Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2370 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2370 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA

LO-L

sul ricorso iscritto al numero 762 del ruolo generale dell’anno
2014, proposto

da
IACUCCI Viviana (C.F.: CCC VVN 47M67 D488W)
FRATTINI Sofia (C.F.: FRT SFO 82P65 A944K)
rappresentate e difese, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati Luisa Gobbi (C.F.: GBB LSU 59A56 H501S) e Paolo
Ettore Vachino (C.F.: VCH PTT 65R17 E379G)
-ricorrentinei confronti di
A.S.U.R. – AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE (P.I.: 02175860424), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso, dall’avvocato Marco Brusciotti (C.F.: BRS MRC
66C30 G479U)
controricorrenteper la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ancona

n. 396/2013, depositata in data 13 maggio 2013 (e notificata in
data 30 ottobre 2013);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5
dicembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa
Viviana Iacucci e Sofia Frattini hanno agito in giudizio nei confronti della ASL n. 3 di Fano per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del congiunto Fabio Frattini, ricoverato
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Data pubblicazione: 31/01/2018

presso l’Ospedale di Fano ed ivi deceduto nel giugno 1998, a loro
dire in conseguenza di trattamenti sanitari inadeguati.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Pesaro – Sezione
distaccata di Fano, con condanna delle attrici al pagamento delle
spese di lite.
La Corte di Appello di Ancona ha confermato nel merito la decisione di primo grado, ma, in parziale riforma della stessa, ha di-

Ricorrono la Iacucci e la Frattini, sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso l’ASUR Marche, subentrata nelle posizioni soggettive della ASL di Fano.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione
degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art.
380-bis. 1 c. p. c..

Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa
applicazione delle norme di cui agli artt. 2730, 2731 e 2735 c.c.,
in relazione all’art. 360, comma primo n. 3» (secondo le ricorrenti «la Corte non riconosce il valore con fessorio della relazione
sanitaria relativa al decesso del sig. Fra ttini Fabio in data
26.09.99 a firma del primario dott. Angelo Zandri»).
Il motivo è infondato.
La corte di appello ha correttamente escluso che la relazione sanitaria del 26 settembre 1999 relativa al decesso del Frattini potesse avere valore di confessione stragiudiziale, sia per il suo
contenuto oggettivo che per la sua provenienza.
Sotto il primo aspetto ha osservato che in essa era semplicemente riferito – a distanza di un anno dai fatti e senza il supporto di specifiche argomentazioni tecniche – un parere
dell’anestesista rianimatrice (dott. ssa Brugnolo) in ordine alla
probabile causa del decesso, parere peraltro non conforme alle
risultanze della cartella clinica.
Sotto il secondo profilo, ha rilevato che la predetta relazione era
sottoscritta

dal

primario

della

divisione

ortopedica-

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sposto la compensazione della spese processuali.

traumatologica dell’Ospedale di Fano (diverso da quello in carica
al momento del ricovero e del decesso del Frattini).
Entrambe le ragioni della decisione, ciascuna autonomamente
sufficiente a fondarla, risultano conformi ai principi di diritto in
materia enunciati da questa Corte.
Non sono infatti indicati nel ricorso specifici argomenti idonei a
superare il rilievo (implicito ma inequivoco, nell’economia della

non proveniva da soggetto capace di disporre dei diritti oggetto
del giudizio, come richiesto dall’art. 2731 c.c. (cfr. in proposito,
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4015 del 06/04/1995, Rv. 491658 01 e 491659 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3188 del 14/02/2006,
Rv. 590609 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 13212 del 06/06/2006,
Rv. 589812 – 01; Sez. L, Sentenza n. 28711 del 03/12/2008,
Rv. 605772 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 15538 del 20/06/2013,
Rv. 626956 – 01; Sez. 1, Sentenza n 7135 del 09/04/2015, Rv.
634912 – 01).
È d’altra parte corretta l’interpretazione del contenuto della relazione come indicazione di un semplice parere tecnico sulle cause
del decesso, peraltro formulato in termini di mera ipotesi da uno
dei medici della struttura sanitaria dove era stata ricoverata la
vittima, e non come una esplicita dichiarazione effettuata con la
consapevolezza e volontà di riconoscere la verità di un fatto a sé
sfavorevole e favorevole all’altra parte (cfr. in proposito Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 5264 del 30/11/1989, Rv. 464429 – 01).
Le ulteriori considerazioni espresse nel motivo di ricorso in esame si risolvono poi in una sostanziale richiesta di nuova e diversa valutazione degli elementi probatori già considerati dai giudici
di merito.

2. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli art. 2043 c.c. e all’art. 2697 c.c., in
relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.» (secondo le ricorrenti «La Corte non riconosce che parte ricorrente abbia dato
prova del nesso causale tra la TEP e corrispondente omissione
de/giusto trattamento e la morte di Frattini Fabio»).
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decisione impugnata) per cui la pretesa dichiarazione confessoria

Con il terzo motivo si denunzia «Violazione del principio giurisprudenziale della c. d. Vicinanza della Prova, in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3» (secondo le ricorrenti «la Corte erroneamente individua l’infarto miocardico quale causa di morte ed
omette di individuare la TEP quale causa del decesso del sig.
Fra ttini Fabio in ragione delle conoscenze e cognizioni tecnico scientifiche in relazione al principio giurisprudenziale della vici-

sente questione di diritto in modo difforme alla giurisprudenza
della Corte di Cassazione»).
Con il quarto motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazione
del principio di vicinanza della prova in relazione all’onere della
prova: art. 2043 e seqg. c.c.- art. 2697 c.c. – artt. 1218 e 1228
c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.» (secondo le ricorrenti «La Corte non osserva il principio affermato più
volte dalla Corte di Cassazione della cosiddetta “vicinanza della
prova”, riguardante – appunto – l’onere probatorio»).
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo – che hanno ad oggetto la
causa del decesso del Frattini e la prova del nesso eziologico tra
l’omissione dei trattamenti sanitari indicati dagli attori e il decesso stesso – sono connessi e possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono infondati.
I giudici di merito hanno ritenuto (cfr. pag. 7 della sentenza),
sulla scorta della consulenza tecnica di ufficio fatta espletare in
primo grado (nonché dei chiarimenti richiesti al consulente nel
corso del giudizio di secondo grAdo), che fosse stata «acquisita
la pruv,2 deirinntigsistenza del nesso causale tra l’inadempimento
qualificato indicato dalle attrici (ovvero tra la condotta colposa
dedotta dalle stesse) e l’evento dannoso costituito dal decesso di
Frattini Fabio», che fosse invece provato, in base alla regola cd.
del “più probabile che non”, che il decesso era stato causato da
una patologia cardiologica (in relazione alla quale non sussisteva
alcuna responsabilità del personale della struttura sanitaria),
piuttosto che da una tromboembolia massiva polmonare (TEP)
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nanza della prova. Il provvedimento impugnato ha deciso la pre-

determinata dal mancato trattamento antitrombotico (come dedotto dalle attrici), e che anche se fosse stato posto in essere il
suddetto trattamento l’evento si sarebbe verificato ugualmente.
Dunque, all’esito della valutazione delle prove, la corte di appello
non solo ha rilevato che non era stato dimostrato che il decesso
del Frattini fosse causalmente riconducibile alla condotta dei medici e della struttura sanitaria che lo avevano in cura, ma era ad-

specifica causa del tutto estranea a tale condotta.
Ha fatto altresì presente che, in tale situazione, anche
l’eventuale effettuazione dei trattamenti sanitari la cui omissione
era stata allegata come causa del decesso non avrebbe consentito di evitarlo.
La ricostruzione del fatto appare corretta e, in quanto sostenuta
da motivazione non apparente e priva di intrinseche contraddizioni logiche, essa non è censurabile in sede di legittimità.
Altrettanto corretta è l’applicazione dei principi di diritto in tema
di accertamento e prova della condotta colposa e del nesso causale nelle obbligazioni risarcitorie, secondo i quali al danneggiato
incombe l’onere di provare il nesso di causa tra la condotta del
danneggiante e l’evento dannoso, onde va esclusa la responsabilità laddove addirittura sia dimostrata in positivo l’insussistenza
di tale nesso di causa, principi che possono essere sintetizzati
come segue:
«sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da
fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di
causa tra questa ed il danno costituiscono l’oggetto di due accertamenti concettualmente distinti; la sussistenza della prima non
dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l’art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall’onere di provare la colpa del debitore
inadempiente, ma non dall’onere di provare il nesso di causa tra

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dirittura più probabile che esso fosse dovuto ad una diversa e

la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è
onere dell’attore, paziente danneggiato, dimostrare l’esistenza
del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui
chiede il risarcimento; tale onere va assolto dimostrando, con
qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata,

no; se, al termine dell’istruttoria, non risulti provato il nesso tra
condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal
paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere
rigettata» (in tal senso, di recente, Cass. Sez. 3, Sentenza n.
18392 del 26/07/2017, Rv. 645164 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 26824 del 14/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 26825 del
14/11/2017, non massimate).
Non sussiste in definitiva alcuna violazione, né dell’art. 2043 c.c.
né dell’art. 1218 c.c., né dell’art. 1228 c.c., né dell’art. 2697
c.c., e le censure dei ricorrenti sostanzialmente si risolvono nella
contestazione di accertamenti di fatto incensurabilmente svolti
dalla corte di appello.

3. Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente
compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal
fine, sia in considerazione delle medesime ragioni che hanno determinato la integrale compensazione di quelle del giudizio di
merito, sia in considerazione delle oggettive incertezze emerse in
ordine ai fatti ed al recente consolidamento nella giurisprudenza
di questa Corte dei principi richiamati in motivazione, in tema di
accertamento e prova della condotta colposa e del nesso causale
nelle obbligazioni risarcitorie.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al
termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012,
deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13,
co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1,
co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.
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secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del dan-

per questi motivi
La Corte:

rigetta il ricorso;

dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di
legittimità tra le parti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del

to, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2017.

2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamen-

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