Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23702 del 01/09/2021

Cassazione civile sez. III, 01/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 01/09/2021), n.23702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31670-2019 proposto da:

S.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato MARIA CRISTINA

TASSELLI (PEC: avvmariacristinatasselli.cnfpec.it);

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 24/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Presidente Dott. RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.G., cittadino della (OMISSIS), ha proposto contro il Ministero dell’Interno ricorso per cassazione, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, avverso il decreto del 24 settembre 2019, con cui il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha rigettato il suo ricorso contro la deliberazione della Commissione Territoriale competente che aveva negato la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale formulata in tutte le gradate forme previste.

La richiesta era stata basata su una storia personale di fuga dal paese di origine motivata da tentativo di accoltellamento operato nottetempo dalla matrigna (seconda moglie del padre, che, dopo la morte di costui, approfittava, a suo dire, della malattia psichiatrica della madre del ricorrente e gli intimava di lasciare la casa, dicendogli che non ea figlio del padre e lo percuoteva insieme al fratellastro) e dal fratellastro, con transito per il Burkina Faso, il Niger, la Libia e, quindi, arrivo in Italia.

2. Al ricorso ha resistito con atto di sola costituzione tardiva il Ministero.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con primo motivo si deduce, “in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 2 e 5” (sic) “violazione e falsa applicazione della legge ed omesso esame di un fatto decisivo: D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) – Vizio di motivazione”.

Il motivo si duole, ai fini del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) che non sarebbero stati compiuti approfondimenti sula situazione del paese di origine, ma, sorprendentemente, pur essendo il ricorrente, per come conferma nella stessa intestazione del ricorso, originario della (OMISSIS) e nato a (OMISSIS), che è una regione appunto della (OMISSIS), fa riferimento a fonti internazionali (COI) che si riferiscono alla situazione della (OMISSIS). E fra l’altro lo fa ignorando le fonti citate dal decreto impugnato con riferimento alla (OMISSIS).

E’ palese che, non si sa se capziosamente o per mera svista, il ricorrente svolge deduzioni prive di riferimento alla sua situazione e tanto basta a dire il motivo inammissibile al di là del mancato confronto con la motivazione del decreto, il quale anch’esso dice il ricorrente nato originario di (OMISSIS), regione di (OMISSIS), della (OMISSIS).

2. Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 “violazione e falsa applicazione della legge: D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1; del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, c-ter – regolamento di Attuazione – Vizio di motivazione”.

Il motivo si riferisce alla negazione della protezione umanitaria e si articola con l’assunto che ai fini di essa il decreto non avrebbe valutato la situazione del paese di origine, questa volta indicato come “(OMISSIS)”, altre volte considerata dalla “maggior parte dei giudicanti italiani”. Al riguardo vengono citati anzitutto precedenti di merito, si sostiene, poi, che la situazione della (OMISSIS) – non si sa di quale, giusta la posizione assunta nel primo motivo – sarebbe caratterizzata da instabilità politica e che al rientro in patria il ricorrente si troverebbe esposto ad aggressioni da parte della matrigna e del fratellastro. Nulla si dice sulle ragioni invocate a sostegno della misura e a pag. 13 in fine a proposito dell’inclusione in Italia, si evocando due documenti, senza precisare se e dove vennero prodotti in sede di merito e se e come da essi si argomentò.

In tutto il motivo non v’é alcuna evocazione della motivazione resa dal tribunale, che si articola nel paragrafo 8 dalle ultime otto righe della pagina 5 sino a due terzi della pagina 7.

Il motivo è, in conseguenza, inammissibile, non senza che debba rilevarsi che i riferimenti in esso alla (OMISSIS), stante la struttura del primo motivo, risultano del tutto equivoci.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti i motivi.

4. L’irritualità della costituzione del Ministero e l’assenza di un’attività difensionale in pubblica udienza, escludono che si debba provvedere sulle spese.

5. Stante il tenore della pronuncia (declaratoria della inammissibilità del ricorso), va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. Spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Terza Civile, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

 

 

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