Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23701 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 24/09/2019), n.23701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13269/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

Contro

C.M. rappresentata ed assistita giusta delega in atti

dall’avvocato Giancarlo Violante Ruggi d’Aragona con domicilio

eletto in Roma, Via Portuense n. 104 presso Antonia De Angelis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 95/31/12 depositata il 10/05/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

14/6/2019 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la gravata sentenza la CTR campana rigettava l’appello dell’Ufficio e confermava quindi la decisione della CTP di prime cure, che aveva annullato gli atti impugnati avvisi di accertamento per IRPEF IVA e altro 2004;

– contro detta sentenza ricorre l’Erario con atto affidato a due motivi;

resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

osserva preliminarmente la Corte che la controversia ha per oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF IVA e CAP 2004 con il quale l’Erario richiede maggior imposta in forza della partecipazione del contribuente alla società I CARLI DI M.C. & C. s.a.s.

tale atto risulta impugnato dal controricorrente senza che in atti vi sia alcuna indicazione della partecipazione ai gradi del giudizio di merito dei soci della I CARLI DI M.C. & C. s.a.s. e della società ridetta; ritiene quindi la Corte che i gradi stessi si siano svolti senza che il contraddittorio con questi soggetti sia stato mai integrato;

– orbene, sul punto questa Corte ha ancora di recente statuito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6303 del 14/03/2018) che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei soci, salvo che l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (nella specie, IRAP), fondati su elementi comuni, atteso che, in detta ipotesi, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus” per l’inscindibilità delle due situazioni, in quanto insuscettibile di autonoma definizione; è esattamente questo il caso che ci occupa dal momento che la pretesa per maggior IRPEF in capo al C.M. deriva dalla pretesa manifestata dall’Ufficio nei confronti della società di persone di cui questi è socio;

in base ai criteri dettati dalle S.U. di questa Corte con la miliare sentenza n. 14815/08 (seguita dalle innumerevoli pronunce conformi), la necessità del “simultaneus processus” tra società di persone e soci è tale per cui: (a) “se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, se sono tutti pendenti dinanzi alla stessa Commissione… altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 c.p.c.”; (b) “se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio”;

è ormai del tutto consolidato infatti l’orientamento di questa Corte secondo il quale l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo (sul punto anche Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27603 del 30/10/2018); va quindi dichiarata la nullità dell’intero giudizio e la sentenza deve essere conseguentemente cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA