Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23700 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.10/10/2017),  n. 23700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8994-2012 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliata in Roma, VIA DELLE ACACIE

13, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI GENIO, rappresentata

e difesa dall’avvocato FELICE AMATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO,

EMANUELE DE ROSE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 180/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 30/03/2011 R.G.N. 1609/10.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza n. 180/2011 la Corte d’appello di Salerno ha respinto l’impugnazione di R.M. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che, come riferito dalla stessa Corte territoriale, aveva dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza L. n. 83 del 1970, ex art. 22 il ricorso proposto dalla stessa al fine di ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli del Comune di residenza per l’anno 2007 per 102 giornate, dopo l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo con l’azienda ” Ra.Gi.”;

Che la Corte territoriale ha confermato la correttezza della motivazione del primo giudice ritenendo che, rispetto alla notifica, in data 21 maggio 2008, del provvedimento di cancellazione della iscrizione della R. dall’elenco dei braccianti agricoli del Comune di residenza, la proposizione del ricorso giurisdizionale in data 20.1.2009 era da considerare tardiva per violazione del termine di decadenza sostanziale di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22;

che per la cassazione della sentenza ricorre Maria R. con un articolato motivo, illustrato da memoria;

che resiste con controricorso I’Inps illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente si duole, con unico motivo, della violazione del D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. in L. n. 83 del 1970 anche in combinato disposto con il D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, commi 1 e 2 in quanto era incontestato che il ricorso avverso la cancellazione (datata 16 maggio 2008 e notificata il 21 maggio 2008) era stato proposto tempestivamente perchè spedito il 19 giugno 2008 e ricevuto il 1 luglio 2008, il silenzio si era perfezionato il 29 settembre 2008 e da tale data decorreva il termine di 30 gg. per proporre ulteriore ricorso alla Commissione centrale con la conseguenza che il dies a quo per determinare l’inizio dei 120 giorni previsti dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 doveva ravvisarsi nella data del 30 ottobre 2008 con scadenza il 27 febbraio 2009;

che va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sostenuta dall’INPS per effetto del giudicato interno che si sarebbe formato sul maturarsi della decadenza di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. in L. n. 83 del 1970 accertata dal primo giudice, giacchè il motivo d’appello aveva riguardato solo l’avveramento della diversa decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47;

che, le circostanze sopra indicate relative ai contenuti della sentenza di primo grado ed ai motivi d’appello non emergono dal testo della sentenza qui impugnata che, ricostruendo lo svolgimento del processo, alla pagina 3, rappresenta che il Tribunale “rilevava che la ricorrente era incorsa nella decadenza L. n. 83 del 1970, ex art. 22, comma 1, in quanto non aveva proposto l’istanza nei 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento” e che la R. “proponeva appello… deducendo che il provvedimento di cancellazione dall’elenco dei lavoratori agricoli per l’anno 2007 appariva in contrasto con le disposizioni di cui al D.P.R. n. 639 del 1970 (art. 47) ed alla L. n. 241 del 1990” e che, dunque, non si potesse affermare il perfezionamento della fattispecie prevista dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. in L. n. 83 del 1970;

che, dunque, non è dato comprendere quali siano gli aspetti della vicenda non impugnati in appello e tali da poter determinare il formarsi di una decisione suscettibile di costituire giudicato sul verificarsi della decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47;

che il motivo di ricorso è fondato innanzi tutto perchè l’ipotesi di decadenza applicata, ratione temporis, non era in vigore in quanto come questa Corte di cassazione con la sentenza n. 26161/2016 cui si intende dare continuità, ha avuto modo di affermare, in effetti, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato su G.U. n. 147 di 25.6.2008 – Suppl. ordinario n. 152), entrato in vigore il 25.6.2008 e convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto all’art. 24 (Taglia leggi), comma 1, che “a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell’Allegato “A” e salva l’applicazione della L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, commi 14 e 15″;

che tra le disposizioni normative abrogate di cui al predetto allegato “A” risulta quella della L. 11 marzo 1970, n. 83 di conversione, con modificazioni, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli che all’art. 22 contemplava la causa di decadenza di cui trattasi;

che a sua volta, la L. 6 agosto 2008, n. 133 di conversione in legge, con modificazioni, del predetto D.L. (pubblicata su G.U. n. 195 del 21.8.2008- Suppl. ordinario n. 196) ha previsto all’art. 1, comma 2, che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non convertite in legge;

che, peraltro, successivamente, l’efficacia del provvedimento è stata ripristinata a norma del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 4, (Pubblicato nella GU, 6 luglio 2011, n. 155), convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, con la soppressione della voce n. 2529 dell’Allegato A al D.L. n. 112 del 2008;

che, peraltro, anche considerando vigente il D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. in L. n. 83 del 1970, il termine non risulta essere stato individuato correttamente dalla Corte d’appello, posto che, tenendo conto della data del 21.5.2008 di notifica del provvedimento di cancellazione dai predetti elenchi e che il ricorso amministrativo al Comitato Regionale fu – come risulta incontestato tra le parti – inviato il 19 giugno 2008 e pervenne il giorno 1 luglio 2008, la stessa Corte territoriale avrebbe dovuto calcolare 120 giorni per l’espletamento del procedimento amministrativo innanzi alla detta Commissione (30 gg. Per ricorrere e 90 gg. per il formarsi del silenzio-rigetto), ai quali aggiungere gli ulteriori 120 giorni per l’esaurimento del procedimento amministrativo innanzi alla Commissione Centrale (30 + 90 gg. come sopra), dato l’accertamento del loro inutile decorso, prima di computare gli ultimi 120 giorni per l’esperimento dell’azione giudiziaria di cui al citato D.L. n. 7 del 1970, art. 22;

che, dunque, nel caso di specie il deposito del ricorso in sede giudiziaria (neanche soggetto ai termini di decadenza di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22 perchè all’epoca abrogato) in quanto avvenuto il 20.1.2009 doveva ritenersi comunque tempestivo ed al riguardo è sufficiente ricordare che questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. sez. lav. n. 813 del 16.1.2007) che “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto “ex lege” dall’interessato, al verificarsi della descritta evenienza” (in senso conforme v. pure Cass. Sez. 6- L, Ordinanza n. 29070 del 27/12/2011);

che, in definitiva, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con conseguente rinvio della causa per la trattazione del merito alla Corte d’appello di Salerno che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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