Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23701 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. III, 11/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3663/2010 proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TORRISI, rappresentato e difeso dall’avvocato COSENTINO Alfonso Maria

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA ELETTRA SPA (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RONCINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato GIORDANELLI Iolanda, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZUPI RENATO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.I., A.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 953/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 24/10/08, depositata il 22/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Giordanelli Iolanda, difensore della

controricorrente che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento

del controricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che conclude

conformemente alla relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 20 luglio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1. – M.F. propone due motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 953/08, depositata il 22 dicembre 2008, nella parte in cui lo ha condannato a pagare Euro 20.000,00 alla s.r.l. Cooperativa Elettra, in riparazione dei danni non patrimoniali derivanti da azioni…..di carattere diffamatorio (non meglio precisate).

Resiste la Cooperativa Elettra con controricorso.

2.- Deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di autosufficienza, sollevata dalla resistente.

Manca infatti l’esposizione anche solo sommaria dei fatti di causa, come prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, con l’indicazione specifica e puntuale di tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Cass. civ. 12 giugno 2008 n. 15808).

3.- Il ricorso è inammissibile anche ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’estrema genericità ed astrattezza dei quesiti formulati in relazione ai due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., chiede se sia corretto che il giudice del merito liquidi la riparazione del danno non patrimoniale, laddove la domanda della parte è riferita al risarcimento dei danni morali, all’immagine e patrimoniali.

Con il secondo motivo – che ancora denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., oltre che dell’art. 342 cod. proc. civ., chiede se sia: …corretto che il giudice di merito estenda ad un appellante le deduzioni fatte e le prove richiamate nell’atto di appello solo per un altro (diverso) appellante.

In entrambi i casi manca ogni riferimento alle concrete fattispecie, si da consentire di valutare se e per quali ragioni i danni morali e all’immagine, fatti valere dalla resistente, non potrebbero rientrare entro l’ampia categoria dei danni non patrimoniali di cui all’art. 2059 cod. civ., come ha ritenuto la Corte di appello; nonchè di individuare chi sia il diverso appellante e da che cosa risulti che le conclusioni presentate dagli appellanti con unico difensore, come si desume dalla sentenza impugnata, non fossero comuni a tutti.

La mancata esposizione dei fatti di causa non consente neppure di desumere tali circostanze da altre parti del ricorso.

In ogni caso, i quesiti di diritto debbono contenere l’enunciazione della fattispecie da decidere; il principio che si assume erroneamente applicato dalla Corte di appello e quello diverso che si vorrebbe venisse formulato in sua vece, si da consentire alla Corte di cassazione di formulare con la sua decisione un principio di diritto chiaro, specifico e applicabile anche ai casi simili a quello in esame (cfr. Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

I quesiti formulati dal ricorrente non rispondono a tali requisiti.

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con provvedimento in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni contenute nella memoria non consentono di disattendere. Rilievo assorbente riveste, fra l’altro, l’inidonea formulazione dei quesiti, che risultano inammissibilmente generici e astratti.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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