Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23702 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. III, 11/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4883/2010 proposto da:

SOCIETA’ AURORA DI BAGNOLINI THOMAS & C. SNC (OMISSIS) in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. CIVININI 12, presso lo studio dell’avvocato POMANTI

PIETRO, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSI Fabio, giusta

procura speciale alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ MARINO AUSONIA AFFARI IMMOBILIARI SRL (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato

VASI Giorgio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RINALDI ROBERTO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 494/2009 del TRIBUNALE di RIMINI del 10.12.08,

depositata il 24/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 20 luglio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- La s.n.c. Aurora di Thomas Bagnolini & C. propone tre motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Rimini che, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace, ha respinto l’opposizione da essa proposta al decreto ingiuntivo con cui la s.r.l. Marino Ausonia le aveva ingiunto di pagare Euro 2.500,00, a titolo di provvigioni per attività di mediazione. Resiste l’intimata con controricorso.

2.- Con il primo motivo, prospettando violazione dell’art. 1375 cod. civ., 88 art. cod. proc. civ., e art. 111 Cost., la ricorrente lamenta violazione dei principi di correttezza e buona fede, ad opera della controparte, poichè questa avrebbe indebitamente frazionato in più parti un unico credito.

Il motivo è inammissibile, sia perchè si tratta di eccezione mai sollevata nei gradi di merito, quindi non sottoposta all’esame del giudice di appello; sia perchè la censura non è congruente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha preso in esame esclusivamente il problema dell’esistenza del credito e dell’effettiva prestazione dell’attività mediatoria, che l’opponente contestava.

Nè la ricorrente spiega in che termini l’ipotetico accoglimento della censura potrebbe giustificare l’annullamento della sentenza impugnata, anzichè solo un’eventuale domanda di risarcimento dei danni.

3.- Con il secondo e il terzo motivo la ricorrente denuncia vizi di motivazione e nullità della sentenza impugnata, sul rilievo che il giudice di appello ha fondato la sua decisione sulla deposizione del teste Z.G. ed ha erroneamente ritenuto tardiva l’eccezione di incapacità ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., sollevata dal suo difensore all’udienza immediatamente successiva a quella in cui il teste è stato escusso.

4.- I due motivi sono manifestamente infondati.

Il giudice di appello si è uniformato alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la nullità della testimonianza deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova, cioè nella medesima udienza in cui la deposizione sia stata raccolta, qualora il difensore della parte interessata vi abbia partecipato, e può essere eccepita nell’udienza immediatamente successiva solo nel caso in cui il difensore non fosse presente all’escussione del teste (Cass. civ. Sez. 3, 3 aprile 2007 n. 8358; Idem, 30 ottobre 2009 n. 23054).

Nella specie il difensore della ricorrente ha presenziato all’udienza, sicchè l’eccezione è stata correttamente ritenuta tardiva.

Nè sono ravvisabili i denunciati vizi della motivazione, che risulta congrua e logicamente argomentata.

4.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con provvedimento in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, quanto al primo motivo di ricorso.

Ritiene che anche il secondo ed il terzo motivo debbano essere dichiarati inammissibili: sia perchè il quesito di diritto è astratto e manca la chiara indicazione del fatto controverso, quanto ai vizi di motivazione; sia perchè la tesi prospettata dal ricorrente è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’incapacità del testimone a deporre deve essere eccepita in udienza o, qualora il difensore non sia presente, nella prima udienza successiva alla deposizione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 700,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA