Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23702 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 24/09/2019), n.23702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9681-2013 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VICENZA 17,

presso lo studio dell’avvocato DI DOMENICO GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, AMA SPA;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 202/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 03/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA.

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza nr 202/2012 la CTR Roma rigettava l’appello proposto da C.A. avverso la sentenza della CTP di Roma nr 91/2010 con cui era stato respinto il ricorso del contribuente avente ad oggetto un fermo amministrativo operato da Equitalia Gerit.

Osservava che le eccezioni relative alle cartelle quali atti prodromici per le quali era stata accertata la definitività esulavano dall’ambito cognitorio del giudizio instaurato dal contribuente che rimaneva circoscritto alle censure relative al provvedimento di fermo che costituiva un atto autonomamente impugnabile.

Avverso tale sentenza C.A. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Si costituisce l’Agenzia delle Entrate al solo fine di assicurare l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c..

Diritto

Nessuno si costituisce per Equitalia Sud (già Equitalia Gerit). DIRITTO

Considerato che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta in particolare che sia il Giudice di primo grado che quello di appello avrebbero omesso di rilevare la tardività della documentazione prodotta oltre il termine perentorio di 20 giorni liberi prima dell’udienza stabilita dall’art. 32 richiamato.

Sostiene che il mancato stralcio di detta documentazione avrebbe viziato la pronuncia che l’ha posta a fondamento della sua decisione.

Con un secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 31 del 2005, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene il ricorrente che l’attività di riscossione per le annualità in contestazione 2000/2002 avrebbe dovuto essere esercitata entro i rigorosi termini indicati dall’art. 1 richiamato, termini che nel caso in esame non sarebbero stati rispettati con conseguente annullamento della pretesa esattoriale portata nelle cartelle in questione.

Con un terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta in particolare che il procedimento concernente la formazione del ruolo di cui alla cartella afferente la tariffa smaltimento tributi per gli anni 2003 e 2004 sarebbe stata portata a compimento ben oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 72.

Il primo motivo è infondato.

Giova infatti ricordare che in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (ex plurimus: Cass. 2017/27774; Cass. 2018 nr 16652;Cass. 5429/2018Cass 2019 nr 9241).

Correttamente pertanto il Giudice del gravame ha ritenuto ammissibile la produzione documentale depositata in appello e l’ha posta a base del suo convincimento.

Con riguardo al secondo e al terzo motivo se ne deve rilevare l’inammissibilità in quanto stante la regolarità delle notifiche degli atti prodromici al preavviso di fermo amministrativo, come accertato dai giudici di appello, al contribuente era consentito soltanto dedurre vizi propri del preavviso impugnato.

L’accertata correttezza delle operazioni notificatorie delle cartelle infatti osta alla proposizione di censure relative alla pretesa patrimoniale portata dalle cartelle sottese all’atto impugnato (fermo amministrativo), in quanto ormai divenute definitive, atteso che l’impugnazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all’atto notificato, è consentita unitamente a quest’ultimo, solo nelle ipotesi qui non ricorrente in cui l’atto presupposto non sia stato notificato (Cass. n. 643/2015).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese stante il mancato svolgimento dell’attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; nulla per le spese; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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