazione è stata tempestivamente richiesta all’ufficiale giudiziario il 23 marzo 2003, ultimo giorno utile per l’impugnazione, trova conferma nel timbro apposto sull’originale del ricorso, recante la data di consegna e la distinta di pagamento dei diritti e delle spese di notifica. Risulta in fatto accertato, pertanto, che il ricorso è stato tempestivamente notificato, avuto riguardo alla data della richiesta di notifica, con riferimento alla quale si calcolano i termini per il notificante.

Il fatto che la sentenza impugnata erroneamente indichi come data di notificazione il 24 marzo 2003, anzichè il 23 marzo 2003, costituisce indubbiamente un errore materiale, ma esso non ha avuto alcuna influenza sulla decisione e non ne ha in alcun modo infirmato la correttezza poichè – nonostante l’erronea indicazione – il ricorso è stato ritenuto tempestivo, come effettivamente era.

Il ricorso per revocazione è quindi inammissibile anche perchè attinente ad errore irrilevante ai fini della decisione assunta dalla sentenza impugnata.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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