Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23704 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 24/09/2019), n.23704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 12501-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO

ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato VACCARI GIOIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 251/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 12/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA.

Fatto

Considerato che:

La società Equitalia Sud s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza della CTP di Roma nr 20/48/2012 con cui era stato accolto il ricorso proposto da R.B. avverso il provvedimento di fermo del veicolo emesso dall’appellante a causa dell’omesso versamento della somma di Euro1.479,65 costituita da tributi iscritti a ruolo relativi a sette cartelle di pagamento delle quali due per tributi Irpef e Diritto di Camera di Commercio e cinque per violazioni del C.d.S..

Con sentenza nr 251/2013 la CTR di Roma rigettava l’appello confermando per quanto qui rileva la decisione in punto irritualità della notifica per la mancata allegazione unitamente alle relate delle cartelle impugnate. La società Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso avverso tale sentenza affidandosi a tre motivi.

La contribuente non si è costituita.

Diritto

Ritenuto che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Osserva la società concessionaria che il giudice di appello affermando che ai fini della ritualità della notifica delle due cartelle non era sufficiente allegare le relate di notifica ma occorreva che unitamente ad esse venissero depositate anche le cartelle stesse avrebbe fatto mal governo dei principi codificati nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, che non contemplano alcun obbligo del tipo di quello richiesto dalla sentenza impugnata.

Va preliminarmente rilevato che nelle more è stata emanata dal legislatore una norma che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di Euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (D.L. n. 119 del 2018, art. 4, convertito in L. n. 136 del 2018, c.d. decreto fiscale).

Detta norma, al comma 1, prevede che “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui al D. Dirett. Ministero dell’economia e delle finanze, 15 giugno 2015, allegato 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015”.

La cartella in esame rientra nello stralcio, posto che è stata notificata in data 31.7.2009 e il valore del procedimento complessivamente dichiarato limitatamente alla pretesa di natura tributaria è di Euro 568,61,

Deve allora darsi atto della cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio (cfr sul punto Cass. 2019 nr 11410).

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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