Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23703 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.10/10/2017),  n. 23703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27830-2012 proposto da:

I.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLE ACACIE 13, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI

GENIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE AMATO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso

dagli avvocati VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO,

EMANUELE DE ROSE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 903/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 03/12/2011 R.G.N. 18995/10.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza n. 903/2011 la Corte d’appello di Salerno ha accolto l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che l’aveva condannato ad iscrivere I.M. negli elenchi agricoli del Comune di residenza per gli anni 2003 e 2005, dopo aver accertato la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo con l’azienda Bracigliano Gerardina e La Torretta Piccola Soc. Coop. e, per l’effetto, ha riformato tale statuizione, dichiarando inammissibile la domanda di reiscrizione della I. e di riconoscimento del suddetto rapporto lavorativo per intervenuta decadenza;

che la Corte territoriale ha rilevato che rispetto alla notifica, in data 7 giugno 2008, del provvedimento di cancellazione della iscrizione della I. dall’elenco dei braccianti agricoli del comune di residenza, la proposizione del ricorso giurisdizionale in data 25.3.2009 era da considerare tardiva per violazione del termine di decadenza sostanziale di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22;

che per la cassazione della sentenza ricorre I.M. con due articolati motivi, illustrati da memoria;

che resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente si duole, con articolazione di due motivi, che la ritenuta e perdurante vigenza della decadenza prevista dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 integra la violazione dell’art. 15 preleggi, del D.L. n. 112 del 2008, art. 24 conv. in L. n. 133 del 2008 allegato “A” voce 2529, del D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 5 e falsa applicazione del D.L. n. 7 del 1970, art. 22 nonchè del vizio di motivazione relativo alla ritenuta vigenza della disciplina della decadenza di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22 ed alla errata ricognizione del fatto decisivo per la controversia relativo alle date di comunicazione dei disconoscimenti dei rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2005 e nell’anno 2003, essendo pacifico che l’Inps aveva riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro per l’anno 2007;

che il primo motivo è fondato posto che questa Corte di cassazione con sentenza n. 26161/2016, cui si intende dare continuità, ha avuto modo di affermare che, in effetti, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato su G.U. n. 147 di 25.6.2008 – Suppl. ordinario n. 152), entrato in vigore il 25.6.2008 e convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto all’art. 24 (Taglia leggi), comma 1, che “a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell’Allegato “A” e salva l’applicazione della L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, commi 14 e 15″;

che tra le disposizioni normative abrogate di cui al predetto allegato “A” risulta quella della L. 11 marzo 1970, n. 83 di conversione, con modificazioni, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli che all’art. 22 contemplava la causa di decadenza di cui trattasi;

che a sua volta, la L. 6 agosto 2008, n. 133 di conversione in legge, con modificazioni, del predetto decreto-legge (pubblicata su G.U. n. 195 del 21.8.2008- Suppl. ordinario n. 196) ha previsto all’art. 1, comma 2, che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non convertite in legge;

che, peraltro, successivamente, l’efficacia del provvedimento è stata ripristinata a norma del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 4, (Pubblicato nella GU, 6 luglio 2011, n. 155), convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, con la soppressione della voce n. 2529 dell’Allegato A al D.L. n. 112 del 2008;

che, quindi, dalla data del 21.12.2008 e sino alla detta reintroduzione non operava la causa di decadenza oggetto del contendere con la conseguenza che non può condividersi la sentenza impugnata laddove l’ha ritenuta operante nel periodo compreso tra il 21.12.2008 ed il 6.7.2011;

che è infondata la tesi sostenuta dal contro ricorrente relativa alla permanenza in vigore della norma speciale sulla decadenza di cui trattasi, posto che il D.L. n. 112 del 2008, art. 24 pur contemplando nell’allegato “A” l’espressa abrogazione della L. 11 marzo 1970, n. 83 a far data dal centottantesimo giorno dall’entrata in vigore dello stesso decreto, fa salva l’applicazione della L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14 il cui comma 17 alla lett. e) espressamente statuisce che restano in vigore le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale (qual è sicuramente il D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. nella L. n. 83 del 1970);

che, invero, la norma di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 24 nel far salva l’applicazione della L. n. 246 del 2005, art. 14 non richiama affatto la disposizione di cui allo stesso art. 14, comma 17, lett. e bensì la L. n. 246 del 2005, art. 14, commi 14 e 15. Orbene, l’art. 14, commi 14 e 15 (semplificazione della legislazione) di quest’ultima legge contengono semplicemente la delega al Governo per l’adozione dei decreti legislativi atti ad individuare le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al gennaio 1970 (quindi in epoca precedente alla norma oggetto di disputa), anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e i criteri direttivi che lo stesso comma 14 stabilisce;

che, in definitiva, il primo motivo di ricorso va accolto, restando assorbita la censura relativa al vizio di motivazione che ha indotto la Corte territoriale a ritenere vigente la disposizione sulla decadenza con erronea ricognizione delle date di comunicazione dei provvedimenti di cancellazione relativi agli anni 2003 e 2005 e l’impugnata sentenza va cassata, con conseguente rinvio della causa per la trattazione del merito alla Corte d’appello di Salerno che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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