Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23703 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. III, 11/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6087/2010 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ARIODANTE FABRETTI 8, presso lo studio dell’avvocato

BOGGETTI Desideria, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati LERICI ANTONIO, RICCIARDI ALESSANDRA, LEPROUX ALESSANDRO,

CARRETTO GIUSEPPE, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA (OMISSIS) Banca risultante dalla fusione per

incorporazione della SanPaolo Imi SpA nella Banca Intesa SpA –

società del Gruppo Bancario Intesa Sanaolo in persona del

Responsabile del Recupero Crediti Presidio di Roma, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio

dell’avvocato GIANNI SAVERIO, che la rappresenta e difende, giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.F., EQUITALIA SESTRI SPA (già Sestri SpA), Z.

A., G.S., C.M. (ved. G.),

TONIETTA GIANCARLO & C, S.A., A.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 31/2009 del TRIBUNALE di IMPERIA del 31.1.09,

depositata il 25/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 20 luglio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1. – G.A. ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., contro l’ordinanza 10 gennaio 2004 con cui il Giudice dell’esecuzione di Imperia – nella procedura esecutiva immobiliare promossa a carico dell’opponente da C.M., con intervento di vari creditori, fra cui la s.p.a. Banca Intesa – ha concesso all’aggiudicatario dell’immobile, S.A., termine di trenta giorni per il versamento del prezzo.

L’opponente ha dedotto che il termine era stato già fissato in precedenza e sospeso dal GE, avendo essa chiesto la sospensione del processo esecutivo; che – respinta l’istanza di sospensione – il GE ha illegittimamente concesso il nuovo termine, mentre avrebbe dovuto riprendere a decorrere il termine già fissato e sospeso, poichè l’art. 576 cod. proc. civ., n. 7, attribuisce carattere perentorio al termine stabilito per il versamento del prezzo.

2. – Con sentenza n. 31/09, depositata il 25 febbraio 2009, il Tribunale di Imperia ha respinto l’opposizione, con molteplici argomentazioni, fra cui quella che l’aggiudicatario ha di fatto versato il prezzo nel termine di sessanta giorni, stabilito come massimo dall’art. 576 cod. proc. civ., n. 7; che il GE può prorogare il termine già fissato, prima della sua scadenza, quanto meno entro il limite di tempo di sessanta giorni stabilito dalla legge; che nella specie il termine era stato sospeso su domanda della stessa opponente, e per questa ragione è stato prorogato; che le ordinanze del GE possono essere normalmente revocate; che la G.A. non ha impugnato il provvedimento di sospensione dell’esecuzione che ha dato luogo alla concessione del nuovo termine con l’ordinanza impugnata.

La G.A. propone un motivo di ricorso per cassazione, a cui resiste s.p.a. Banca Intesa con controricorso.

Gli altri intimati non hanno depositato difese.

2.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale al difensore, sollevata dalla resistente, deve essere accolta.

Il mandato conferito dalla ricorrente ai difensori ha per oggetto la rappresentanza e la difesa della parte davanti alla Corte di cassazione per resistere al ricorso avversamente proposto contro la sentenza n. 31/09 del Tribunale.

L’attività svolta dai difensori è consistita invece nel proporre ricorso contro la predetta sentenza, non nel resistervi, sicchè le mansioni svolte dai difensori sono diverse ed opposte rispetto a quelle delegate.

Vero è che la procura è redatta a margine del ricorso e che in questi casi la giurisprudenza dì questa Corte è normalmente portata ad interpretare largamente le formule di conferimento dei poteri, ritenendole efficaci anche quando non siano testualmente appropriate, perchè attinenti al medesimo atto sul quale la procura è redatta.

Occorre però che l’attività delegata – pur se impropriamente descritta – sia quanto meno compatibile con quella effettivamente svolta; non che si tratti di attività del tutto opposta e per di più la delega a margine non contenga alcun riferimento al presente atto, si da conferire un minimo fondamento testuale al compito dell’interprete di attribuire ad un mero errore materiale la difformità fra i poteri conferiti e l’attività effettivamente svolta (per di più con riferimento ad un atto che la legge definisce come procura speciale, cioè specificamente rilasciata in vista dell’attività da compiere e finalizzata alla sua descrizione.

3.- In subordine, il ricorso è da ritenere manifestamente infondato.

Con l’unico motivo, deducendo violazione dell’art. 576 cod. proc. civ., n. 7, artt. 585, 587, 152 e 153, 177 e 487 cod. proc. civ., art. 2910 cod. civ., la ricorrente assume che, rimossa la causa di sospensione, doveva riprendere a decorrere il termine inizialmente assegnato per il versamento del prezzo e non poteva esserne fissato uno nuovo, poichè l’art. 576 cod. proc. civ., n. 7, è norma inderogabile, che assegna un termine perentorio ed improrogabile, a tutela degli interessi del debitore e della trasparenza del processo esecutivo; che il mancato rispetto della disposizione comporta la decadenza dal diritto all’assegnazione, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. civ., comma 1; che l’unico provvedimento in linea di principio revocabile sarebbe stata l’ordinanza 1.4.2003, con cui è stata fissata la data della vendita all’asta, ma che essa non era revocabile in concreto, perchè aveva avuto piena e completa esecuzione.

4.- Le censure non possono essere condivise.

L’art. 576 cod. proc. civ., n. 7, contiene una disposizione inderogabile, quanto all’obbligo dell’aggiudicatario di versare il prezzo entro il termine assegnato dal giudice, e quanto all’obbligo del giudice di fissare un termine non superiore a sessanta giorni.

Non preclude invece al GE di sospendere il termine stesso, quando ne sia fatta richiesta prima della sua scadenza e quando ricorra un giustificato motivo, soprattutto se la sospensione sia stata richiesta dalla stessa parte interessata al rispetto del termine.

Nella specie la modificazione del termine iniziale è stata chiesta dalla stessa ricorrente, che ha proposto istanza di sospensione del processo esecutivo, così determinando il provvedimento di sospensione del termine inizialmente assegnato e la successiva assegnazione di altro termine, a decorrere dalla cessazione della causa di sospensione.

La sentenza impugnata rileva fra l’altro che il nuovo termine di cui all’ordinanza opposta – aggiunto a quello in precedenza concesso (anch’esso di trenta giorni) – non ha comportato il superamento del limite massimo dei sessanta giorni, di cui all’art. 576, n. 7. E, su questo punto, la ricorrente non ha sollevato censure o contestazioni.

Sotto nessun aspetto, pertanto, le disposizioni inderogabili di cui alla citata norma sono state disattese.

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, od in subordine rigettato, con provvedimento in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione in ordine all’inammissibilità del ricorso, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria della ricorrente non consentono di disattendere.

Per quanto larga e benevola possa essere l’interpretazione della procura apposta a margine, al fine di preservare gli effetti dell’atto nonostante le eventuali imprecisioni, vi sono indicazioni – quali il nome della parte che sottoscrive la procura, il nome del difensore a cui è conferita, gli estremi della sentenza a cui ci si riferisce, la dichiarazione di voler impugnare la sentenza medesima o di volerne invece chiedere la conferma – la cui inesattezza non può ritenersi irrilevante o sanabile in relazione al contenuto dell’atto.

La descrizione dei poteri difensivi conferiti al delegato può essere anche generica ed onnicomprensiva. Ma, ove sia specifica, deve esprimersi in termini che siano quanto meno compatibili con la natura dei poteri effettivamente esercitati dal difensore, e non con essi manifestamente in contrasto.

La delega a resistere al ricorso – quindi a chiedere la conferma della sentenza – apposta all’atto con cui si propone il ricorso, chiedendo quindi l’annullamento della sentenza medesima, va oltre i limiti della suddetta compatibilità.

Il fatto che si tratti di procura a margine non è sufficiente a sanarne gli effetti, poichè nulla certifica, e nulla consente di accertare a posteriori, se la procura sia stata sottoscritta dalla parte prima o dopo la redazione dell’atto, g prima o dopo l’attenta lettura dell’atto medesimo.

Il superamento del dato testuale, nell’interpretazione della procura, non può estendersi al punto da pregiudicare essenziali garanzie di certezza dei rapporti e di tutela del mandante, quanto all’effettivo conferimento dei poteri di difesa, come avverrebbe se si affermasse il principio per cui il difensore può liberamente svolgere un’attività difensiva antitetica rispetto a quella che formalmente risulta essergli stata richiesta e con essa incompatibile (con tutti gli abusi che, in mani disinvolte, potrebbero derivare da un tale principio).

Le censure di merito – su cui pure il Collegio condivide il parere del Relatore – risultano assorbite.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione civile Terza, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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