Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23703 del 01/09/2021

Cassazione civile sez. III, 01/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 01/09/2021), n.23703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31675-2019 proposto da:

M.F., rappresentato e difeso dall’Avvocato PAOLO COGNINI,

(PEC: paolo.cognini.pec-ordineavvocatiancona.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 07/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Presidente Dott. RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. M.F., cittadino (OMISSIS), nato nel luglio del 1984 a (OMISSIS), nel (OMISSIS), ha proposto contro il Ministero dell’Interno ricorso per cassazione, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, avverso il decreto del 15 settembre 2019, con cui il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha rigettato il suo ricorso contro la deliberazione della Commissione Territoriale competente che aveva negato la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale formulata in tutte le gradate forme previste.

La richiesta era stata basata su una storia personale di fuga dal paese di origine giustificata dal pericolo di subire la reiterazione di un’aggressione che lo aveva costretto ad un ricovero in ospedale per le lesioni subite e che era avvenuta da parte dei fratelli della sua fidanzata (nipote di un uomo politico (OMISSIS)), i quali in precedenza gli avevano intimato di cessare la relazione adducendo una differenza di casta. Mentre era ricoverato per le lesioni i fratelli della fidanzata avevano rivelato ai genitori del ricorrente che la ragazza era incinta e, perciò disonorata.

2. Al ricorso ha resistito con atto di sola costituzione tardiva il Ministero.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso propone due motivi e li illustra congiuntamente. Con primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 letteralmente: “Protezione sussidiaria – Mancanza della motivazione/motivazione apparente e incomprensibile – Nullità del decreto per violazione dell’art. 112 c.p.c. – Nullità del decreto per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 9, comma 2, – Nullità del decreto per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 429 c.p.c., comma 1 e dell’art. 118 disp att. c.p.c., commi 1 e 2,- Nullità del decreto per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6”.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, letteralmente: “protezione sussidiaria – Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: la vicenda personale del richiedente ed il contesto nel quale essa si è determinata”.

2. Entrambi i motivi sono inammissibili.

In primo luogo, lo sono in quanto parte ricorrente non dice in alcun modo a quale forma di protezione sussidiaria intende riferirli.

Non lo dice né nell’intestazione né nell’illustrazione.

Comunque, l’illustrazione non svolge – pur senza che si sappia a quale forma di protezione ci si riferisca – una effettiva censura di violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ma considera due passi della motivazione del decreto a pagina 2, un passo della motivazione a pag. 6 e un altro passo della motivazione a pag. 7 e pretende poi, senza considerare peraltro ciò che la motivazione contiene fra questi passi estrapolati, di ravvisarvi una “illogicità intrinseca”.

Senonché, il primo ed il secondo dei passi riportati, quelli a pag. 2, non appartengono alla motivazione sulla protezione sussidiaria e, in particolare, il secondo si limita a registrare, nella parte relativa alla credibilità del racconto, che non viene messa in dubbio, che lo stesso richiedente affermava di aver perso i contatti con la ragazza e di non conoscere gli sviluppi della vicenda, così desumendone la non attualità dei timori ad essa ricollegati.

Le considerazioni sugli altri due passi, che effettivamente concernono invece la motivazione sulla sussidiaria e, peraltro, la terza quella sulle forme ex lett. a) e b) e la quarta quella sul D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), si risolvono in una mera manifestazione di dissenso da un’affermazione del tribunale che quanto alla terza si basa sulla non emersione di circostanze giustificative e, dunque, sottende un apprezzamento di fatto, e quanto alla quarta risulta ampiamente motivata sulla base del riscontro di fonti.

Tutto questo, ferma la decisività della prima carenza sopra segnalata, esclude che si sia in presenza di motivazione “apparente ed incomprensibile”.

Il secondo motivo già nella intestazione rivela la pretesa di sollecitare un riesame dell’apprezzamento del fatto, dato che non identifica fatti omessi ma un preteso omesso esame dell’intera vicenda personale e del contesto: è palese che l’una e l’altro non sono fatti e, dunque, il motivo dichiara oggettivamente di porsi su un piano del tutto esorbitante da quello che le Sezioni Unite, nelle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, hanno assegnato al paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

D’altro canto, nemmeno l’illustrazione individua fatti omessi.

Entrambi i motivi tentano, in realtà, di sollecitare un riesame dell’apprezzamento della quaestio facti non consentito nella vigenza dell’art. 360, n. 5 sebbene non evocato espressamente.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti i motivi.

4. L’irritualità della costituzione del Ministero e l’assenza di un’attività difensionale in pubblica udienza, escludono che si debba provvedere sulle spese.

5. Stante il tenore della pronuncia (declaratoria della inammissibilità del ricorso), va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. Spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Terza Civile, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

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