Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23703 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 24/09/2019), n.23703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26405-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO

ROSSISI 18, presso lo studio dell’avvocato VACCARI GIOIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.I., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO

CESARE 2, presso lo studio dell’avvocato MAMMOLA ALBERTO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 20/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA.

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza nr 138 del 2013 CTR di Roma accoglieva l’appello proposto da C.I. avverso la sentenza nr 119 del 26.11.2009 della CTP di Roma con cui era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente avverso il preavviso di fermo veicoli emesso dalla Gerit s.p.a. per la mancata allegazione degli atti impugnati.

Rilevava che la predetta contribuente aveva dichiarato di non aver ricevuto i suddetti atti sicchè gli stessi non avrebbero potuto essere allegati.

Osservava con riferimento agli atti emessi dalla Gerit s.p.a. e ad alcune cartelle che le notifiche non erano state rituali mentre per altre ne rilevava l’avvenuta regolarizzazione.

Avverso tale sentenza Equitalia Sud propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso C.E..

La controricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 100 e 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene in particolare che il ricorso proposto dalla contribuente avrebbe avuto ad oggetto unicamente l’estratto di ruolo sicchè il giudice di appello avrebbe dovuto confermare la pronuncia di inammissibilità del ricorso rilevata dal primo giudice.

Afferma infatti che l’estratto di ruolo può essere impugnato unitamente alla cartella che sia stata notificata.

Da qui l’eccepita carenza di interesse della contribuente ad impugnare un preavviso di fermo veicoli che non le era stato mai notificato.

Con un secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, 3 e 19 e dell’art. 37 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

Lamenta l’Agente di riscossione che la CTR avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in relazione a quelle cartelle che si riferivano a crediti non tributari indipendentemente dall’eccezione dell’appellante.

Relativamente al primo motivo va premesso che, come puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19704/2015, l'”estratto di ruolo” è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, un elaborato informatico creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell’interessato, contenente unicamente gli “elementi” di un atto impositivo e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo l’esattore carente del relativo potere), ed è pertanto, in quanto tale, non impugnabile sia perchè trattasi di atto non rientrante nel novero degli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sia perchè trattasi di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse (ex art. 100 c.p.c.) non avendo alcun senso l’eliminazione di esso dal mondo giuridico, senza incidere sù quanto in esso rappresentato (in linea con la sentenza delle Sezioni Unite, v. Cass. ordinanza n. 22184 del 22/09/2017; Cass. sentenza n. 6610 del 15/03/2013; Cass. 2018 nr 27779)p

Con la ricordata pronuncia delle Sezioni Unite e con varie pronunce successive (Cass. 11439/2016; Cass. 20611/2016) è stato tuttavia anche evidenziato che le cose stanno diversamente laddove l’impugnazione investa l’estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati e cioè il ruolo e la cartella, mai notificati.

In tale caso sussiste evidentemente l’interesse ad agire e sussiste anche la possibilità di farlo non ostandovi “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Cass. n. 19704/2015).

Resta poi fermo che la impugnazione dell’estratto di ruolo è soggetta al rispetto del termine generale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 essendo ininfluente la facoltatività dell’impugnazione dell’estratto (per la permanenza, in capo al contribuente, del diritto di impugnare anche il primo atto impositivo tipico successivamente notificatogli).

Secondo la ricostruzione riportata in ricorso la contribuente ha contestato la legittimità del preavviso di fermo amministrativo e del provvedimento di fermo sotto plurimi profili correlati alla mancata notifica dell’avviso alla ricorrente (pag 2 del ricorso) all’estinzione estinzione del debito e alla mancata notifica del titolo nonchè per sproporzione tra il presunto credito ed il danno a carico della contribuente (v. pagina 3 del ricorso) ed ha poi formulato conclusioni coerenti con le premesse chiedendo al punto 2 la dichiarazione di illegittimità del preavviso di fermo e del provvedimento di fermo ed al punto 3 delle cartelle esattoriali e della relativa iscrizione a ruolo sottese al provvedimento di fermo amministrativo in quanto mai notificate alla ricorrente con riserva di ogni eccezione e deduzione avverso le predette ed ogni atto presupposto alle stesse ivi comprese la nullità e/o irritualità dell’eventuale notifica delle stesse e degli atti presupposti ed infine al punto 4 ha invocato la cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo dal Pubblico Registro Automobilistico a propria cura e spese.

Correttamente pertanto la CTR nel riportare in forma sia pure succinta le contestazioni svolte dalla contribuente nei riguardi dei provvedimenti impugnati e le richieste dalla stessa formulate indirizzate sia nei confronti del provvedimento di fermo che delle cartelle esattoriali,ha rilevato per talune proprio con riferimento a queste ultime la non ritualità della notifica e per altre l’avvenuta regolarizzazione.

In questo quadro deve pertanto ritenersi sussistente l’interesse ad agire sia nei confronti del provvedimento di fermo che delle cartelle trattandosi di atti in grado di incidere nella sfera giuridica della contribuente.

Con riguardo alla questione relativa alla giurisdizione- per la quale non si ritiene si sia formato il giudicato interno che avviene tutte le volte in cui il giudice ha pronunciato nel merito e non anche come nel caso in esame in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda-, occorre ricordare che a norma di cui al D.Lgs n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e-ter, a seguito della modifica dovuta all’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26-quinquies, introdotto dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, applicabile ratione temporis, prevede che il fermo è incluso tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie, senza alcuna specificazione in ordine alla natura del credito del quale costituisce garanzia.

Tale modifica, alla luce dei principi, anche costituzionali, che regolano il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e il giudice ordinario non può essere intesa come modifica della giurisdizione tout court a favore del giudice tributario nel caso di ricorso avverso l’iscrizione di ipoteca.

Pacifico è che la giurisdizione tributaria deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione ed anche se la disciplina degli organi speciali può essere modificata dal legislatore ordinario, incontra precisi limiti costituzionali consistenti nel “non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite” a dette giurisdizioni speciali e nell'”assicurare la conformità a Costituzione” delle medesime giurisdizioni.

In forza di tali considerazioni anche dopo la citata modifica normativa che determina la competenza del Giudice tributario avverso l’opposizione alla iscrizione di ipoteca, si ritiene di dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte che scinde la giurisdizione in base alla natura dell’atto posto a fondamento del provvedimento impugnato.

Da quanto sopra consegue che ove il fermo concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria, e l’impugnazione sia stata proposta, anzichè separatamente innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento cautelare, unicamente dinanzi al giudice tributario, questi deve trattenere la causa presso di sè in relazione alle cartelle relative a crediti tributari posti a fondamento del provvedimento in questione rimettere la causa dinanzi al giudice ordinario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura non tributaria cfr Sez. Un. 14831/2008; Cass. 2017 nr 17111).

Ciò posto nel caso di specie poichè costituisce un dato non contestato che il preavviso di fermo è stato emesso in relazione ad una serie di cartelle alcune delle quali erano riferite a debiti tributari (Iciap Roma) ed altre a sanzioni amministrative emesse per violazione del Codice della Strada e ai contributi Enpam è quindi necessario operare una distinzione fra differenti tipologie di pretese creditorie in base al riparto di giurisdizione sopra illustrato.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR, che, in diversa composizione/ dovrà riesaminare integralmente rispetto a ciascuno delle pretese azionate quelle rientranti nella propria sfera di giurisdizione e provvedere alle spese anche di questa fase.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo, accoglie il secondo nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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