Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23700 del 24/09/2019
Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 24/09/2019), n.23700
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –
Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17764/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
Contro
CONFRUIT DI CARBONE FRANCESCA & C. s.a.s. rappresentata ed
assistita giusta delega in atti dall’avvocato Elio Cannizzaro con
domicilio eletto in Roma presso l’avv. Roberto De Angelis, alla Via
Baiamonti n. 4;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Calabria n. 200/06/11 depositata il 27/12/2011, notificata il
11.5.2012;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
14/6/2019 dal consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la gravata sentenza la CTR calabrese rigettava l’appello dell’Ufficio e confermava quindi la decisione della CTP di prime cure, che aveva annullato l’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA e IRAP 2000;
– contro detta sentenza ricorre l’Erario con atto affidato tre motivi; la società contribuente è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
osserva preliminarmente la Corte che la controversia ha per oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per IVA e IRAP 2004, che risulta impugnato dalla società controricorrente senza che in atti vi sia alcuna indicazione della partecipazione ai gradi del giudizio di merito dei soci della società intimata; ritiene quindi la Corte che il contraddittorio con costoro non sia mai stato integrato, in quelle sedi;
orbene, sul punto questa Corte ha ancora di recente statuito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6303 del 14/03/2018) che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei soci, salvo che l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (nella specie, IRAP), fondati su elementi comuni, atteso che, in detta ipotesi, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus” per l’inscindibilità delle due situazioni, in quanto insuscettibile di autonoma definizione; si tratta esattamene del caso che ci occupa;
in base ai criteri dettati dalle S.U. di questa Corte con la miliare sentenza n. 14815/08 (seguita dalle innumerevoli pronunce conformi), la necessità del “simultaneus processus” tra società di persone e soci è tale per cui: (a) “se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, se sono tutti pendenti dinanzi alla stessa Commissione… altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 c.p.c.”; (b) “se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio”;
è ormai del tutto consolidato infatti l’orientamento di questa Corte secondo il quale l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo (sul punto anche Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27603 del 30/10/2018); va quindi dichiarata la nullità dell’intero giudizio, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di prime cure in diversa composizione.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019