Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23704 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. III, 11/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6091/2010 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ARIODANTE FABRETTI 8, presso lo studio dell’avvocato

BOGGETTI Desideria, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati CARRETTO GIUSEPPE, LERICI ANTONIO, LEPROUX ALESSANDRO,

RICCIARDI ALESSANDRA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA (OMISSIS) – Banca risultante dalla fusione

per incorporazione della SanPaolo Imi SpA nella Banca Intesa SpA,

società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo in persona del

Responsabile del Recupero Crediti Presidio di Roma, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio

dell’avvocato GIANNI SAVERIO, che la rappresenta e difende, giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.M. (ved. Gi.), UNIVERSAL SOCIETA’ COOPERATIVA A

R.L., COMUNE DI IMPERIA, GI.FA., GI.SA.,

EQUITALIA SESTRI SPA (già Sestri SpA), S.A., A.

A., TONIETTA GIAN CARLO & C. SNC, Z.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 32/2009 del TRIBUNALE di IMPERIA del 31.1.09,

depositata il 25/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 20 luglio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1. – Nella procedura esecutiva immobiliare promossa a suo carico da C.M., con intervento di vari creditori, fra cui la s.p.a. Banca Intesa, G.A. – con ricorso ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., depositato il 26 maggio 2004 – ha impugnato il decreto di trasferimento emesso il 25.3.2004 dal Giudice dell’esecuzione di Imperia, chiedendo che fosse dichiarato nullo, annullato o revocato, per varie irregolarità nella procedura di vendita delegata ad un notaio.

2.- Con sentenza n. 32/09, depositata il 25 febbraio 2009, il Tribunale di Imperia ha respinto il ricorso, dichiarandolo tardivo, con la motivazione che la ricorrente era venuta a conoscenza del decreto 25.3.2004 al più tardi il 5.4 successivo, allorchè ha depositato in Cancelleria reclamo ai sensi dell’art. 591 ter cod. proc. civ., contro l’operato del notaio delegato, e comunque il 22.4.2004, allorchè le è stato notificata l’istanza con cui i creditori C. – Gi. “preso atto che il 25.3.2004 è stato depositato il decreto di trasferimento dell’immobile oggetto di esecuzione in favore dell’aggiudicatario”, chiedevano fissarsi l’udienza per la precisazione dei crediti. Il ricorso 26.5.2004 della G. era stato quindi depositato oltre il termine di cinque giorni, all’epoca previsto dalla legge per l’opposizione agli atti esecutivi.

La G. propone due motivi di ricorso per cassazione, a cui resiste s.p.a. Banca Intesa con controricorso.

Gli altri intimati non hanno depositato difese.

2.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale al difensore, sollevata dalla resistente, deve essere accolta.

Il mandato conferito dalla ricorrente ai difensori ha per oggetto la rappresentanza e la difesa della parte davanti alla Corte di Cassazione per resistere al ricorso avversamente proposto contro la sentenza n. 32/09 del Tribunale ….

L’attività svolta dai difensori è consistita, invece, nel proporre il ricorso contro la predetta sentenza, non nel resistervi; sicchè le mansioni svolte dai difensori risultano essere del tutto diverse ed opposte rispetto a quelle delegate.

Vero è che la procura è redatta a margine del ricorso e che in questi casi la giurisprudenza è propensa ad interpretare largamente le formule di conferimento dei poteri, ritenendole efficaci anche quando non siano testualmente appropriate.

Occorre però che l’attività delegata – pur se impropriamente descritta – sia quanto meno compatibile con quella effettivamente svolta.

Qualora invece si tratti di attività addirittura antitetica, la procura alle liti non può ritenersi valida, ancorchè inserita nel ricorso, soprattutto nei casi simili a quello in esame, in cui essa non contenga alcun riferimento al presente atto.

In tal caso non vi è alcun aggancio testuale che consenta all’interprete di attribuire la discrasia ad un ipotetico errore materiale. Tanto più quando si consideri che il ricorso per cassazione richiede una procura speciale, cioè specificamente rilasciata in vista dell’attività da compiere, attività che deve essere correttamente descritta.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di procura.

3.- In subordine, nel merito, il ricorso è comunque manifestamente infondato, se non anche inammissibile.

La ricorrente lamenta violazione dell’art. 617 cod. proc. civ., comma 2 (secondo motivo), ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (primo motivo), sul rilievo che il decreto di assegnazione è stato emendato il 6.5.2004 e che pertanto gli atti compiuti in precedenza sono irrilevanti al fine di dimostrare che essa ne aveva avuto conoscenza; che in ogni caso la conoscenza legale è da ritenere acquisita solo con la notificazione dell’atto, od anche con la notificazione di altro atto che ne presupponga l’esistenza, purchè quest’ultimo sia idoneo a renderne noto il contenuto all’interessato: requisito non sussistente in relazione all’istanza notificata dai creditori.

4.- Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate perchè strettamente connesse, sono irrilevanti.

La ricorrente non precisa – e non è agevole intuire – quali parti del decreto di trasferimento non le sarebbero state rese note, e non fossero da lei conoscibili, nonostante la notificazione della successiva istanza dei creditori, e per quali ragioni gli elementi ignoti fossero tali da giustificare il sorgere del suo interesse a proporre opposizione. Essa neppure precisa quali siano le ragioni poste a fondamento della sua opposizione.

La circostanza che il decreto di trasferimento sia stato modificato in primo luogo non risulta essere stata eccepita e discussa nella pregressa sede di merito. In secondo luogo risulta anch’essa irrilevante, considerato che la modificazione – che attiene alla specificazione che l’immobile assegnato includeva una soffitta pertinenziale – non altera la sostanza del provvedimento nè è tale da dimostrare che, prima di essa, non sussisteva interesse ad impugnare.

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o che in subordine sia rigettato, con provvedimento in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione in ordine all’inammissibilità del ricorso, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria della ricorrente non consentono di disattendere.

Per quanto larga e benevola possa essere l’interpretazione della procura apposta a margine, al fine di preservare gli effetti dell’atto nonostante le eventuali imprecisioni, vi sono indicazioni – quali il nome della parte che sottoscrive la procura, il nome del difensore a cui è conferita, gli estremi della sentenza a cui ci si riferisce, la dichiarazione di voler impugnare la sentenza medesima o di volerne invece chiedere la conferma – la cui inesattezza non può ritenersi irrilevante o sanabile in relazione al contenuto dell’atto.

La descrizione dei poteri difensivi conferiti al delegato può essere anche generica ed onnicomprensiva. Ma, ove sia specifica, deve esprimersi in termini che siano quanto meno compatibili con la natura dei poteri effettivamente esercitati dal difensore, e non con essi manifestamente in contrasto.

La delega a resistere al ricorso – quindi a chiedere la conferma della sentenza – apposta all’atto con cui si propone il ricorso, chiedendo quindi l’annullamento della sentenza medesima, va oltre i limiti della suddetta compatibilità.

Il fatto che si tratti di procura a margine non è sufficiente a sanarne gli effetti, poichè nulla certifica, e nulla consente di accertare a posteriori, se la procura sia stata sottoscritta dalla parte prima o dopo la redazione dell’atto, o prima o dopo l’attenta lettura dell’atto medesimo.

Il superamento del dato testuale, nell’interpretazione della procura, non può estendersi al punto da pregiudicare essenziali garanzie di certezza dei rapporti e di tutela del mandante, quanto all’effettivo conferimento dei poteri di difesa, come avverrebbe se si affermasse il principio per cui il difensore può liberamente svolgere un’attività difensiva antitetica rispetto a quella che formalmente risulta essergli stata richiesta e con essa incompatibile (con tutti gli abusi che, in mani disinvolte, potrebbero derivare da un tale principio).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le censure di merito – su cui pure il Collegio condivide il parere del Relatore – risultano assorbite.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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